23.1034 · Interrogazione · 2023-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Confrontando la statistica della superficie in Svizzera con i perimetri cantonali della zona di estivazione emergono aree classificate come non idonee al pascolo (secondo l’all. 2 OPD) che vengono comunque utilizzate per l’estivazione di ovini e dove si verificano attacchi di lupi.
Quest’anno la Confederazione ha elaborato una guida destinata ai Cantoni che consente loro di delimitare le aree che non possono essere ragionevolmente protette. L’anno scorso sono state concesse almeno due autorizzazioni di abbattimento e di regolazione in seguito a danni verificatisi su alpeggi classificati come non proteggibili dalla guida, ma che in precedenza erano considerati proteggibili.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quanti attacchi ad animali da reddito da parte di grandi predatori si sono verificati negli ultimi cinque anni (2018-2022) in zone classificate come non idonee al pascolo?
2. Come fa il Consiglio federale a garantire che non vengano considerate in eventuali contingenti di abbattimento?
3. Se le predazioni in zone non idonee al pascolo sono considerate, come intende il Consiglio federale risolvere il conflitto per cui una zona pascolata in modo non conforme a quanto stabilito dalla legislazione federale provoca danni alla popolazione di una specie protetta dalla stessa legislazione?
4. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che, a seguito delle direttive della Confederazione, diversi alpeggi destinati all’estivazione di ovini sui quali in passato sono state applicate con successo misure di protezione del bestiame sono ora improvvisamente considerati zone che non possono essere ragionevolmente protette?
5. Il Consiglio federale concorda sul fatto che la nuova direttiva ha notevolmente indebolito la protezione del lupo?
Stellungnahme des Bundesrates
1) La Confederazione non dispone di questi dati. Secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13), i Cantoni devono garantire che le superfici della regione d'estivazione che non possono essere adibite a pascolo secondo l'OPD siano escluse dal perimetro dell'alpeggio. Conformemente alla legislazione vigente, il fatto che una predazione si verifichi su una superficie che non può essere adibita a pascolo secondo l'OPD non ha rilevanza. Ad essere determinante è soltanto la proteggibilità della superficie di pascolo.
2) e 3) I Cantoni hanno la responsabilità di garantire che nella determinazione delle superfici degli alpeggi siano escluse quelle che secondo l'OPD non possono essere adibite a pascolo. Di conseguenza, si può presumere che su tali superfici non vengano pascolati ovini o caprini. Attualmente, l'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) non prevede che le predazioni di animali da reddito che avvengono su superfici che, secondo l'OPD, non possono essere adibite a pascolo siano escluse dal computo del contingente di danni causati da grandi predatori o dall'indennità per predazioni effettuate da grandi predatori.
4) e 5) Conformemente al mandato della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S), nell'ambito di un processo partecipativo con i Cantoni, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha stilato l'elenco dei criteri per la designazione di alpeggi che non possono essere ragionevolmente protetti nel 2022. Il Consiglio federale è consapevole che l'applicazione dell'elenco dei criteri ha portato in singoli casi a una riclassificazione della proteggibilità degli alpeggi.