23.1025 · Interrogazione · 2023-05-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Sabato 27 maggio tre richiedenti l'asilo soggiornanti in Svizzera sono stati arrestati a Como per aver rapinato un giovane svizzero nel pieno centro di Como. Da quanto riportato dai media, i tre erano in possesso di documenti e certificati rilasciati dalla Svizzera e dagli stessi è emerso che hanno 16 anni.
Le Autorità italiane, insospettite, hanno predisposto un esame auxologico, dal quale è emerso che sono tutti e tre maggiorenni, di conseguenza sono stati arrestati.
Chiedo al Consiglio federale:
1. Per i casi dove vi sono dei dubbi sulla reale età dei richiedenti l'asilo, le Autorità svizzere utilizzano il test auxologico?
2. Se si, come mai per questi tre casi non è stato eseguito?
3. Se no, perché, visto che è un sistema che permetterebbe di smascherare chi dichiara un'età falsa?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In caso di dubbi sulla minore età di una persona la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ricorre a perizie mediche nel rispetto della legge e della giurisprudenza. La prima non prescrive il ricorso sistematico a questa misura istruttoria (cfr. art. 17 cpv. 3bis della legge sull’asilo; LAsi; RS 142.31) e la seconda precisa i limiti e l’approccio da osservare in materia di determinazione dell’età (in particolare le decisioni di principio DTAF 2009/54 consid. 4.1 e DTAF 2018 VI/3).
Come già osservato dal Consiglio federale nelle sue risposte alle interpellanze Fridez 16.3613 «Metodi di determinazione dell'età dei giovani migranti» e Mazzone 16.3598 «Determinazione dell'età dei richiedenti l'asilo. Gli studi medici sono scientificamente attendibili e giuridicamente accettabili?», la giurisprudenza consolidata del Tribunale amministrativo federale indica che la verosimiglianza della minore età dichiarata da un richiedente non accompagnato è valutata applicando il principio della considerazione complessiva di tutti gli indizi. Occorre dunque ponderare in maniera globale gli indizi che depongono sia a favore che a sfavore dell’età dichiarata.
Tra questi elementi, non equivalenti, figurano gli eventuali documenti d’identità autentici (indizio forte), la valutazione delle dichiarazioni dell’interessato sull’età allegata (indizio forte), la valutazione delle dichiarazioni sulle ragioni della mancata presentazione di documenti d’identità (indizio forte) e la valutazione dell’apparenza fisica del richiedente (indizio molto debole). Se è stata effettuata una perizia medica, il suo risultato deve essere integrato nella valutazione complessiva. In Svizzera, sul piano medico l’età è determinata secondo il cosiddetto metodo dei tre pilastri, fondato su un esame clinico, un esame radiologico (radiografia standard dentale e della mano sinistra) e su una tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari.
Se una persona sostiene di essere minorenne quando presenta la sua domanda d’asilo, di norma è dapprima svolto un colloquio specifico volto a riunire le informazioni necessarie a valutare l’insieme degli indizi. Se ciò non permette di fugare i dubbi sulla minore età, in genere la SEM commissiona una perizia medica. Fintanto che la maggiore età non è stabilita, l’interessato è considerato minorenne.
2.-3. A prescindere dalla mancanza di informazioni sugli interessati e sulle indagini condotte dalle autorità italiane, in linea generale il Consiglio federale non si esprime in merito ai casi concreti. Osserva tuttavia che le esigenze procedurali descritte che la SEM è obbligata a rispettare possono spiegare una situazione come quella oggetto del presente intervento.