22.456 · Iniziativa parlamentare · 2022-08-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) dev'essere modificata in modo che le vittime di atti di violenza commessi all'estero abbiamo accesso alle prestazioni di sostegno di cui necessitano dell'aiuto alle vittime di reati. La riparazione morale e l'indennizzo devono rimanere escluse dalle prestazioni di aiuto alle vittime di reati.
Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
Art. 17
1 Se il reato è commesso all'estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al presente capitolo:
a. la vittima, se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda;
b. i congiunti della vittima, se erano anch'essi domiciliati in Svizzera al momento del reato e al momento in cui hanno depositato la domanda.
c. le vittime di un reato che può essere perseguito e punito in Svizzera o di reati gravi che non possono essere perseguiti in Svizzera e per i quali non si può ragionevolmente esigere dalle vittime che ritornino nello Stato in cui il reato è stato commesso per beneficiare di prestazioni simili.
2 L'aiuto di cui al capoverso 1 lettere a e b è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti..
Begründung
L'articolo 17 LAV disciplina le condizioni alle quali le vittime hanno diritto all'aiuto di cui al capitolo 2 della LAV. Questo aiuto consiste in prestazioni d'aiuto quali l'accesso a offerte di sostegno volte a superare esperienze fortemente traumatiche, il riconoscimento della qualità di vittima e un'eventuale punizione del/i reato(i) nonché l'accesso alle offerte mediche e terapeutiche necessarie.
Attualmente il diritto all'aiuto è fatto valere in primo luogo al domicilio svizzero al momento in cui il reato è commesso ed è conferito a titolo sussidiario. La sussidiarietà, ovvero la responsabilità primaria dello Stato in cui il reato è stato commesso, va accolta favorevolmente e in linea di principio mantenuta.
Secondo tale legge, attualmente non riceve un aiuto chi al momento in cui il reato è stato commesso non aveva un domicilio in Svizzera. Questo esclude tra l'altro che la vittima di reati commessi all'estero, ma perseguibili e punibili in Svizzera, riceva un aiuto. Ad esempio, una donna che, a causa della guerra, ha subito violenze sessuali da parte di soldati russi o che, in fuga dall'Ucraina è stata vittima della tratta di esseri umani o di violenza carnale, non riceverebbe attualmente alcuna prestazione di aiuto (accesso alla consulenza presso servizi specializzati, sostegno psicologico, consulenza giuridica) in base alla legge sull'aiuto alle vittime.
Benché un tale reato non sarebbe perseguibile in Svizzera, le vittime devono poter esercitare i loro diritti. Questo è necessario non solo per permettere alle vittime di elaborare le loro esperienze traumatiche bensì anche perché è necessario alla società trattandosi di misure che contribuiscono in modo determinante a reintegrare socialmente queste persone. Occorre quindi adeguare la legge sull'aiuto alle vittime di reati in modo che essa rispetti gli obblighi internazionali della Svizzera derivanti dalla Convenzione di Istanbul (art. 4 par. 3) e dalla Convenzione europea sulla lotta contro la tratta di esseri umani (art. 12). Un parere giuridico pubblicato recentemente su mandato dell'Ufficio federale della parità ribadisce la competenza della Svizzera riguardo alle prestazioni di sostegno nei confronti delle vittime di violenze di genere commesse all'estero. Mediante il summenzionato adeguamento della legge sarà finalmente garantito l'accesso alle prestazioni di sostegno di cui necessitano urgentemente le vittime di atti di violenza punibili e perseguibili in Svizzera o che costituiscono reati gravi, per le quali non si può ragionevolmente pretendere che rientrino nello Stato in cui il reato è stato commesso al fine di rivendicare tali prestazioni, segnatamente quando si tratta di vittime di violenza domestica, mutilazione genitale, violenza carnale, matrimonio forzato, tratta di esseri umani e di altre violenze di genere; nel contempo saranno rispettati gli obblighi legali della Svizzera sanciti dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali.