22.4469 · Interpellanza · 2022-12-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera, ad associazioni e fondazioni può essere riconosciuta l'utilità pubblica. Questo riconoscimento implica l'esenzione fiscale. In una certa misura sono esenti dall'imposta anche le donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche. Il carattere di utilità pubblica non è definito con esattezza dal nostro sistema legale, ma una vecchia direttiva del 1994 fornisce indicazioni utili sulla nozione di utilità pubblica. Sono quindi i Cantoni a classificare le associazioni e le fondazioni di utilità pubblica come tali, creando così un'incertezza giuridica e lasciando spazio alle concezioni (morali) individuali delle autorità fiscali concretamente interessate. In questo modo si aprono potenzialmente le porte a un turismo intercantonale di esenzione fiscale.
Il contesto in cui si inserisce la problematica è poco definito, pertanto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
- Il Consiglio federale è in possesso di cifre relative gli importi delle donazioni, delle deduzioni e delle esenzioni fiscali derivanti da questo riconoscimento dell'utilità pubblica?
- Il Consiglio federale è a conoscenza di associazioni o fondazioni che difendono valori antidemocratici e sono riconosciute come aventi utilità pubblica?
- Mediante quali misure si può riconoscere l'utilità pubblica di associazioni o fondazioni che perseguono scopi contrari alla tutela della salute pubblica o ai diritti umani (ad es. un'associazione militante contro il diritto all'aborto o una fondazione considerata "pro-life")?
- Secondo la circolare n. 12 dell'8 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'esenzione fiscale che deriva dal riconoscimento dell'utilità pubblica è legata al riconoscimento di un interesse generale. Il Consiglio federale ritiene che le associazioni o fondazioni che mettono in discussione il diritto all'aborto rispettino questa condizione?
- Il Consiglio federale come intende porre rimedio al turismo di esenzione fiscale intercantonale che potrebbe svilupparsi a seguito del riconoscimento dell'utilità pubblica di queste associazioni e fondazioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.1]). Questa ripartizione dei compiti si applica anche nell'ambito della valutazione delle esenzioni fiscali. Le amministrazioni fiscali cantonali sono competenti per la concessione, la verifica e l'eventuale revoca delle esenzioni fiscali. Il Consiglio federale non dispone di cifre in merito alle donazioni, alle deduzioni e alle esenzioni fiscali che derivano dal riconoscimento dell'utilità pubblica.
2. Il Consiglio federale non è a conoscenza di associazioni e fondazioni che rappresentano valori antidemocratici e che sono esenti dall'imposta federale diretta in quanto perseguono scopi di utilità pubblica.
3./4. Oltre alle condizioni del disinteresse, dell'apertura della cerchia dei potenziali destinatari, dell'assenza di scopo di lucro e della secondarietà dell'attività economica, gli elementi determinanti nella decisione di concedere l'esenzione dall'imposta per perseguimento di scopi di utilità pubblica sono lo scopo e l'attività effettivamente esercitata dall'organizzazione interessata. Il Tribunale federale ha precisato che il concetto d'interesse generale deve essere inteso in modo restrittivo (sentenza del Tribunale federale 2C_147/2019 del 20 agosto 2019, consid. 5.1). Concretamente, per scopi di pura utilità pubblica s'intendono quelli che, dal punto di vista della collettività considerata nel suo insieme, vale particolarmente la pena di perseguire. Le attività umanitarie, ecologiche o caritatevoli possono dunque essere considerate come attività di interesse generale, a seconda delle circostanze. Il versamento di liberalità in denaro o in natura a persone in difficoltà finanziarie è ad esempio di interesse generale. Lo è altresì la mediazione di offerte di aiuto e l'esercizio di un'attività di consulenza in relazione a tali offerte. Per contro, l'esistenza di un motivo ideologico che sottenda alle attività di assistenza non è un elemento determinante per valutare se l'attività è effettivamente esercitata nell'interesse generale. Tuttavia, a un eventuale impegno politico non si deve accordare un'importanza tale da far considerare l'organizzazione nel suo insieme come avente carattere politico. In questo caso bisogna determinare se lo scopo dell'organizzazione risiede prevalentemente nella formazione dell'opinione pubblica oppure se una possibile influenza dell'opinione pubblica sia solo una semplice conseguenza dello scopo perseguito. Le organizzazioni che violano l'ordinamento giuridico svizzero non possono essere esenti da imposte. Se sussiste il sospetto di persistente illiceità (violazione dei diritti umani o dei regolamenti sanitari internazionali), le amministrazioni cantonali delle contribuzioni devono esaminare nel singolo caso se l'esenzione fiscale debba essere revocata.
5. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni e l'AFC si adoperano per un'interpretazione uniforme delle norme di esenzione fiscale in tutta la Svizzera grazie a uno scambio costante nel quadro della Conferenza svizzera delle imposte e alla pubblicazione di indicazioni pratiche riguardanti le domande più frequenti nel campo dell'esenzione fiscale. Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto che le autorità cantonali, che conoscono meglio le circostanze locali, dispongono di un certo margine di discrezionalità (sentenza del Tribunale federale 2C_147/2019 del 20 agosto 2019, consid. 5.2).
Risposta del Consiglio federale.