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22.4491 · Mozione · 2022-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sancire nella legge una distanza minima tra gli impianti eolici e le aree di insediamento o gli immobili abitati pari ad almeno 7 volte l'altezza complessiva degli impianti eolici (dal suolo alla punta esterna delle pale dei generatori).

Begründung

Al momento manca una base legale per disciplinare le distanze minime tra gli impianti eolici e le aree di insediamento. Gli impianti eolici moderni attualmente in esercizio hanno un'altezza complessiva superiore ai 250 metri ed è una questione di tempo che ne vengano sviluppati anche di più grandi.

Già nel 2017 la mozione 17.3473 ipotizzava un rapido incremento dell'altezza complessiva degli impianti. Tale ipotesi è ora diventata realtà. In Svizzera però ancora manca una base legale per le distanze minime; a tutt'oggi è infatti possibile costruire un impianto eolico fino a soli 300 metri dagli insediamenti abitati. Tale distanza ravvicinata aumenta il rischio di caduta di pezzi di ghiaccio sulle case e i loro abitanti provenienti dalle pale in movimento degli impianti eolici (lancio di pezzi di ghiaccio fino a 600 m, v=280 km/h). Si tratta di una minaccia reale e non trascurabile. A questo problema si aggiungono poi anche l'ombra, l'inquinamento fonico, il deturpamento del paesaggio, l'impatto sui terreni coltivabili e boschivi nonché la svalutazione delle abitazioni.

È inaccettabile che in Svizzera siano possibili interventi di tale portata sul paesaggio e sull'habitat degli abitanti senza una corrispondente base legale. L'altezza degli impianti eolici industriali già supera quella degli edifici più alti in Svizzera (Torre Roche: 178 metri). Nelle zone rurali i giganteschi impianti eolici rappresentano degli elementi costruttivi estranei e sovradimensionati, in contrasto con i principi della protezione del paesaggio, dei terreni coltivabili e delle aree boschive, e gli abitanti li percepiscono tanto più grandi quanto più vicini si trovano alle proprie abitazioni.

Molti Paesi hanno sancito distanze minime rispetto alle aree di insediamento. In Baviera vige ancora la regola h-10 (distanza pari ad almeno 10 volte l'altezza dell'impianto eolico), in Austria le distanze minime sono di 1200 metri, in Finlandia di 2000 metri, in Scozia di 1500 metri e negli Stati Uniti di 3000 metri.

Per quanto riguarda gli impianti eolici attualmente in fase di pianificazione, la regola h-7 (distanza pari ad almeno 7 volte l'altezza dell'impianto eolico) equivarrebbe a una distanza minima di circa 1700 metri. Si tratta di una distanza modesta rispetto ai vantaggi in termini di sicurezza.

Il 25 settembre 2020 il Consiglio federale ha adottato la Concezione energia eolica. Sebbene la definizione di nuove distanze minime limiti le potenziali aree indicate nella Concezione, si tratta di una misura da accettare alla luce dei benefici per la salute e della riduzione dei rischi per la popolazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli impianti eolici di ultima generazione, che si adattano perfettamente alle condizioni del vento in Svizzera, hanno un rotore di diametro più grande e in alcuni casi un'altezza del mozzo maggiore rispetto alle turbine costruite cinque-dieci anni fa, ma possono anche produrre molta più elettricità.

Il Consiglio federale rinvia al parere che ha espresso in relazione alla mozione "Distanza minima obbligatoria tra gli impianti eolici e le aree di insediamento" (17.3473) del Consigliere nazionale de Courten respinta dal Consiglio nazionale. La base determinante per la valutazione della distanza degli impianti eolici dalle aree di insediamento in Svizzera è costituita dall'allegato 6 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41). In pratica, il responsabile del progetto di impianto eolico deve presentare una perizia sul rumore dettagliata, che viene esaminata dal competente ufficio cantonale. I valori limite previsti dall'OIF (valori limite d'esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri) sono definiti in modo tale da garantire la salute della popolazione interessata, a condizione che i valori di pianificazione siano rispettati.

Per quanto riguarda le ombre proiettate dagli impianti, a causa della mancanza di valori limite in Svizzera le autorità chiamate ad applicare la legge fanno generalmente riferimento alla direttiva tedesca elaborata dalla "Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)" (www.lai-immissionsschutz.de > Veröffentlichungen > LAI-Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windkraftanlagen), che definisce i valori limite in questo ambito. Il rispetto di questi valori limite viene assicurato mediante dispositivi tecnici montati sugli impianti eolici (sensori di irradiazione). Per quanto riguarda la caduta di pezzi di ghiaccio dalle turbine eoliche, oggi è possibile prevenirla dotando gli impianti di sensori di ghiacciamento e di sistemi di riscaldamento delle pale.

I processi di pianificazione e approvazione esistenti all'estero, dove - come riportato dall'autrice della mozione - in alcuni casi devono essere rispettate norme sulle distanze minime, non possono essere paragonati direttamente a quelli svizzeri. All'estero, la pianificazione e l'approvazione degli impianti eolici è solitamente affidata a un'autorità operante a livello sovracomunale. I Comuni interessati hanno solo la possibilità di fare ricorso contro la decisione di tale autorità. In Svizzera, invece, sono gli elettori dei Comuni di ubicazione a decidere direttamente sulla necessaria modifica del piano d'azzonamento e successivamente l'autorità comunale decide in merito alla licenza edilizia per gli impianti eolici. In questo modo, la popolazione interessata può esprimere, per ogni progetto, il proprio accordo o disaccordo con le distanze.

I Cantoni sono tenuti a designare nel piano direttore le aree adatte all'utilizzo dell'energia eolica. Con la distanza minima dalle aree di insediamento o dalle zone edificabili pari a 7 volte l'altezza totale di una turbina eolica proposta dall'autrice della mozione, le aree per l'energia eolica che i Cantoni hanno già definito nei loro piani direttori verrebbero notevolmente ridotte o, in molti casi, eliminate del tutto. Questo limiterebbe fortemente e in modo non necessario il possibile potenziamento dello sfruttamento dell'energia eolica, nonostante il contributo significativo che quest'ultima potrebbe dare all'approvvigionamento elettrico in inverno.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.