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22.4414 · Mozione · 2022-12-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento federale un avamprogetto che incorpori le misure e gli obiettivi raggiunti nel quadro dell'ultimo accordo tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Unione europea (UE) volto a vietare l'importazione di prodotti provenienti dalla deforestazione.

Begründung

Secondo il WWF, il dissodamento delle foreste tropicali è responsabile di circa il 15 per cento delle emissioni globali di gas serra prodotte dall'uomo. Il rapido aumento del fenomeno della deforestazione è anche una delle principali minacce per la biodiversità nel mondo. Mette a rischio la sopravvivenza dell'86 per cento delle specie di mammiferi e uccelli minacciate di estinzione.

Per questo motivo, martedì 6 dicembre 2022 il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo storico volto a vietare l'importazione di diversi prodotti, come il cacao, il caffè o la soia, nella misura in cui questa pratica contribuisca alla deforestazione; a essere interessati sono anche l'olio di palma, il legno, la carne bovina e la gomma, nonché diversi prodotti associati (cuoio, cioccolato, mobili, carta, carbone di legna, ecc.).

Qualora provengano da terreni disboscati dopo il mese di dicembre 2020, l'importazione di questi prodotti sarà vietata in considerazione del danno arrecato non solo alle foreste vergini ma anche alle foreste nel loro complesso. Le aziende importatrici saranno responsabili della catena di approvvigionamento e dovranno garantire la tracciabilità dei propri prodotti attraverso dati di geolocalizzazione delle colture che potranno essere associati a foto satellitari.

Secondo lo studio, quasi un quarto dell'impronta ecologica della Svizzera si situa in Paesi caratterizzati da un rischio di deforestazione alto o molto alto, da una cattiva gestione a livello governativo o da lacune in materia di diritto del lavoro.

Consapevole dell'impatto non trascurabile di tale fenomeno, il Consiglio federale ha di recente risposto a un'interrogazione del Consiglio nazionale (oggetto 22.1054) affermando che avrebbe atteso l'adeguamento della normativa europea in questo senso prima di valutare la necessità di modificare la legislazione svizzera e ricordando che, con l'adozione degli articoli 35e-35h della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) nel 2019, il Parlamento aveva già creato le basi legali per una definizione dei requisiti per l'immissione sul mercato del legno e dei suoi derivati nonché di altri prodotti. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, nell'ordinanza sul commercio di legno (OCoL; RS 814.021) è stato disciplinato il sistema di dovuta diligenza in relazione al taglio e al commercio di legno illegale.

L'allineamento della nostra legislazione a quella dell'UE richiederebbe quindi solo alcuni aggiustamenti, ormai chiaramente indispensabili nell'ottica di una visione sostenibile della nostra politica commerciale.

La Svizzera ha tutto l'interesse a perseguire gli stessi lodevoli obiettivi di questo nuovo accordo europeo e a contribuire, così facendo, alla conservazione delle foreste.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il regolamento dell'UE sulla deforestazione introduce obblighi di diligenza estesi per le aziende. In tal modo si intende garantire che le materie prime e i loro derivati non siano stati prodotti o realizzati sul suolo dissodato. Con l'imminente introduzione nell'UE del regolamento sulla deforestazione (EUDR) sarà abrogato anche il regolamento Legno dell'UE (EUTR; regolamento (UE) n. 995/2010). Di conseguenza, a breve termine non sarà più garantita l'equivalenza dell'ordinanza svizzera sul commercio del legno (OCoL; RS 814.021), basata per ora sull'EUTR, rispetto al quadro giuridico dell'UE. Condizioni quadro comparabili con quelle dell'UE (in particolare nel settore del commercio delle materie prime) sono importanti per ridurre al minimo gli ostacoli che impediscono alle aziende svizzere di accedere al mercato.

Con gli articoli 35e-h della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) vi è già una base giuridica per l'adattamento dell'OCoL all'EUDR e l'introduzione di obblighi di diligenza anche per altri prodotti e materie prime. Il testo definitivo dell'EUDR non è tuttavia ancora disponibile. Solo una volta pubblicato il regolamento, sarà possibile verificare in via definitiva se le basi giuridiche vigenti in Svizzera sono sufficienti per un allineamento con le disposizioni dell'EUDR. Inoltre, occorre esaminare in modo approfondito e discutere con le cerchie interessate le ripercussioni di tale regolamento sulla Svizzera.

Nell'UE, l'EUDR entrerà presumibilmente in vigore nelle prossime settimane. Le aziende disporranno in seguito di 18 mesi per attuare il regolamento (2024). L'EUTR resterà in vigore presumibilmente per altri tre anni, fino al termine del periodo transitorio. La Svizzera potrà in tal modo approfondire gli adeguamenti normativi.

Il Consiglio federale ritiene prematuro elaborare un progetto di legge in questo momento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.