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23.1008 · Interrogazione · 2023-03-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Quando due Stati sono in guerra, la neutralità permanente della Svizzera prevista dal diritto internazionale non consente al nostro Paese di intervenire fornendo armi, a meno che entrambe le parti non siano trattate allo stesso modo. Nel caso in cui la Svizzera desideri autorizzare la fornitura armi a una parte belligerante, indipendentemente dal fatto che queste siano esportate dal nostro Paese o da un Paese terzo, il Consiglio federale deve rispettare il diritto di neutralità.

Secondo l'articolo 18 della legge federale sul materiale bellico (LMB), il Consiglio federale è tenuto a concedere un'autorizzazione per le riesportazioni; sulla base del diritto di neutralità non può però concederla a Paesi in guerra. Se questo articolo perdesse la sua validità per gli accordi esistenti e non dovesse più essere applicato a quelli nuovi, il Consiglio federale non dovrebbe più prendere posizione sulle riesportazioni; verrebbe così rispettata la neutralità. Inoltre, l'articolo 22a LMB prevede già un particolare obbligo di diligenza per il materiale bellico svizzero esportato, che garantisce il rispetto del diritto internazionale umanitario e la fornitura di armi solo ai Paesi che si impegnano a rispettare il diritto internazionale. Per tale motivo l'articolo 18 LMB è già obsoleto.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.

1. Ritiene che i criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero di cui all'articolo 22a LMB possono garantire che le forniture di armi svizzere non violino gli obblighi umanitari del diritto internazionale?

2. Secondo il diritto internazionale, la Svizzera è responsabile se un Paese acquirente non rispetta più il diritto internazionale quando riesporta armi svizzere?

3. Di quali mezzi di ricorso o sanzioni efficaci può avvalersi la Svizzera se un Paese acquirente non rispetta la dichiarazione di non riesportazione di cui all'articolo 18 LMB?

4. Per quanto riguarda la riesportazione di armi svizzere, la neutralità permanente prevista dal diritto internazionale sarebbe ancora rispettata se l'articolo 18 LMB venisse eliminato senza alcuna restrizione o se venisse introdotto un termine di detenzione, così che il Consiglio federale non sarebbe più tenuto a prendere posizione sulle riesportazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

Con i criteri per l'autorizzazione di cui agli articoli 22 e 22a della legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), il legislatore ha concretizzato le condizioni quadro per l'esportazione di materiale bellico di cui all'articolo 1 LMB (diritto internazionale, principi di politica estera). L'obiettivo è garantire che questo tipo di materiale venga esportato dalla Svizzera solo verso Paesi per i quali il rischio di uso indesiderato non è elevato, ed evitare che i destinatari finali siano Paesi che non riceverebbero tale materiale dalla Svizzera. Le autorità competenti esaminano ogni singola richiesta di autorizzazione e permettono l'esportazione solo se non viola il diritto internazionale pubblico, non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti (art. 22 LMB), e rispetta i criteri per l'autorizzazione sanciti nell'articolo 22a LMB. In questo modo assicurano inoltre che le esportazioni di materiale bellico siano conformi alle disposizioni del Trattato internazionale sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, ATT; RS 0.518.61).

Domanda 2

Secondo il diritto internazionale, la Svizzera è corresponsabile delle violazioni del diritto internazionale da parte di altri Stati solo se vi contribuisce intenzionalmente. La dichiarazione di non riesportazione è un mezzo diffuso a livello internazionale e valido quale impegno a non trasferire materiale bellico senza il consenso del Paese di origine. Ai sensi del diritto internazionale, la Svizzera non è considerata responsabile se un Paese a cui ha ceduto materiale bellico non rispetta intenzionalmente la dichiarazione e contravviene alle disposizioni di diritto internazionale in fase di riesportazione.

Domanda 3

Se la dichiarazione di non riesportazione viene violata possono subentrare diverse misure, che vanno da regolari ispezioni in loco del materiale bellico rimanente al divieto totale di esportazione di materiale di questo tipo verso il Paese in questione. Nel 2016 è stata per esempio sospesa l'esportazione verso il Ghana perché quest'ultimo aveva violato la dichiarazione di non riesportazione, trasferendo materiale bellico proveniente dalla Svizzera senza il consenso del nostro Paese. Potrebbero inoltre essere disposte anche misure diplomatiche, come il non sostegno a candidature presso organizzazioni internazionali o a funzioni all'interno di queste ultime.

Domanda 4

Il diritto della neutralità non disciplina in maniera esplicita la riesportazione di armi; prevede unicamente che il materiale bellico non può essere fornito a Stati terzi con l'intenzione di trasferirlo a una determinata parte in conflitto. Tuttavia, quando la Svizzera esercita un controllo sulla riesportazione di armi a parti belligeranti attraverso una dichiarazione di non riesportazione sussiste un legame con il diritto di neutralità: in questo caso infatti si applica il principio della parità di trattamento derivante da tale diritto. Il Consiglio federale aveva già espresso questa posizione nel parere relativo alla mozione 23.3005 del 22 febbraio 2023 della Commissione della politica di sicurezza.

In linea di principio, quindi, la Svizzera non violerebbe il diritto internazionale se eliminasse l'articolo 18 LMB; è però necessario stabilire con il Paese acquirente un periodo minimo di detenzione, in modo che non si verifichino forniture dirette a una parte belligerante attraverso Paesi terzi. In mancanza di un simile periodo minimo, il diritto alla neutralità sarebbe di nuovo pregiudicato.

Risposta del Consiglio federale.