Il caso Gunvor non deve ripetersi, per una ridistribuzione degli averi di origine illecita alle popolazioni danneggiate.
22.467 · Iniziativa parlamentare · 2022-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Presento la seguente iniziativa parlamentare volta a modificare la legislazione in modo che, in seguito a una condanna penale in relazione con un'attività all'estero, gli averi confiscati e/o i risarcimenti equivalenti siano ridistribuiti indipendentemente dal fatto che lo Stato in cui vivono le popolazioni lese abbia sostenuto il procedimento penale che è sfociato in una condanna.
Questa ridistribuzione dovrà essere effettuata, attraverso progetti di sviluppo, progetti per i diritti umani o progetti di lotta alla corruzione, da organizzazioni della società civile svizzera o del Paese la cui popolazione è stata lesa oppure dalla società civile di un Paese terzo o, a titolo sussidiario, dalla cooperazione internazionale svizzera o di un Paese estero in grado di realizzare tali progetti a beneficio della popolazione lesa.
Begründung
Nella risposta alla mia interrogazione 22.1041 il Consiglio federale ha spiegato che non è stato possibile risarcire 90 milioni di franchi in relazione alla condanna della società Gunvor per atti di corruzione nella Costa d'Avorio e nella Repubblica del Congo (ottobre 2019) poiché gli Stati interessati non hanno sostenuto il procedimento penale fornendo assistenza giudiziaria.
Non è giustificabile che le multe e i risarcimenti equivalenti pagati da un'azienda condannata in Svizzera per fatti avvenuti all'estero non vadano a beneficio delle popolazioni degli Stati in cui la corruzione ha avuto luogo.
Le popolazioni lese sono quindi vittime di una doppia ingiustizia. Vengono in primo luogo private delle risorse di materie prime a causa di dirigenti corrotti e, in secondo luogo, vedono i profitti di questi schemi di corruzione finire nelle casse della Svizzera, che ospita e tutela le aziende che hanno corrotto e sono state condannate.
La legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC) prevede che i valori patrimoniali confiscati conformemente al diritto penale federale e i risarcimenti equivalenti possano essere condivisi con gli Stati esteri a determinate condizioni. La presente iniziativa propone di consentire la restituzione dei fondi indipendentemente dal fatto che il procedimento in Svizzera sia stato condotto in collaborazione con lo Stato estero.