23.1031 · Interrogazione · 2023-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Per le persone che esercitano un'attività lucrativa e che hanno bisogno di un apparecchio acustico, l'AI contribuisce ogni sei anni al finanziamento di quest'ultimo versando un importo forfettario o applicando la procedura per i casi di rigore. Dai riscontri giunti alle organizzazioni di aiuto reciproco da parte dei diretti interessati emerge che l'attuale procedura è adeguata per il primo accertamento dei casi di rigore, ma non per i successivi. Si dovrebbe pertanto chiarire se non sia necessario ottimizzare le diverse fasi procedurali a partire dalla seconda richiesta. Anche se la tecnologia degli apparecchi acustici si evolve, la capacità uditiva non migliora. Da un punto di vista medico, le persone che hanno utilizzato apparecchi acustici con un determinato livello di efficienza non potranno mai più limitarsi a una protesizzazione con apparecchi acustici meno potenti.
La procedura per i casi di rigore consente alle persone affette da ipoacusia grave di essere integrate nel mondo del lavoro. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Perché l'UFAS, in caso di riadattamento dopo sei anni, non vuole che si inizi con un apparecchio acustico dello stesso livello qualitativo, dal momento in cui dal punto di vista medico dispositivi meno efficaci non permettono una comprensione sufficientemente buona? Qual è l'onere per questa seconda richiesta? Quanto si potrebbe risparmiare semplificando la procedura?
2. In base alle condizioni procedurali per i casi di rigore in vigore dal 2011, una nuova protesizzazione può durare da diversi mesi a un anno. Durante questo periodo, la persona interessata si trova nell'incertezza. È possibile accelerare le procedure? Quali adeguamenti sarebbero necessari a tal fine a livello di legge e di ordinanza? Sarebbe possibile far svolgere le perizie mediche anche da cliniche ORL non figuranti nel pertinente elenco? Un tale ampliamento avrebbe effetti di risparmio?
3. Attualmente i casi di rigore sono legati all'attività professionale. Tuttavia, sempre più persone lavorano anche dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, spesso a titolo volontario. Sarebbe possibile estendere i casi di rigore oltre la vita lavorativa? Quali conseguenze avrebbe un tale adeguamento, in termini di accessibilità, per le persone interessate?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In linea di principio, in caso di protesizzazione con apparecchi acustici si ha diritto al rimborso di un importo forfettario. I casi di rigore sono un’eccezione; in tali casi l’onere della prova incombe agli assicurati. Una delle condizioni di base per poter riconoscere un caso di rigore è che l’adattamento sia più complicato e lungo rispetto a quello di una normale protesizzazione.
Poiché nell’arco di sei anni le circostanze possono cambiare (ambiente di lavoro, esigenze in ambito professionale, limitazioni uditive) e la tecnologia nel settore degli apparecchi acustici si evolve rapidamente, non si può partire dal presupposto che le condizioni siano rimaste invariate. In particolare, i dispositivi che sei anni fa rientravano ancora nelle fasce di prezzo più elevate ed erano dotati di funzioni speciali, oggigiorno corrispondono spesso a modelli standard e sono utilizzati per le protesizzazioni "normali". Nell’attuale sistema di rimborso le richieste per casi di rigore vanno dunque analizzate in ogni caso partendo da zero.
Attualmente, nell’ambito del rapporto in adempimento del postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati 19.4380 "Garantire l’accesso ad ausili moderni a persone affette da disabilità", si stanno esaminando adeguamenti per l’intero settore dei mezzi ausiliari. In questo contesto, vengono analizzati anche la protesizzazione con apparecchi acustici ed eventuali miglioramenti. Il rapporto in adempimento del postulato sarà adottato dal Consiglio federale alla fine del 2023.
2. Sulla base del rapporto in adempimento del postulato 19.4380 menzionato nella risposta alla domanda 1, il Consiglio federale esaminerà e, se del caso, deciderà quale direzione prendere in futuro per quanto riguarda i mezzi ausiliari e quindi anche per gli apparecchi acustici.
In occasione dell’introduzione del sistema forfettario, a metà del 2011, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, di comune accordo con la Commissione di audiologia e perizie della Société Suisse d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale (SSORL) / Schweizerische Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie (SGORL) (https://www.orl-hno.ch/ueber-uns, solo in tedesco e in francese), aveva stabilito, al fine di garantire un’unità di dottrina, che i criteri audiologici dovessero essere esaminati esclusivamente da determinate cliniche ORL.
Se la totalità degli oltre 400 specialisti ORL attivi in Svizzera effettuasse questi esami, non sarebbe possibile garantire una parità di trattamento tra gli assicurati. Un risparmio sui costi sarebbe poco probabile, poiché il rimborso è basato su TARMED e i costi variano soltanto in funzione del numero di casi.
3. Il diritto a un caso di rigore può essere esaminato anche dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento, a condizione che siano soddisfatti i relativi presupposti (attività lucrativa, protesizzazione complessa e onerosa, criteri audiologici). Tuttavia, questo vale solo per le persone che beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti dell’AI per gli apparecchi acustici. La regolamentazione dei casi di rigore non può essere applicata alle persone che devono munirsi di un apparecchio acustico per la prima volta in età di pensionamento.