23.066 · Oggetto del Consiglio federale · 2023-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 29 settembre 2023 concernente la legge sugli strumenti di tortura
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 29.09.2023
Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge sugli strumenti di tortura
Il commercio transfrontaliero di merci utilizzabili per la pena di morte o la tortura sarà oggetto di controlli più severi. Il 29 settembre 2023 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la nuova legge federale sul commercio di strumenti di tortura (legge sugli strumenti di tortura).
La legge sugli strumenti di tortura permette di adempiere alla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2021, relativa al controllo delle merci che possono essere utilizzate per la tortura o la pena di morte. Questa raccomandazione riprende a sua volta in larga parte il regolamento anti-tortura emanato nel 2005 dall'Unione europea («Regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»).
La nuova legge vieta l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci che in pratica possono essere utilizzate soltanto per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Sono vietate anche la fornitura di assistenza tecnica e la pubblicità connesse a queste merci.
Invece le merci che, pur potendo essere utilizzate agli scopi suddetti, possono avere anche altri impieghi, sono soggette a un nuovo obbligo di autorizzazione, che si applica anche all'assistenza tecnica e ai servizi di mediazione che le concernono.
Infine, l'attuale controllo all'esportazione dei medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali non è più soggetto alla legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21) bensì alla nuova legge. Anche per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di mediazione relativi a questi medicamenti vale un nuovo obbligo di autorizzazione.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 13.06.2024
Vietato commercio strumenti tortura
Il commercio transfrontaliero di merci utilizzabili per la pena di morte o la tortura sarà oggetto di controlli più severi. Lo prevede una nuova legge in materia adottata oggi dal Consiglio nazionale con 129 voti contro 59 e 4 astenuti.
La legge sugli strumenti di tortura, ha spiegato il relatore commissionale Raphaël Mahaim (Verdi/VD), permette di adempiere a una raccomandazione del Consiglio d'Europa. Essa riprende a sua volta in larga parte il regolamento anti-tortura emanato nel 2005 dall'Ue.
La nuova legge vieta l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci che possono essere utilizzate soltanto per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti. Sono impedite pure la fornitura di assistenza tecnica e la pubblicità.
Invece le merci che, pur potendo essere usate a questi scopi, possono avere anche altri impieghi, sono soggette a un nuovo obbligo di autorizzazione, che si applica anche all'assistenza tecnica e ai servizi di mediazione che le concernono.
Infine, l'attuale controllo all'esportazione dei medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali non è più soggetto alla legge sugli agenti terapeutici, bensì a quella nuova.
Da notare che una minoranza UDC ha bocciato la legge poiché a suo avviso il quadro giuridico attuale è sufficiente. "Non si può certo dire che la Svizzera sia un centro dove si riforniscono i torturatori di tutto il mondo", ha sostenuto Manfred Bühler (UDC/BE). La sua proposta di non entrata in materia è però stata bocciata con 120 voti contro 62.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 03.12.2024
Vietare commercio strumenti tortura
Il commercio transfrontaliero di merci utilizzabili per la pena di morte o la tortura sarà oggetto di controlli più severi. Lo prevede una nuova legge in materia adottata oggi dal Consiglio degli Stati con 40 voti contro 2 e 3 astenuti.
La legge sugli strumenti di tortura, ha spiegato il relatore commissionale Matthias Michel (PLR/ZG), permette di adempiere a una raccomandazione del Consiglio d'Europa. Essa riprende a sua volta in larga parte il regolamento anti-tortura emanato nel 2005 dall'Ue.
La nuova legge vieta l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci che possono essere utilizzate soltanto per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti. Sono impedite pure la fornitura di assistenza tecnica e la pubblicità.
Invece le merci che, pur potendo essere usate a questi scopi, possono avere anche altri impieghi, sono soggette a un nuovo obbligo di autorizzazione, che si applica anche all'assistenza tecnica e ai servizi di mediazione che le concernono.
Con 30 voti contro 15, gli Stati, contrariamente al Nazionale, non hanno voluto assoggettare alla nuova legge l'attuale controllo all'esportazione dei medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali. Queste continueranno a essere trattate alla legge sugli agenti terapeutici.
Da notare che una minoranza UDC ha bocciato la legge poiché a suo avviso il quadro giuridico attuale è sufficiente. "Doppioni non sono necessari", ha sostenuto Pirmin Schwander (UDC/SZ). La sua proposta di non entrata in materia è però stata bocciata con 41 voti contro 2 e una astensione.
Il dossier torna al Nazionale per l'esame della divergenza sui medicamenti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 12.12.2024
Il Consiglio nazionale ha mantenuto, per 119 voti a 64, la divergenza rimanente con gli Stati nell'ambito della nuova legge sugli strumenti di tortura. Contrariamente ai "senatori", il Nazionale non intende escludere da questo progetto il controllo all'esportazione dei medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 03.03.2025
Il Consiglio degli Stati ha mantenuto una divergenza col Nazionale in merito alla Legge sugli strumenti di tortura con cui s'intende evitare il commercio transfrontaliero di merci utilizzabili per la pena di morte o la tortura. In particolare, per il commercio di medicamenti, gli Stati credono che debba continuare ad applicarsi l’attuale procedura di autorizzazione e non la nuova procedura prevista nella nuova legge.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 12.03.2025
CN: vietare commercio di merci utilizzabili per tortura
Il commercio transfrontaliero di merci utilizzabili per la pena di morte o la tortura sarà oggetto di controlli più severi. È quanto prevede una nuova legge in materia adottata oggi dal Consiglio nazionale, dopo aver appianato un'ultima divergenza con gli Stati in merito ai medicinali (126 voti a 63). Per questi ultimi continuerà a vigere l'attuale procedura di autorizzazione. Il dossier è pronto per le votazioni finali.
La normativa permette di attuare una raccomandazione del Consiglio d'Europa. Essa riprende a sua volta in larga parte il regolamento anti-tortura emanato nel 2005 dall'Ue.
La nuova legge vieta l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci che possono essere utilizzate soltanto per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti. Sono impedite pure la fornitura di assistenza tecnica e la pubblicità.
Invece le merci che, pur potendo essere usate a questi scopi, possono avere anche altri impieghi, sono soggette a un nuovo obbligo di autorizzazione, che si applica anche all'assistenza tecnica e ai servizi di mediazione che le concernono.
Le due Camere hanno raggiunto rapidamente un accordo su questi punti, ma hanno faticato a trovare un'intesa sui farmaci. La Svizzera regolamenta già l'uso di alcuni principi attivi che possono essere utilizzati durante l'esecuzione di condannati in alcuni Paesi. Le regole sono contenute nella legge sugli agenti terapeutici.
Il Consiglio federale proponeva di trasferire queste disposizioni nella nuova normativa. Oltre alle esportazioni, anche l'intermediazione e la fornitura di assistenza tecnica per questi farmaci sarebbe stata soggetta ad autorizzazione.
Il Consiglio nazionale era d'accordo, mentre invece gli Stati volevano mantenere la prassi attuale. Visto che l'uso di farmaci per infliggere la pena di morte all'estero è già regolamentato dalla legge sugli agenti terapeutici, i "senatori" temevano un'incertezza giuridica se questa norma fosse stata inserita anche nella nuova legge sulla tortura. Oggi il Nazionale si è allineato, scontentando la sinistra.