22.4465 · Interpellanza · 2022-12-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito della LPP, l'amministrazione del patrimonio comporta diverse spese ed emolumenti, che possono essere pubblicati in modo trasparente oppure occultati. Ad esempio, in caso di vendita di immobili, una parte degli emolumenti può essere aggiunta al prezzo di acquisto in modo da non essere indicata tra gli emolumenti per l'amministrazione del patrimonio. La FINMA ha numerosi obblighi di vigilanza riguardo ai conti d'esercizio della previdenza professionale. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono le esigenze in materia di trasparenza e di pubblicazione per quanto concerne gli emolumenti per l'amministrazione del patrimonio e le spese di amministrazione nella previdenza professionale?
2. La FINMA procede a controlli? In caso affermativo, quali metodi utilizza per accertare l'esistenza di spese ed emolumenti occultati o non dichiarati? In caso negativo, perché?
3. In che modo la FINMA verifica la plausibilità delle spese di amministrazione del patrimonio, delle semplici spese di amministrazione, delle indennità versate ai broker ecc. all'interno delle e tra le singole fondazioni collettive? Dispone degli strumenti necessari per intervenire in caso di incongruenze?
4. Negli ultimi dieci anni le spese di amministrazione del patrimonio pubblicate dagli istituti di previdenza svizzeri sono triplicate, raggiungendo un importo di circa 5,3 miliardi di franchi all'anno, ovvero di oltre 1000 franchi per assicurato. Questi dati sono esatti?
5. Si stima che le spese di transazione non dichiarate da fondi e fondazioni d'investimento, che vengono sostenute per operazioni sui mercati immobiliari, azionari, obbligazionari ecc. e, soltanto per il settore immobiliare, ammontano fino al 3 per cento per ogni transazione (e in caso di cessione a terzi fino a un ulteriore 3 %), costino agli assicurati diversi miliardi di franchi all'anno. Perché queste spese non vengono comunicate all'assicurato?
6. Sul suo sito Internet, in merito agli istituti di previdenza professionale la FINMA scrive quanto segue: "Al fine di garantire la trasparenza su questo importante comparto assicurativo e di influire positivamente sulla condotta delle imprese di assicurazione private, la FINMA pubblica annualmente informazioni e dati concernenti il secondo pilastro in Svizzera". Cosa si intende esattamente con "influire positivamente sulla condotta delle imprese di assicurazione private"? E che cosa significa, considerato il fatto che la previdenza professionale è un'assicurazione obbligatoria?
7. Quali basi legali dovrebbero essere create affinché la FINMA possa effettivamente esercitare la sua funzione di vigilanza?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 61 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale incombe alle autorità di vigilanza cantonali. Le fondazioni d'investimento sono invece soggette alla vigilanza diretta della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP; art. 64a cpv. 2 LPP). L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è responsabile della vigilanza, da un lato, sulle imprese di assicurazione e sulla riassicurazione da esse accordata agli istituti di previdenza e, dall'altro, sulle banche, sulle società di intermediazione mobiliare, sulle direzioni dei fondi e sui gestori di patrimoni collettivi che amministrano i valori patrimoniali degli istituti di previdenza.
1. Gli istituti di previdenza devono allestire i conti annuali secondo i principi delle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le loro spese dirette devono essere indicate nel conto d'esercizio. Se non è possibile indicare le spese di amministrazione del patrimonio per un determinato investimento, secondo l'articolo 48a capoverso 3 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) l'investimento e l'entità del corrispondente patrimonio devono figurare separatamente (menzionando in particolare l'ISIN e la denominazione del prodotto). Inoltre la CAV PP ha emanato direttive concrete sull'indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio (Direttive 02/2013, incluso l'elenco delle direttive di calcolo dell'indice di spesa TER riconosciute dalla CAV PP, disponibili in tedesco e francese sul sito Internet www.cav-pp.admin.ch > Legislazione > Direttive). Queste direttive hanno permesso agli istituti di previdenza di ricevere le pertinenti informazioni dai gestori di patrimoni e dai fornitori di prestazioni esterni e di indicarle. Negli ultimi anni, i modelli per l'indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio sono stati notevolmente migliorati sia dal punto di vista normativo che da parte degli istituti di previdenza. La statistica delle casse pensioni riporta un tasso di trasparenza delle spese del 99,4 per cento, con costante tendenza al rialzo.
2./3. Conformemente all'articolo 52c LPP l'ufficio di revisione di ogni istituto di previdenza verifica se l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari. I risultati della verifica sono documentati nel pertinente rapporto annuale. I principi di verifica sono definiti in apposite direttive della CAV PP (Direttive 04/2013 "Verifica e rapporto degli uffici di revisione", disponibili in tedesco e francese sul sito Internet www.oak-bv.admin.ch > Legislazione > Direttive). Unitamente al rapporto annuale, il rapporto di verifica costituisce la base per l'esame delle autorità di vigilanza LPP, il cui scopo esplicito è quello di sorvegliare il rispetto delle disposizioni di legge e l'appropriatezza dell'impiego del patrimonio previdenziale. In caso di incongruenze o dubbi sul patrimonio previdenziale, l'autorità di vigilanza LPP può in particolare esigere in qualsiasi momento informazioni o documenti utili alla sua attività, impartire istruzioni in singoli casi o ordinare perizie.
Tutte le informazioni contenute nel conto d'esercizio delle imprese di assicurazione che operano nel settore della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 37 segg. della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) sono verificate da società di audit esterne secondo le prescrizioni della FINMA. Allo stesso modo, viene verificato il rapporto delle imprese di assicurazione destinato agli assicurati. La FINMA crea quindi trasparenza sul mercato delle assicurazioni in Svizzera con un rapporto pubblico annuale sul conto d'esercizio della previdenza professionale. Registra dettagliatamente le diverse spese di amministrazione del patrimonio e altri tipi di spesa (compresi i costi di stipulazione per broker e mediatori, nonché per i propri servizi esterni) e pubblica sul suo sito Internet tutti i dati per società di assicurazione. Gli istituti di previdenza possono affidare la gestione del proprio patrimonio anche ad amministratori esterni, ossia banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni di fondi e gestori di patrimoni collettivi, anch'essi soggetti alla vigilanza della FINMA. Questi fornitori di servizi finanziari sottostanno, tra l'altro, alle prescrizioni in materia di trasparenza e di pubblicità della legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1), il cui rispetto viene verificato dalla FINMA. Il patrimonio delle imprese di assicurazione può essere amministrato anche nell'ambito dell'assicurazione completa. Se presso un fornitore di servizi finanziari vengono individuati rischi elevati, la FINMA può anche procedere a verifiche dirette, ad esempio sotto forma di controlli sul posto. Sussistono rischi elevati, tra l'altro, se vi sono indizi che i requisiti legali potrebbero non essere rispettati.
4. Per il 2021, la spesa complessiva per l'amministrazione del patrimonio ammonta a 5,7 miliardi di franchi svizzeri, ovvero allo 0,49 per cento della somma di bilancio. Un tasso di 49 punti base sul totale dei costi sembra appropriato, in quanto include in particolare anche strumenti più onerosi del settore degli investimenti alternativi. La lunga fase di tassi d'interesse negativi ha costretto gli istituti di previdenza a includere sempre più spesso questo tipo di investimenti nei loro portafogli. Se questo importo viene suddiviso in egual misura tra i 4,48 milioni di assicurati attivi e gli 1,23 milioni di beneficiari di rendite della previdenza professionale, le spese di amministrazione del patrimonio ammontano effettivamente a circa 1000 franchi all'anno pro capite. Tuttavia, il dato medio non è rappresentativo e probabilmente per molti assicurati è difficile interpretarlo in modo adeguato, poiché è sostanzialmente troppo elevato per gli assicurati più giovani con un patrimonio previdenziale esiguo e troppo basso per gli assicurati più anziani con un patrimonio previdenziale cospicuo.
5. Secondo le direttive di calcolo dell'indice di spesa TER impiegate a garanzia della trasparenza, non vanno registrate solo le spese addebitate, ma anche quelle compensate con i redditi da capitale. Per i fondi soggetti al diritto svizzero, la legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31) e l'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311) contengono disposizioni dettagliate sulle spese e sugli emolumenti che sono addebitati al patrimonio del fondo o all'investitore e devono essere comunicati in modo trasparente (v. art. 20 cpv. 1 lett. c LICol in combinato disposto con gli art. 34, 35a lett. j e 37 OICol). I fondi svizzeri devono inoltre dichiarare in ogni rapporto annuale e semestrale e nel prospetto l'indice di spesa TER, che indica retrospettivamente il totale delle rimunerazioni e delle spese accessorie regolarmente addebitate al patrimonio del fondo. Nell'ambito della verifica della contabilità e dei conti annuali che i fondi svizzeri sono tenuti a pubblicare, le società di audit contemplate dal diritto in materia di vigilanza controllano anche il rispetto delle prescrizioni concernenti l'indicazione delle spese e degli emolumenti. Gli istituti di previdenza non sottostanno al diritto in materia di investimenti collettivi, ma hanno bisogno dei pertinenti dati per l'indicazione delle proprie spese di amministrazione del patrimonio.
Il fatto che le spese di transazione siano aggiunte al prezzo di acquisto e di vendita e non siano menzionate separatamente è una pratica corretta e consueta a livello internazionale. L'ammontare delle spese influisce sull'andamento del valore dell'investimento. Poiché gli amministratori di patrimoni sono in concorrenza tra loro e l'andamento del valore delle classi d'investimento può essere comparato sulla base di benchmark o di prodotti comparabili, l'investitore può verificare la qualità dell'amministrazione del patrimonio dei singoli fornitori di servizi finanziari. Dal punto di vista legale, si applicano le regole della migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti (art. 18 LSerFi), che vanno applicate sotto l'aspetto finanziario, temporale e qualitativo. Sotto l'aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario, vengono presi in considerazione anche i costi connessi all'esecuzione del mandato, nonché le indennità versate a terzi.
6. La trasparenza creata con la pubblicazione delle spese nell'ambito della previdenza professionale (v. in particolare la presentazione separata delle spese di esercizio) mira in particolare a sollecitare le società di assicurazione a una maggiore disciplina nelle spese. Come si evince dai dati pubblicati dalla FINMA, negli ultimi anni si è osservato un calo delle spese assicurative pro capite (sia per gli assicurati che per i beneficiari di rendita). Se la PP è obbligatoria, non lo è invece la riassicurazione in ambito previdenziale da parte di imprese di assicurazione (private), che è sottoposta alla vigilanza della FINMA. In questo settore la trasparenza ha un effetto sulla competitività.
7. In qualità di organo responsabile della vigilanza, da un lato, sulle imprese di assicurazione e sulla riassicurazione da esse accordata agli istituti di previdenza e, dall'altro, sulle banche, sulle società di intermediazione mobiliare, sulle direzioni di fondi e sui gestori di patrimoni collettivi che amministrano i valori patrimoniali degli istituti di previdenza, la FINMA ha le competenze e gli strumenti necessari per far rispettare le norme soggette alla sua vigilanza. A questo proposito va tenuto presente che i clienti-tipo delle imprese di assicurazione e dei servizi di gestione patrimoniale attivi nell'ambito della previdenza professionale sono gli istituti di previdenza, e che le competenze della FINMA non includono la tutela diretta dei lavoratori attivi o dei beneficiari di rendita.
Risposta del Consiglio federale.