22.4560 · Mozione · 2022-12-16
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di disdire la Convenzione di domicilio tra la Confederazione Svizzera e l'Impero di Persia, entrata in vigore il 2 luglio 1935. In virtù di tale Convenzione, nelle materie relative al diritto delle persone, di famiglia e di successione le cittadine e i cittadini iraniani restano soggetti alle prescrizioni delle loro leggi nazionali.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/51/415_427_511/it
Tuttavia, da quando è stato instaurato il regime dei mullah, la legge iraniana si basa sulla sharia, che non è assolutamente compatibile con il nostro sistema giuridico. (Per esempio, secondo la Convenzione in oggetto, l'articolo 1169 del Codice civile iraniano è applicabile anche alle cittadine e ai cittadini iraniani che risiedono in Svizzera. Tale articolo stabilisce che in caso di divorzio, che può essere richiesto solo dal marito, la madre ha il diritto di occuparsi dei figli di entrambi i sessi nei primi due anni di vita, e successivamente, ossia fino al compimento dei sette anni, solo delle bambine. Al padre viene invece assegnata la custodia dei figli maschi a partire dall'età di due anni, e delle figlie femmine dopo il compimento dei sette anni). Tali elementi del diritto iraniano non devono essere inclusi nelle nostre procedure svizzere, soprattutto perché la Svizzera non ha concluso convenzioni di questo tipo con altri Paesi. Quindi, perché proprio con l'Iran? Di norma, il diritto internazionale privato svizzero è legato alla residenza delle persone interessate. (Prof.ssa Andrea Büchler, Università di Zurigo, NZZ am Sonntag, 27 novembre 2022).
In Svizzera l'applicabilità del diritto iraniano conformemente alla Convenzione è subordinata all'ordine pubblico, il che significa che la legge iraniana non viene applicata se viola in modo intollerabile il senso di giustizia nazionale o non rispetta le prescrizioni fondamentali vigenti in Svizzera; 22.7936 (risposta solo in tedesco).
Tuttavia, anche solo la possibilità che i nostri principi legali vengano violati rende ancora più importante la disdetta di questa convenzione obsoleta. Un trattato che nella prassi genera grande incertezza giuridica e lunghi procedimenti giudiziari, come nel caso della disputa per l'affidamento dei figli di una coppia iraniana, che è stata sottoposta due volte al Tribunale federale. Un trattato che, considerate le violazioni dei diritti umani in Iran, getta una luce particolare sulla sharia, e dal quale la Svizzera deve prendere le distanze senza se e senza ma, soprattutto visto il suo speciale ruolo nelle relazioni con l'Iran.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La Convezione di domicilio con l'Iran ha un campo di applicazione ampio: contiene disposizioni non solo sul diritto delle persone, di famiglia e di successione, ma anche sulla libertà di dimora e domicilio, sulla libertà di viaggiare, sul diritto a esercitare un'attività lavorativa, sulla protezione del patrimonio, sul riconoscimento delle persone giuridiche, sul regime della nazione più favorita in materia fiscale e tributaria, sulla libertà di commercio e di industria, sulle garanzie procedurali in materia penale e sull'acquisto di beni immobili. Può essere rilevante sia per le cittadine e i cittadini iraniani in Svizzera che per le Svizzere e gli Svizzeri in Iran. Prima di disdire la Convenzione, occorre quindi chiarire in modo approfondito quale rilevanza giuridica e politica abbia oggi. Il Consiglio federale ha già conferito il mandato di esaminare l'attuale rilevanza della Convenzione di domicilio con l'Iran nell'ambito della sua risposta all'interpellanza Imboden 22.4281.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.