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22.470 · Iniziativa parlamentare · 2022-09-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Presento questa iniziativa parlamentare volta a modificare l'articolo 9 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità al fine di garantire le prestazioni, in particolare i provvedimenti d'integrazione, per i bambini stranieri nati o divenuti invalidi all'estero e che vivono in Svizzera.

Begründung

Attualmente l’assicurazione per l’invalidità svantaggia i bambini migranti con disabilità. Infatti, i bambini e i giovani di meno di 20 anni non cittadini dell’UE/AELS devono essere nati in Svizzera, o essere parificati ai bambini nati in Svizzera, per potere beneficiare delle prestazioni dell’Al quali l’assegno per grandi invalidi, il contributo per l’assistenza o i provvedimenti d’integrazione. Nonostante essi beneficino di alcuni servizi finanziati per il tramite di sussidi della Confederazione alle organizzazioni di assistenza privata alle persone con disabilità, sussistono disparità di trattamento tra i Cantoni poiché i sussidi sono gestiti a livello cantonale. Pertanto, a seconda del luogo di residenza, alcuni bambini riceveranno sostegni di base (sanità, trasporti), mentre altri avranno accesso a sostegni più diversificati, come l’accesso ad attività adeguate del tempo libero. Una siffatta disparità di trattamento ha conseguenze nefaste poiché peggiora il processo d’integrazione dei cittadini stranieri che, stabilitisi in Svizzera, ma il cui figlio è nato invalido o lo è diventato prima dell’arrivo nel Paese, non possono beneficiare pienamente delle prestazioni di tale assicurazione. Questa situazione aumenta gli oneri amministrativi per i genitori e compromette il futuro sia professionale sia personale dei loro figli.

L’iniziativa parlamentare che propongo pone fine a queste disparità di trattamento tra i figli di cittadini stranieri nati all’estero e quelli nati in Svizzera.

Modifiche della LAI:

Art. 9 cpv.3 Condizioni assicurative (Cap. 3 sez. C Provvedimenti d’integrazione e indennità giornaliere)

Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6 capoverso 2 o se:

a.

all’insorgenza dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se

b.(nuova)

essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati o divenuti invalidi all’estero. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.