22.4561 · Interpellanza · 2022-12-16
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera ospita numerose organizzazioni internazionali e si considera una paladina dei diritti umani. Di conseguenza, quando si tratta di proteggere gruppi di persone vulnerabili, la sua responsabilità è particolarmente grande.
I domestici privati del personale diplomatico costituiscono uno di questi gruppi di persone vulnerabili, poiché i loro superiori godono di privilegi, facilitazioni e immunità in virtù della loro funzione e, di conseguenza, in Svizzera sono protetti contro eventuali azioni penali, civili e amministrative. I domestici privati del personale diplomatico registrati in Svizzera sono soggetti all'ordinanza sui domestici privati (ODPr), che disciplina le condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni. Tra le altre cose, l'ODPr fissa un salario minimo netto di 1200 franchi al mese. Un secondo gruppo, più numeroso, è costituito dai domestici privati non registrati. Queste persone continuano a lavorare in nero e/o non hanno i documenti di soggiorno, pertanto non godono della protezione garantita dall'ODPr.
In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale riconosce l'esistenza della suddetta problematica per i domestici privati del personale diplomatico?
2. Secondo il Consiglio federale, in che modo è possibile migliorare la situazione dei domestici privati del personale diplomatico? E quali sono gli eventuali ostacoli legali che impediscono tale miglioramento?
3. Il salario minimo netto dei domestici privati del personale diplomatico è pari a 1200 franchi svizzeri al mese, mentre gli altri domestici privati in Svizzera percepiscono un salario più elevato per le stesse mansioni. Il Consiglio federale come giustifica questa differenza di retribuzione?
4. Molti domestici privati del personale diplomatico lavorano ancora in nero e/o non hanno i documenti di soggiorno. Secondo il Consiglio federale, in che modo è possibile migliorare la situazione di questo gruppo di persone?
Stellungnahme des Bundesrates
1. - 2. Il Consiglio federale è consapevole della particolare esigenza di tutela dei domestici privati del personale diplomatico (si veda anche la risposta all'interpellanza 21.3952 Mazzone "Applicazione e rispetto dell'ordinanza sui domestici privati" del 18 giugno 2021) e ne ha già tenuto conto nel 2011 creando l'ordinanza sui domestici privati (ODPr; RS 192.126). L'ordinanza fornisce trasparenza e chiarezza sulle regole applicabili a questi rapporti di lavoro. Tutte le rappresentanze estere sono a conoscenza di queste regole. Prima e dopo il loro arrivo e almeno una volta all'anno, il DFAE riceve i domestici privati per un colloquio personale in assenza dei loro datori di lavoro. In questo modo, il DFAE verifica se hanno compreso queste regole e se vengono rispettate, e interviene presso il datore di lavoro, se necessario. Il DFAE controlla anche se i domestici privati sono affiliati alle assicurazioni obbligatorie e se i datori di lavoro versano i contributi e i premi. In caso di controversia su questioni lavorative, le parti possono rivolgersi in particolare all'organo di mediazione gratuito istituito dal Cantone di Ginevra, il Bureau de l'Amiable Compositeur. L'ODPr si è dimostrata valida nell'attuazione pratica e le misure per garantire l'applicazione dei diritti e degli obblighi previsti dall'ODPr vengono costantemente migliorate grazie a una maggiore trasparenza e a requisiti più severi nei controlli periodici.
3. Lo stipendio dei domestici privati del personale diplomatico è composto da un salario in contanti e da un salario in natura. Il salario in contanti indicato nell'ODPr è un salario minimo netto sul quale non può essere operata alcuna detrazione ed è esente da imposte. Questo salario minimo netto consente ai domestici privati di verificare facilmente se l'importo ricevuto corrisponde a quello indicato nel loro contratto di lavoro. Oltre al salario in contanti, il datore di lavoro versa anche un salario in natura: deve sostenere tutte le spese assicurative (anche quelle che solitamente sono a carico del dipendente e tutti i costi dell'assicurazione malattie) e di vitto e alloggio. Deve inoltre farsi carico di tutte le spese mediche non coperte dalle assicurazioni, nonché delle spese di viaggio per l'ingresso in e la partenza dalla Svizzera.
4. Il DFAE si adopera per garantire che le parti rispettino le condizioni di lavoro pertinenti e che i domestici del personale diplomatico siano effettivamente tutelati. A tal fine, il DFAE è in contatto regolare con le singole rappresentanze. Grazie alle chiare disposizioni dell'ODPr in materia di ingresso, soggiorno e condizioni di lavoro, per il personale diplomatico è più facile e sicuro assumere domestici. Questi ultimi possono inoltre iscriversi alla borsa del lavoro istituita appositamente dal DFAE anche dopo la cessazione o la scadenza del contratto. Inoltre, il DFAE ha preparato una scheda informativa sulle norme di diritto comune applicabili alla comunità diplomatica in materia di impiego di domestici a tempo parziale, che è stata inviata a tutte le rappresentanze. Nell'ambito della legge federale contro il lavoro nero, i Cantoni hanno introdotto meccanismi di controllo che si estendono anche alla comunità diplomatica. In questo modo il DFAE, con il sostegno dei Cantoni, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone interessate e si impegna costantemente per sensibilizzare le parti coinvolte sulle condizioni di lavoro nel contesto diplomatico.
Risposta del Consiglio federale.