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22.490 · Iniziativa parlamentare · 2022-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Ausgangslage

Il Codice civile è modificato in modo che il metodo di calcolo del contributo di presa a carico ai sensi dell'articolo 285 CC sia determinato nella legge con un tetto massimo in funzione della prestazione fornita e non dei bisogni del beneficiario. Si tratta di garantire che il contributo di presa a carico non sia sviato dal suo scopo e utilizzato come contributo di mantenimento a beneficio del genitore titolare della custodia.

Wortlaut

Il Codice civile è modificato in modo che il metodo di calcolo del contributo di presa a carico ai sensi dell'articolo 285 CC sia determinato nella legge con un tetto massimo in funzione della prestazione fornita e non dei bisogni del beneficiario. Si tratta di garantire che il contributo di presa a carico non sia sviato dal suo scopo e utilizzato come contributo di mantenimento a beneficio del genitore titolare della custodia.

Begründung

La revisione del 20 marzo 2015 del diritto in materia di mantenimento del figlio ha introdotto il concetto di contributo di presa a carico allo scopo d'indennizzare il genitore che ha la custodia "garantendo" che lo possa fare conformemente all'articolo 285 capoverso 2 CC.

Nell'ambito della propria giurisprudenza il Tribunale federale ha rilevato che il legislatore non ha adottato un quadro normativo per determinare questi contributi; l'Alta Corte ha dunque fissato personalmente le norme di attuazione.

In pratica l'ammontare del contributo di presa a carico corrisponde all'importo che manca al genitore che ha la custodia per coprire il suo minimo vitale. In numerosi casi la conseguenza di tale interpretazione è che non sia più applicata la regola del "clean break" voluta dal legislatore; si crea invece un legame di dipendenza durevole tra ex coniugi, talvolta dopo matrimoni molto brevi e talvolta persino tra persone non coniugate che non hanno intrattenuto alcuna relazione di lunga durata. La revisione del 2015 ha causato in numerosi casi un aumento considerevole dei contributi di mantenimento per i figli, con degli importanti incentivi negativi a sfavore dell'indipendenza finanziaria duratura delle parti.

È giusto che il genitore che si prende a carico il figlio e sgrava a livello professionale l'altro sia indennizzato, tuttavia l'ammontare versato deve essere ragionevolmente commisurato alle prestazioni realmente fornite piuttosto che dipendere dai bisogni del genitore titolare della custodia. La presente iniziativa parlamentare propone di fissare tale quadro.

Ad ogni modo il contributo di presa a carico non è un contributo di mantenimento del genitore titolare della custodia. La presente iniziativa propone in particolare di prevedere un quadro imponendo un tetto massimo che corrisponde per esempio al reddito al quale il genitore rinuncia realmente e concretamente avendo la custodia sul figlio oppure all'importo che costerebbe una presa a carico in una struttura di accoglienza.

Verhandlungen

Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27.10.2023

La Commissione ha deciso, con 17 voti contro 7 e 1 astensione, di dare seguito all’iniziativa 22.490 Nantermod, che mira a fissare nella legge il metodo di calcolo del contributo di presa a carico del figlio. In particolare, il testo prevede un tetto massimo in funzione della capacità contributiva del genitore che non ha la custodia del figlio. In tal modo la Commissione intende correggere la giurisprudenza attuale che, in caso di redditi bassi, porterebbe il genitore debitore a trovarsi in una situazione precaria e tenderebbe a incentivare il genitore titolare della custodia a non provvedere personalmente ai propri bisogni. Sebbene riconosca la necessità di discutere di questa problematica molto complessa, la minoranza rammenta che il versamento di questo contributo è limitato nel tempo e sottolinea come il sistema attuale si sia da poco consolidato dopo la revisione del 2015. La Commissione nel suo insieme ritiene che sia necessario procedere a un’analisi approfondita della situazione e ha quindi approvato, con 14 voti contro 3 e 3 astensioni, il deposito di un postulato al riguardo (23.4328).

Informazioni

Simone Peter, segretaria della commissione,

058 322 97 47,

rk.caj@parl.admin.ch

Commissione degli affari giuridici (CAG)