23.1013 · Interrogazione · 2023-03-16
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Servizio delle attività informative della Confederazione, che è stato oggetto di vari interventi parlamentari recenti a causa delle sue attività di sorveglianza e della schedatura delle attività politiche, dichiara apertamente di collaborare con l'economia privata. Questa indicazione figura a pagina 9 dell'opuscolo della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (https://www.svs.admin.ch/fr/organisation/opuscolo-informativo.html).
Alla luce delle recenti azioni di attivisti politici in Svizzera, è nostro diritto chiederci che tipo di informazioni gli attori dell'"economia privata" forniscono al Servizio delle attività informative della Confederazione. Invito il Consiglio federale a rispondere alla seguente domanda:
Quali garanzie può dare il Consiglio federale che l'integrazione dell'"economia privata" nelle attività della Rete di sicurezza nazionale non sia finalizzata allo scambio di informazioni sensibili tra il Servizio delle attività informative della Confederazione, le polizie e le grandi imprese sugli attivisti, in particolare sugli attivisti per il clima?
Stellungnahme des Bundesrates
La Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) riunisce tutti gli strumenti di politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. I suoi organi paritetici gestiscono a livello strategico la consultazione e il coordinamento di decisioni, mezzi e misure di Confederazione e Cantoni riguardo a sfide comuni in materia di politica di sicurezza interna e pubblica. Gli organi della RSS entrano in gioco in via sussidiaria quando il coordinamento in un determinato settore è carente o va rafforzato.
Poiché la RSS non ha competenze operative, lo scambio di "informazioni sensibili" non avviene nel quadro della RSS, ma nel quadro legale previsto. In materia di comunicazione di dati personali, in particolare a terzi, il SIC sottostà alle condizioni legali stabilite dal legislatore (cfr. art. 59 e segg. della legge federale sulle attività informative; LAIn, RS 121).
Il Consiglio federale ricorda che secondo la LAIn il solo tentativo da parte di un'organizzazione di abolire la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto non è sufficiente per porlo sotto la sorveglianza degli organi preposti alla protezione dello Stato. Affinché ciò sia consentito, un'organizzazione deve inoltre commettere, incoraggiare o approvare atti di violenza (implicazione a livello di violenza secondo la LAIn). Questo elemento aggiuntivo assicura che in Svizzera il Servizio delle attività informative non tratti i dati di estremisti (senza implicazioni concrete a livello di violenza secondo la LAIn) e che i comportamenti leciti al margine estremo dello spettro politico non siano rilevati a livello di intelligence. In sintesi, si parla di estremismo violento quando esiste sia una motivazione politica che un legame con la violenza secondo la LAIn (cfr. il rapporto del Consiglio federale "Strumenti incisivi contro gli estremisti violenti " del 13 gennaio 2021 in adempimento del postulato 17.3831 Glanzmann-Hunkeler).
Risposta del Consiglio federale.