22.4459 · Interpellanza · 2022-12-15
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
La libertà d'espressione è ovviamente un elemento cardine che contribuisce alla democrazia. D'altra parte, la legge condanna alcuni interventi in pubblico, quando sono considerati come incitamento all'odio o alla violenza, in particolare ai sensi degli articoli 259 e 261bis del Codice penale. In Svizzera è quindi chiaro che un'espressione pubblica in qualsiasi forma che incita espressamente alla violenza è condannabile.
Il terrorismo stocastico consiste nel giocare con i limiti di queste disposizioni: incitare molto indirettamente alla violenza, senza però farlo esplicitamente. Si tratta in particolare di incitare in maniera aleatoria persone alla violenza, in modo prevedibile, senza che si possano riscontrare nel discorso elementi precisi dell'atto violento. Tali atti violenti sono quindi statisticamente prevedibili, ma non individualmente prevedibili. Questa nozione esiste da anni, in particolare dalla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, ma è tornata alla ribalta di recente con i violenti eventi del 6 gennaio 2021 al Parlamento degli Stati Uniti, e in precedenza quando Donald Trump ha annunciato che non si sarebbe potuto fare nulla contro Hillary Clinton se fosse stata eletta presidente, ma che "grazie al secondo emendamento, forse si può comunque fare qualcosa".
Con questa interpellanza, ho l'onore di porre al Consiglio federale le seguenti domande:
- Esiste in Svizzera un modo per misurare il fenomeno del terrorismo stocastico come pure i rischi di passare all'azione sulla base di incitamenti indiretti alla violenza contro gruppi particolari?
- L'ordinamento giuridico svizzero consentirebbe di perseguire un'organizzazione o una persona la cui comunicazione d'odio ha incitato ad atti violenti senza essere esplicita a tale riguardo, ma che era consapevole che il suo discorso avrebbe reso probabile il verificarsi di tali atti?
- Quali misure intende adottare oggi il Consiglio federale per combattere il terrorismo stocastico e quindi il rischio che un discorso generale porti ad azioni violente difficili da prevenire individualmente ma statisticamente prevedibili?
Stellungnahme des Bundesrates
La libertà di opinione (compreso il diritto all'informazione) come pure la libertà di associazione e di riunione sono condizioni centrali per l'applicazione degli altri diritti umani e costituiscono un pilastro di ogni società pluralistica e democratica. Tuttavia, in determinate circostanze e nel rispetto delle procedure stabilite, può e deve essere legalmente consentito limitare la libertà di espressione, associazione e riunione. Ciò comprende in particolare la protezione della popolazione contro l'istigazione pubblica all'odio (il cosiddetto discorso di incitamento all'odio; Hate Speech) e contro la propaganda estremista, che è una delle preoccupazioni maggiori del Consiglio federale. Nel quadro del postulato 21.3450 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati "Discorsi d'odio. Ci sono lacune nella legislazione?" il Consiglio federale è stato incaricato di presentare un rapporto che tracci un quadro delle misure e dei mezzi di diritto penale, di polizia preventiva e di diritto pubblico (per es. diritto delle telecomunicazioni) che esistono per lottare contro le incitazioni pubbliche all'odio (discorsi di odio) e contro l'importazione e la diffusione di materiale di propaganda estremista. Il rapporto dovrà inoltre indicare le eventuali lacune a livello legislativo.
1. Nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) tiene conto dell'aspetto "stocastico" citato dall'autore dell'interpellanza. Tali minacce sono oggetto di una costante valutazione da parte del SIC. Come indicato nel rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato 17.3831 Glanzmann-Hunkeler, il fenomeno dei discorsi di incitamento all'odio (hate speech) non è definito in maniera uniforme. In linea generale, s'intende la denigrazione o la diffamazione di individui in relazione a una caratteristica del gruppo. L'obiettivo dei discorsi d'incitamento all'odio è quello di marginalizzare questi gruppi e di escluderli dalla società. Ciò è pertanto in diretta contraddizione con i valori di un ordine liberaldemocratico (uguali diritti di tutti gli esseri umani).
2. Chiunque istiga pubblicamente a commettere un crimine, si rende punibile secondo l'articolo 259 del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) ed è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La dottrina e la giurisprudenza stabiliscono che quanto detto in pubblico debba essere inteso come un'istigazione nella situazione specifica e che debba avere una certa insistenza. In tale contesto istigare significa comunicare qualcosa ad altri individui e quindi determinare le loro azioni, ossia è presente un elemento persuasivo o esortativo. Per costituire un reato ai sensi dell'articolo 259 CP, quanto detto in pubblico deve essere in grado, per la sua insistenza, di influenzare gli stati d'animo e il comportamento delle persone (vedi DTF 99 IV 92 E. 1b). A tale riguardo, dipende da un lato dalle circostanze del singolo caso. Dall'altro lato, è necessario adottare un approccio oggettivo, in base al quale il tribunale spesso considera la prospettiva di una persona media fittizia come determinante nel suo processo decisionale. È inoltre essenziale notare che nell'ambito della lotta in materia di diritto penale contro le organizzazioni terroristiche e criminali (art. 260ter CP) è stato creato un ulteriore elemento di responsabilità penale, che introduce nell'ordinamento giuridico anche il sostegno a tali organizzazioni. Il sostegno passibile di pena in questo contesto è inteso in modo ampio e può consistere anche in un sostegno verbale o in azioni di propaganda. Resta da precisare che la valutazione penale da parte dei tribunali, tenendo conto delle circostanze in cui è stato commesso il reato, viene eseguita per ogni singolo caso e non può essere anticipata in questa sede.
3. Il secondo Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento per gli anni dal 2023 al 2027 mira alla prevenzione di tutte le forme di radicalizzazione che possono portare all'estremismo violento e incentiva in particolare il rafforzamento delle capacità critiche, che sono di importanza centrale per l'uso dei social network e l'analisi delle diverse fonti di informazione. Il Consiglio federale ha preso atto delle nuove misure del Piano d'azione nazionale nella seduta del 16 dicembre 2022. La Svizzera si impegna anche a livello internazionale secondo il Piano d'azione di politica estera della Svizzera per la prevenzione dell'estremismo violento (2016).
Risposta del Consiglio federale.