22.4557 · Mozione · 2022-12-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sviluppare e mettere a disposizione una base di dati sulla provenienza degli ottopodi importati in Svizzera e sul metodo di cattura utilizzato.
Begründung
La domanda a scopo di consumo alimentare di octopus, chiamati comunemente "polpi" nel commercio al dettaglio e nella gastronomia, è in forte aumento in tutto il mondo. Anche in Svizzera si assiste a un incremento costante del consumo e quindi di importazioni di dubbia provenienza.
A fronte della crescente domanda, dall'estate del 2023 in Spagna questi animali, dotati di intelligenza e sensibilità, saranno prodotti industrialmente in acquacoltura: da questa data è prevista una produzione annua di 3000 tonnellate di polpi per il mercato europeo. Tuttavia, ciò è più che problematico dal punto di vista della protezione degli animali. Tra tutti gli animali allevati per il consumo umano, infatti, quelli acquatici sono i meno protetti e non esiste un quadro giuridico per la detenzione e la macellazione dei polpi: un fatto ancora più scioccante se si considera che questi animali sono dotati di un sistema nervoso molto complesso e altamente sviluppato e che è stato dimostrato che provano dolore, paura e stress. Gli studi disponibili attestano che la detenzione e l'accudimento degli ottopodi in cattività non sono mai conformi alle esigenze della specie. Alla luce delle notevoli capacità cognitive e della sensibilità di questi animali, la detenzione monotona in acquacoltura rappresenta un'ulteriore sofferenza di notevole entità.
Ma l'acquacoltura di massa non è l'unico problema: finora gli ottopodi vengono catturati principalmente con reti a strascico, che distruggono il fondale marino e uccidono altri animali finiti accidentalmente nelle reti. Si utilizzano anche gabbie o lenze da pesca. Anche l'uccisione di questi animali avviene in modo crudele: ne viene deturpata la testa o sono fatti morire lentamente in acqua ghiacciata o lasciati soffocare all'aria per diverse ore. In considerazione di queste situazioni problematiche e della scarsa conoscenza delle stesse da parte dei consumatori, sarebbe fondamentale poter conoscere l'origine e i metodi di cattura degli ottopodi importati. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di raccogliere i pertinenti dati al fine di garantire la trasparenza per i consumatori e di fornire le conoscenze necessarie per una decisione di acquisto consapevole.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Chiunque consegna una derrata alimentare preimballata deve indicare per scritto il Paese di produzione (art. 36 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso [ODerr; RS 817.02]). Nel caso di ottopodi catturati in mare, al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca (art. 15 cpv. 5 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari [OID; RS 817.022.16]). Inoltre, per i prodotti della pesca preimballati come gli ottopodi, l'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA; RS 817.022.108) richiede l'indicazione scritta anche per il metodo di produzione (in particolare con le diciture "pescato in ...", "pescato in acque interne" o "allevato"; art. 19 cpv. 1 lett. a ODOA) e la categoria di attrezzi da pesca impiegati per prodotti della pesca marittima e della pesca in acque interne (ad es. "reti da traino" o "nasse e trappole"; art. 19 cpv. 1 lett. b ODOA). L'informazione sulle derrate alimentari immesse sfuse sul mercato deve avvenire nello stesso modo di quella sulle derrate alimentari preimballate. È possibile rinunciare alle indicazioni scritte qualora l'informazione dei consumatori sia garantita in altro modo, per esempio a voce, ogni qualvolta venga richiesto (art. 39 cpv. 1 ODerr).
In base a quanto stabilito dal diritto sulle derrate alimentari, le informazioni sull'origine e sul metodo di cattura degli ottopodi richieste dall'autrice della mozione sono già disponibili per i consumatori presso il punto vendita. Pertanto, non è necessario che la Confederazione raccolga e pubblichi queste informazioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.