22.4409 · Interpellanza · 2022-12-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale ha la possibilità di far stralciare dall'elenco dei medicamenti e delle terapie dell'UFSP metodi di trattamento discutibili che non presentano alcuna reale efficacia terapeutica?
2. Quali misure dovrebbe adottare per garantire che nell'elenco dei medicamenti e delle terapie riconosciuti figurino soltanto quelli che presentano un beneficio comprovabile per il paziente?
3. Dato che le casse malati sono tenute a rimunerare tutti i medicamenti e le terapie iscritti in questo elenco, con un disciplinamento più severo si potrebbero ridurre i costi nel settore sanitario. Secondo le stime del Consiglio federale, a quanto potrebbe ammontare questa riduzione dei costi?
Begründung
Negli scorsi anni il tema della terapia elettroconvulsivante, metodo di trattamento noto in passato come elettroshock, è già stato dibattuto a più riprese in Consiglio nazionale. La mozione 18.4362 che chiedeva il divieto di questo metodo è stata respinta e nel parere in risposta alla stessa il Consiglio federale ha precisato anche che questo aspetto della sanità è regolamentato a livello cantonale. Cio è corretto, ma il finanziamento dei costi dei trattamenti è disciplinato sul piano nazionale dall'UFSP mediante l'elenco dei medicamenti e delle terapie.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'assunzione dei costi delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è disciplinata nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e nei suoi allegati. Le prestazioni dell'AOMS devono essere efficaci, appropriate ed economiche (criteri EAE; art. 32 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]). Per le prestazioni mediche vige il cosiddetto principio della fiducia, secondo il quale si presume che i medici forniscano prestazioni che corrispondono ai criteri EAE. Soltanto per le prestazioni controverse si procede a una verifica dell'adempimento dei criteri EAE e all'iscrizione dell'obbligo di assunzione negli elenchi citati. Il Dipartimento federale dell'interno decide in merito all'adeguamento dell'OPre e dei suoi allegati e l'Ufficio federale della sanità pubblica in merito ai medicamenti figuranti nell'elenco delle specialità. Entrambi gli organi si avvalgono della consulenza delle commissioni extraparlamentari previste a tal fine dalla LAMal.
2./3. Per la verifica dell'adempimento dei criteri EAE di prestazioni già rimunerate dall'AOMS sono previsti appositi processi. Anche le prestazioni che potenzialmente non soddisfano più i criteri EAE vengono costantemente riesaminate nell'ambito di un programma di valutazione delle tecnologie sanitarie. In questo contesto tutti i portatori di interessi hanno la possibilità di presentare proposte tematiche su prestazioni da riesaminare. Inoltre, la conformità ai criteri EAE di tutti i medicamenti che figurano nell'elenco delle specialità è riesaminata ogni tre anni.
Nella sua risposta all'interpellanza Nantermod 22.3656 "Intervenire a breve termine per contenere l'imminente esplosione dei costi e dei premi", il Consiglio federale ha illustrato diverse misure e i risparmi che se ne attendono. Ritiene che i processi disponibili siano appropriati e sufficienti.
Per quanto riguarda la terapia elettroconvulsivante o terapia elettrocompulsiva (TEC), in Svizzera è praticata su pazienti affetti da gravi depressioni secondo raccomandazioni riconosciute a livello internazionale. La TEC è impiegata soltanto sulla base di un'indicazione emessa conformemente a criteri severi in caso di risposta insufficiente dei pazienti agli antidepressivi e alla psicoterapia. Al Consiglio federale non risulta che sia applicata in modo inappropriato in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.