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22.4593 · Interpellanza · 2022-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Tre anni e mezzo dopo un caso simile, un giovane richiedente l'asilo si è tolto la vita a Ginevra. Questo tragico atto si è verificato dopo la decisione delle autorità di allontanarlo in Grecia, un Paese in cui aveva subito numerosi atti di violenza fisica e sessuale. Sin dal suo arrivo in Svizzera, il suo stato psicologico era preoccupante. Nonostante certificati medici che ne attestavano la grande vulnerabilità psichica e l'elevato rischio di passaggio all'atto suicidario, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha deciso di ordinare il suo allontanamento. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale, secondo cui il giovane poteva tornare in Grecia, dove beneficiava di uno statuto di protezione sussidiaria. Al di là del caso specifico, si pongono interrogativi sulla considerazione del rischio suicidario e l'accompagnamento dei richiedenti l'asilo sul piano della salute psichica.

1. Anche se (tenendo conto delle perizie mediche e dei rischi) stima che un allontanamento non sia ragionevolmente esigibile se la persona rischia di ritrovarsi in una situazione che mette a repentaglio la sua esistenza, la SEM ritiene che un'attestazione medica del rischio suicidario non obblighi le autorità a rivedere la loro posizione. Come giustifica questa contraddizione?

2. Sia l'OMS (2014) sia la Confederazione considerano il suicidio una priorità sanitaria; quest'ultima ha infatti approvato nel 2016 un piano d'azione per la prevenzione del suicidio. Che ne pensa la SEM specificamente?

3. Secondo il rapporto commissionato dalla SEM sulla prevenzione del suicidio nei centri federali d'asilo della regione Svizzera Romanda (2021), gli studi internazionali evidenziano la particolare vulnerabilità dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). Questi studi sono considerati nelle decisioni rese dalla SEM?

4. Vista la grande vulnerabilità dei RMNA, le risorse impiegate dai Cantoni e dalla Confederazione sono ritenute sufficienti per assicurare la salute psichica dei richiedenti l'asilo?

5. Il rapporto pubblicato nel 2021 raccomanda di potenziare la formazione e il numero di posti di infermieri diplomati per prevenire i tentati suicidi o le automutilazioni. Ritiene pure necessario rivedere integralmente il riconoscimento dei problemi psichici nonché delle dipendenze. Come applica la SEM queste raccomandazioni?

6. Esistono raccomandazioni sull'accompagnamento e il sostegno dei congiunti della vittima? Quali misure sono approntate per evitare l'effetto di contagio temuto dopo tali atti?

7. Il Consiglio federale intende istituire una commissione incaricata di trattare più a fondo la salute psichica dei richiedenti l'asilo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Problemi di salute si oppongono all'esecuzione di un allontanamento ai sensi dell'articolo 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101) soltanto se la persona è in punto di morte o se deve attendersi una morte certa dopo il suo trasferimento oppure se nel Paese di destinazione non è disponibile il trattamento medico per una patologia fisica o psichica che gli è necessario per restare in vita. Un rischio suicidario non si oppone all'allontanamento se il Paese competente per l'esecuzione di quest'ultimo adotta provvedimenti volti a impedire l'attuazione della minaccia suicidaria e accompagna il trasferimento con adeguate misure mediche e di altro tipo. Questa prassi è sostenuta sia dal Tribunale federale amministrativo (TAF) sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU).

2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) provvede affinché tutti gli ospiti dei centri federali d'asilo (CFA) abbiano accesso a cure mediche adeguate e siano assicurati secondo il modello del medico di famiglia. La SEM è consapevole che i richiedenti l'asilo, in particolare quelli minorenni non accompagnati (RMNA), possono soffrire di problemi psichici e manifestare pensieri suicidari. Intrattiene dunque una collaborazione regolare con i pertinenti attori del settore sanitario dei Cantoni interessati e garantisce la formazione e la sensibilizzazione dei collaboratori nei CFA.

3. La SEM prende sul serio le raccomandazioni formulate nel rapporto, che sono integrate nella guida relativa alla gestione delle persone vulnerabili. Alcune raccomandazioni del rapporto sono già state attuate, ad esempio l'istituzione di una rete di mediatori, la formazione dei team medici sul tema della prevenzione del suicidio o l'impiego di psichiatri nei CFA.

Le domande d'asilo dei RMNA sono esaminate in maniera individuale, scrupolosa e nel rispetto della legislazione federale, del diritto internazionale e della pertinente giurisprudenza. Il bene del minore è prioritario. Le decisioni della SEM sono debitamente motivate e tengono conto della situazione personale del minore.

4. La SEM sostiene con 675 000 franchi all'anno diverse misure (p. es. terapie o il coordinamento degli ambulatori per vittime di tortura e della guerra nella rete "Support for torture victims") volte a promuovere la salute psichica dei profughi. In linea di massima assume un ruolo sussidiario nelle questioni attinenti alla salute e alla politica sanitaria. La SEM segue tuttavia con grande interesse i nuovi approcci terapeutici adottati nel settore della salute psichica quali, ad esempio, i modelli "stepped care" associati a interventi iniziali preventivi come la gestione dei problemi e lo screening. Progetti di questo tipo sono attualmente in corso (p. es. programma promozionesalute.ch). Va precisato che in Svizzera gli interventi preventivi non sono finanziati dalla cassa malati.

5. Il personale sanitario presente nei CFA è assunto da fornitori incaricati di assicurare l'assistenza dei richiedenti l'asilo. La SEM fissa le condizioni quadro relative alle risorse e i requisiti in materia di formazione e formazione continua. Di recente è stato deciso di aumentare il personale in questo settore. Nell'ottica di un approccio globale, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha incaricato un'impresa esterna di valutare le esigenze in questo settore. I risultati di questa valutazione saranno discussi tra l'UFSP, la SEM e i Cantoni, e le misure necessarie saranno definite entro giugno 2024. La SEM ha inoltre sviluppato, in collaborazione con esperti, un questionario di screening per sostenere il rilevamento delle esigenze particolari nell'ambito della salute psichica.

6. Non esistono raccomandazioni specifiche in materia. Se un congiunto di una vittima dovesse a sua volta manifestare tendenze suicidarie in un CFA, le misure da adottare, come ad esempio un'ospedalizzazione, sarebbero decise in funzione delle circostanze, come per tutti i richiedenti che presentano tali tendenze.

7. Il Consiglio federale non prevede di istituire una commissione in materia di salute psichica dei richiedenti l'asilo. Grazie alla rete che ha costituito nel settore della migrazione e della salute, l'UFSP ha incaricato un gruppo di lavoro comprendente esperti cantonali e la SEM di trattare problemi specifici dei richiedenti l'asilo. Esiste inoltre un organo specializzato permanente, la Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU), istituito nel quadro del Servizio sanitario coordinato (SSC) su mandato del Consiglio federale. Agendo per conto della Confederazione e dei partner del SSC, in collaborazione con i Cantoni e altre organizzazioni la RNAPU coordina l'aiuto psicologico d'urgenza, a favore in particolare dei gruppi target del settore dell'asilo e dei rifugiati.

Risposta del Consiglio federale.