Rendere accessibile il servizio di supporto e di segnalazione "Swiss Sport Integrity" anche ad organizzazioni che operano nell'ambito della prestazione sportiva non affiliate a Swiss Olympic
22.4527 · Mozione · 2022-12-16
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Occorre creare le basi giuridiche per garantire che gli allievi nonché gli sportivi abbiano accesso al servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente anche quando l'istituzione di cui fanno parte che opera nell'ambito della prestazione sportiva non ha un legame contrattuale o di diritto associativo con Swiss Olympic (inclusa la danza).
Begründung
Le violazioni in materia di etica nello sport hanno portato alla creazione del servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente "Swiss Sport Integrity" (SSI), il quale è in funzione dall'inizio del 2022 ed è già ampiamente sollecitato. Per poter applicare le disposizioni dello Statuto di etica deve sussistere un rapporto di diritto associativo o contrattuale (nel caso di un assoggettamento volontario di un'organizzazione o di persone allo Statuto di etica) con Swiss Olympic. Questa è la risposta del Consiglio federale all'interpellanza 22.4225 di Aline Trede alla domanda su come vengono trattate le segnalazioni di membri di federazioni non affiliate a Swiss Olympic.
Negli scorsi mesi in Svizzera sono tuttavia venute alla luce gravi violazioni in materia di etica in due scuole, una di danza classica e una di danza di scena, e in una compagnia di danza.
Nell'edizione del 23 ottobre 2022, il quotidiano Tagesanzeiger ha riportato di umiliazioni, fratture da affaticamento e disturbi alimentari nonché di comportamenti ambigui da parte di alcuni insegnanti nei confronti delle allieve della Scuola di danza classica del Teatro di Basilea; sembra inoltre che questi metodi abbiano causato danni permanenti. I fatti sono avvenuti in un periodo di almeno 10 anni.
Queste scuole non hanno un legame contrattuale o di diritto associativo con Swiss Olympic, ma formano i giovani e li promuovono ad alti livelli di prestazione sportiva. Una formazione e una promozione corrette anche in seno a tali istituzioni deve essere una nostra priorità. È possibile che esistano anche altre organizzazioni sportive che non hanno un legame contrattuale o di diritto associativo con Swiss Olympic. Tuttavia anche a questi allievi e sportivi deve essere garantito l'accesso al servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente "Swiss Sport Integrity".
Nella sua risposta all'interpellanza Trede 22.4225 il Consiglio federale ha dichiarato che a causa della mancanza di sufficienti basi legali la Confederazione non è in grado di imporre disposizioni supplementari nei confronti della fondazione SSI o, ad esempio, nei confronti dei responsabili di scuole di danza classica. La presente mozione chiede di creare le pertinenti basi legali affinché anche questi allievi attivi nell'ambito della prestazione sportiva (incl. formazioni nel settore della danza) abbiano accesso al servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La protezione degli atleti rappresenta per il Consiglio federale un ambito prioritario. Per tale motivo, sono state avviate già diverse misure volte a rafforzare la protezione degli sportivi.
Nella sua risposta all'interpellanza Trede 22.4225, il Consiglio federale ha sottolineato che l'attuale quadro giuridico non consente di assoggettare le scuole di danza classica o istituzioni simili alla vigilanza del servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente, integrato presso la fondazione "Swiss Sport Integrity" (SSI).
Lo Statuto di etica sul quale si basano le attività di inchiesta della fondazione SSI è un istituto giuridico di diritto associativo. Per poter essere applicato, occorre pertanto che sussista un legame contrattuale o di diritto associativo con Swiss Olympic. Tale soluzione non è stata adottata in seguito agli eventi verificatisi negli ultimi due anni in ambito sportivo. È stato piuttosto il risultato di un processo protrattosi nell'arco di diversi anni il cui obiettivo era quello di riunire, nell'ambito di un'unica piattaforma nazionale e indipendente, le competenze delle strutture di etica esistenti all'interno delle associazioni. Sulla base e in conformità con la Carta etica, a questa piattaforma, che è l'attuale servizio di segnalazione di Swiss Sport Integrity, possono accedere organizzazioni svizzere di diritto privato dello sport svizzero e persone attive nello sport svizzero.
L'introduzione di un servizio di segnalazione nazionale, incorporato come l'attuale servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente presso Swiss Sport Integrity, si basa su uno strumento creato dall'organizzazione mantello Swiss Olympic per lo sport svizzero. Per contro, gli esempi illustrati nella mozione non si riferiscono allo sport organizzato secondo il diritto privato, bensì a casi avvenuti in scuole o corsi di formazione statali o perlomeno riconosciuti dallo Stato. I Cantoni sono responsabili sia del settore scolastico che del settore culturale (art. 62 e 69 Cost.) che a loro volta sono assoggettati alla vigilanza cantonale.
Pertanto, il Consiglio federale ritiene che la valutazione di un'eventuale necessità di legiferare debba essere chiarita in modo approfondito al livello competente nella fattispecie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.