22.4480 · Mozione · 2022-12-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di modifica dell'articolo 39 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità che autorizzi l'esportazione delle rendite straordinarie dell'AI.
Begründung
L'esportazione delle rendite straordinarie in caso d'invalidità precoce è esclusa dalla legge. Di conseguenza, coloro che ne beneficiano devono rimanere in Svizzera, se non vogliono perdere il diritto a queste prestazioni per loro indispensabili.
Questo comporta spesso casi di rigore. Ad esempio, quando un cittadino svizzero vorrebbe trasferirsi in un Paese non membro dell'UE o una persona in possesso di un'altra cittadinanza vorrebbe tornare nel proprio Paese di origine, ma non possono farlo senza continuare a percepire la rendita. Ciò vale però anche per i cittadini svizzeri che non hanno mai potuto lavorare a causa di una grave disabilità e desiderano trasferirsi in un Paese dell'UE/AELS. Se queste persone rimangono in Svizzera, in molti casi oltre alla rendita straordinaria l'ente pubblico deve versare loro prestazioni complementari ed eventualmente sostenere costi per soggiorni in istituto.
Oltre ad esse inaccettabile e ingiusto per motivi sociali e di politica sociale, il divieto di esportazione delle rendite straordinarie dell'AI non ha senso nemmeno dal punto di vista finanziario.
Le persone interessate, a ragione, non capiscono perché le loro rendite non possano essere esportate e si sentono trattate ingiustamente. È ora di porre fine a questa ingiustizia e di creare finalmente la base legale affinché anche le rendite straordinarie possano essere esportate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le rendite straordinarie dell'assicurazione invalidità (AI) mirano a garantire la base esistenziale agli assicurati invalidi dalla nascita o invalidi precoci in Svizzera. Sono indipendenti dai contributi e, analogamente alle prestazioni complementari (PC) e agli assegni per grandi invalidi (AGI), finanziate esclusivamente dall'ente pubblico. Secondo i principi applicabili a livello internazionale, le prestazioni a carattere non contributivo concesse in sostituzione o a complemento di prestazioni assicurative come le rendite di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità sono sempre versate dallo Stato in cui l'assicurato ha il domicilio e, se del caso, è soggetto all'obbligo fiscale.
Nei messaggi concernenti la 4a e la 5a revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (FF 2001 2851, in particolare pag. 2919, e FF 2005 3989, in particolare pag. 4083) il Consiglio federale ha ribadito in modo esplicito il divieto di esportazione delle rendite straordinarie. Nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure; FF 2010 1603, in particolare pag. 1693), l'esportazione era autorizzata soltanto a condizione che fosse prevista da un trattato internazionale. Tuttavia, la Svizzera non ha previsto l'esportazione delle rendite straordinarie nell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) né nella Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31) e nemmeno nelle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. L'esportazione delle rendite straordinarie non è prevista nemmeno nelle recenti convenzioni concluse con la Tunisia (RS 0.831.109.758.1) e il Regno Unito (RS 0.831.109.367.2). I regolamenti di coordinamento dell'UE applicabili nelle relazioni con l'UE e l'AELS prevedono l'esportazione delle rendite straordinarie negli Stati dell'UE/AELS soltanto se i cittadini svizzeri o di Stati dell'UE/AELS svolgevano un'attività lucrativa prima dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, il divieto di esportazione delle rendite straordinarie non costituisce una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in generale né del divieto di discriminazione in particolare.
Il divieto di esportazione contrasta l'incentivo a entrare in Svizzera con l'unico scopo di ricevere una rendita: senza questo divieto, le persone che non hanno mai svolto un'attività lucrativa (ad esempio gli invalidi dalla nascita) potrebbero acquisire il diritto a una rendita straordinaria se al momento dell'entrata in Svizzera soddisfano le relative condizioni poco severe. Se queste persone lasciano nuovamente la Svizzera, senza il divieto di esportazione le rendite straordinarie così acquisite dovrebbero essere versate all'estero.
Se le rendite straordinarie dovessero essere esportate, tutte le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale andrebbero rivedute e il principio di non esportabilità delle prestazioni speciali a carattere non contributivo, applicabile a livello internazionale, verrebbe indebolito nel suo complesso. Con la creazione di questo precedente, gli Stati contraenti potrebbero presentare nuove richieste, ad esempio per quanto riguarda le PC e gli AGI.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.