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22.4456 · Interpellanza · 2022-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo lo scopo della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti per l'ambiente devono essere limitati tempestivamente (art. 1 cpv. 2 LPAmb). A tal fine la LPAmb stabilisce, all'articolo 30, che i rifiuti devono essere possibilmente riciclati e che il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni in merito (art. 30d LPAmb). Sulla base dell'articolo 30d LPAmb (Riciclaggio) il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR), il cui scopo è proteggere l'ambiente, limitare preventivamente il carico ambientale e incoraggiare un'utilizzazione sostenibile delle materie prime naturali riciclando i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente (art. 1). Al capitolo 3 (Prevenzione, riciclaggio e deposito di rifiuti) sezione 1 (Prescrizioni generali) l'OPSR stabilisce all'articolo 10 che i rifiuti devono essere riciclati e, in via sussidiaria, inceneriti - contrariamente al titolo ambiguo di questa norma. Nella sezione 3 (Riciclaggio di rifiuti), l'OPSR prescrive all'articolo 12 (Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica) che il contenuto energetico o materiale dei rifiuti debba essere riciclato se il riciclaggio garantisce un minor inquinamento dell'ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento e alla fabbricazione di nuovi prodotti o al reperimento di altri combustibili (cpv. 1), fermo restando che il riciclaggio dev'essere effettuato secondo metodi conformi allo stato della tecnica (cpv. 2) - passaggio in cui l'OPSR ripete quanto sancito all'articolo 30d lettera a LPAmb. Secondo l'articolo 26 OPSR, anche la costruzione e l'esercizio degli IIRU devono essere conformi allo stato della tecnica.

Lo "stato della tecnica", un concetto giuridico indeterminato, deve essere precisato ai fini dell'applicazione delle norme summenzionate.

Per tale motivo, all'articolo 46 OPSR il Consiglio federale ha incaricato l'UFAM di elaborare un aiuto all'esecuzione specifico. Quest'ultimo esiste dal 2018 soltanto a livello di bozza e non viene applicato nella pratica dallo stesso Ufficio. Senza detta pubblicazione, l'obbligo di riciclare i rifiuti secondo metodi conformi allo stato della tecnica non è attuabile, in quanto la valorizzazione termica e il riciclaggio sono di fatto equiparati, nonostante la priorità giuridica attribuita al riciclaggio e il maggiore beneficio che ne deriva a livello ambientale. Questa situazione favorisce gli IIRU che valorizzano i rifiuti solo a livello termico e non materiale.

Alla luce di quanto detto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Per quale motivo ad oggi non esiste un aiuto all'esecuzione sullo stato della tecnica?

2. Gli IIRU esistenti sono conformi allo stato della tecnica secondo l'articolo 26 OPSR?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'aiuto all'esecuzione concernente l'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600) è composto da diversi moduli e parti di moduli. Include oltre una dozzina di documenti, di cui la maggior parte è già stata pubblicata o lo sarà prossimamente. Lo stato aggiornato dei lavori è disponibile sul sito web dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Il modulo sulle disposizioni generali ("Allgemeine Bestimmungen", disponibile in tedesco e francese) costituisce la base per l'elaborazione di documenti specifici relativi allo stato della tecnica di determinate tipologie di rifiuti. Il progetto ha dovuto essere sospeso nell'ottobre 2020 a causa della scarsità di risorse. Inoltre, le circostanze della pandemia da coronavirus hanno reso più difficile lo scambio di conoscenze con i rappresentanti del settore e le autorità esecutive. I lavori sul modulo sono ripresi nel novembre 2022. La pubblicazione è prevista presumibilmente nel 2023. Nel 2023 saranno pubblicati anche i primi documenti, specifici per tema, sullo stato della tecnica (ad es. sullo smaltimento dei rifiuti di mercurio). I lavori saranno guidati da un gruppo di accompagnamento con rappresentanti dei Cantoni che si riunirà nuovamente due volte l'anno a partire dal 2023. In termini di contenuti, il gruppo di accompagnamento proporrà e determinerà i temi prioritari sullo stato della tecnica e pianificherà l'elaborazione dei documenti di aiuto all'esecuzione.

2. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) non esiste uno stato della tecnica universale applicabile in linea generale. I settori pertinenti (p. es. protezione dell'aria, protezione delle acque, rifiuti), sono invece disciplinati in modo separato in base alle rispettive basi legali. Gli articoli 31 e 32 OPSR contengono disposizioni concrete sullo stato della tecnica per la costruzione e l'esercizio di IIRU (tra cui l'utilizzo del contenuto energetico, le temperature minime, la qualità e i tempi di permanenza dell'incenerimento, il recupero dei metalli dai residui dell'incenerimento).

L'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) stabilisce valori limite di precauzione per i numerosi inquinanti che vengono generati durante l'incenerimento dei rifiuti e che devono essere filtrati dai gas di scarico. Per poter rispettare i valori limite, gli IIRU sono dotati di tecnologie di riduzione a più stadi, come filtri antipolvere, catalizzatori e depuratori, che assicurano la rimozione delle polveri, la riduzione degli ossidi di azoto (NOx) e l'ulteriore depurazione dei gas di combustione. Questi sistemi soddisfano lo stato della tecnica.

Risposta del Consiglio federale.