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22.492 · Iniziativa parlamentare · 2022-12-14

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Nei suoi futuri accordi di libero scambio, la Svizzera non deve più imporre ai Paesi partner requisiti in materia di protezione delle nuove piante che vadano oltre gli obblighi internazionali esistenti (p. es. l'Accordo TRIPS) del Paese partner.

In particolare, i mandati di negoziazione della Svizzera non devono contenere alcuna proposta di clausola che richieda l'adesione all'UPOV o l'attuazione delle linee guida dell'UPOV91.

Begründung

Nei negoziati relativi ad accordi di libero scambio, la Svizzera propone generalmente una clausola che contribuisce a fare pressione sui Paesi partner affinché aderiscano all'UPOV o si conformino alle linee guida dell'UPOV91. Negli accordi che negozia congiuntamente con l'AELS, include questo requisito nel mandato di negoziazione comune.

Tale clausola obbliga i Paesi partner ad adeguare la protezione delle varietà vegetali in modo da vietare la libera riproduzione e lo scambio delle sementi in questione, limitando i diritti degli agricoltori e complicando l'accesso alle sementi. Questa condizione è particolarmente problematica per i Paesi in sviluppo, che attualmente stanno affrontando un preoccupante aumento dell'insicurezza alimentare.

Come ha osservato il relatore speciale dell'ONU sul diritto all'alimentazione, Michael Fakhri, la prassi della Svizzera è in contrasto con gli obblighi previsti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini (UNDROP), adottata con decisione dell'Assemblea generale dell'ONU, e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (TI-RFGAA), cui la Svizzera ha aderito. È necessario continuare a insistere sugli effetti negativi delle linee guida UPOV91 sull'agricoltura, l'alimentazione e la biodiversità nei Paesi in sviluppo.

Sebbene vincoli comunque i Paesi partner a limitare fortemente i diritti degli agricoltori, la clausola dell'UPOV non impone le stesse restrizioni alla Norvegia e alla Svizzera, che hanno aderito all'organizzazione quando vigevano le linee guida dell'UPOV78, più liberali. La Norvegia ha deciso di non adottare l'UPOV91 per non limitare ulteriormente i diritti dei suoi agricoltori. La Svizzera, pur avendo ratificato l'UPOV91, continua a consentire la libera riproduzione di numerose colture nelle sue disposizioni relative alla protezione della varietà, anche se ciò non è consentito dall'UPOV91. La Svizzera e, più in generale, l'AELS impongono quindi ai loro Paesi partner requisiti che non sono disposte ad applicare nei loro stessi Paesi.

Il requisito imposto dall'UPOV non corrisponde peraltro ad alcun interesse nazionale preponderante per il nostro Paese. Esiste una sola impresa con sede in Svizzera che beneficia di tali disposizioni, la quale, oltretutto, non effettua alcuna selezione in Svizzera ed è attualmente in mani cinesi.

Inoltre, il requisito dell'UPOV è in contraddizione con l'obiettivo di politica estera della Svizzera di contribuire alla lotta contro la povertà e la fame.

La Svizzera deve quindi concedere in futuro ai suoi Paesi partner la libertà di organizzare la protezione delle varietà vegetali nel modo più appropriato alla loro situazione e alle esigenze del loro Paese.

Ciò consentirà ai Paesi partner di meglio conciliare gli obblighi internazionali con le loro priorità nazionali, come la sicurezza alimentare, la tutela della biodiversità e la promozione di un'agricoltura sostenibile.