Ripristino dei controlli di frontiera e non entrata nel merito delle domande presentate da persone che provengono da Paesi che hanno ratificato l'Accordo di Dublino
22.4398 · Mozione · 2022-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le pertinenti basi legali affinché
a. i nostri confini nazionali siano di nuovo presidiati e siano eseguiti controlli sistematici alle frontiere;
b. non si entri più nel merito delle domande d'asilo presentate da persone che entrano in Svizzera da Paesi che hanno ratificato l'Accordo di Dublino.
Le persone sulla cui domanda non si entra più nel merito devono essere ospitate in alloggi speciali in luoghi il meno attrattivi possibile. Ricevono soltanto il soccorso d'emergenza, nessun aiuto sociale o altri importi in contanti.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe, in particolare per situazioni eccezionali quali guerre o catastrofi naturali.
I pertinenti articoli della LAsi, di ordinanze e altre disposizioni che contraddicono l'obiettivo del presente intervento vanno adeguati.
Begründung
L'Accordo di Schengen prevede quanto segue (messaggio del Consiglio federale FF 2007 7149):
Le frontiere esterne (= frontiera tra gli Stati Schengen e gli Stati che non aderiscono a Schengen) possono essere attraversate soltanto se sono adempiute le condizioni d'entrata previste dall'acquis di Schengen. Le persone che attraversano le frontiere sottostanno a un controllo.
Da tempo la Svizzera è investita da un'ondata mai vista di veri rifugiati e purtroppo anche da meri rifugiati economici. Molti richiedenti non ottengono l'asilo, tuttavia per i più svariati motivi non possono essere rimpatriati o espulsi. Ottengono pertanto un diritto di restare che non spetterebbe loro.
I richiedenti l'asilo di determinati Paesi, quali d'Eritrea, beneficiano di una quota di protezione dell'89 per cento: esiste pertanto di fatto una libera circolazione delle persone con questo e anche altri Stati.
Questa situazione grava enormemente sulle nostre strutture, i Comuni e i Cantoni sono allo stremo, non soltanto sul piano degli alloggi, delle scuole, degli ospedali e delle infrastrutture. Sono al limite delle loro capacità anche sul piano finanziario.
La Svizzera deve opporsi a questo gigantesco abuso! Ovviamente i veri rifugiati continueranno a beneficiare dell'ammissione umanitaria. Gli abusi saranno invece combattuti in maniera risoluta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
a. Negli ultimi mesi, sempre più migranti sono entrati in Svizzera e negli Stati limitrofi tramite la rotta dei Balcani occidentali e del Mediterraneo centrale. Molte di queste persone sono transitate attraverso un altro Stato Schengen o hanno già presentato una domanda d'asilo altrove. Numerose vogliono soltanto attraversare la Svizzera e non chiedono asilo. Dato che la migrazione illegale può essere combattuta in maniera efficace soltanto con la collaborazione internazionale, la Svizzera sostiene iniziative comuni, a livello europeo, in materia di politica migratoria. Ha inoltre elaborato con la Germania e l'Austria piani d'azione per prevenire la migrazione secondaria, che prevedono, oltre a misure di polizia di frontiera, anche misure nei confronti di Paesi terzi.
In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati Schengen possono, in via eccezionale e per un periodo massimo di 30 giorni o per la durata prevedibile della minaccia, ripristinare i controlli alle frontiere interne a determinati valichi o tratti di confine (art. 25 del codice frontiere Schengen; RS 0.362.380.067). Attualmente queste condizioni per l'introduzione di controlli alle frontiere interne non sono adempiute: né l'ordine pubblico né la sicurezza interna sono al momento seriamente minacciati.
A prescindere da ciò, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è presente nella zona di confine ed esegue controlli in funzione del rischio. L'introduzione di controlli sistematici avrebbe importanti ripercussioni per le regioni di confine, in quanto ogni giorno centinaia di migliaia di persone valicano la frontiera. Anche se i controlli alle frontiere interne fossero ripristinati, la Svizzera continuerebbe a essere obbligata a svolgere una procedura d'asilo se un richiedente non può essere trasferito in un altro Stato Dublino.
b. Già oggi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se un altro Stato Dublino è competente per il trattamento di quest'ultima. In virtù del diritto vigente, le persone la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino ricevono soltanto il soccorso d'emergenza dopo che la decisione è passata in giudicato (art. 82 cpv. 1 della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31). Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. La sua entità è inferiore all'aiuto sociale (art. 82 cpv. 4 LAsi). Pertanto, gli incentivi a restare in Svizzera sono già oggi minimi per le persone respinte obbligate a lasciare il Paese.
In merito alla richiesta di collocare gli interessati in alloggi specifici, occorre osservare che tutti i richiedenti l'asilo respinti in procedura Dublino sono alloggiati in un centro della Confederazione fino alla loro partenza, per al massimo 140 giorni. Trascorso questo periodo, sono attribuiti ai Cantoni. Spetta esclusivamente al Cantone determinare il luogo di alloggio. Questo sistema si è dimostrato efficace. Nel periodo in cui sono di competenza della Confederazione i richiedenti sono alloggiati nei centri federali d'asilo senza funzione procedurale. La maggior parte di questi centri è già stata definita con i Cantoni ed è operativa.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.