Lexipedia

23.1043 · Interrogazione · 2023-09-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Come noto, il percorso a ostacoli verso un’informazione nazionale sul registro delle esecuzioni dura già da alcuni anni: sul tema sono stati presentati diversi interventi parlamentari, che hanno illustrato sia il problema degli abusi (p. es. 12.3957 e 16.3335 - Martin Candinas) sia possibili soluzioni (19.4338 - Martin Candinas). Nel trattare questi interventi, il Consiglio federale ha a più riprese rinviato allo studio del 26 gennaio 2017 «Lösungsansätze für einen umfassenden Betreibungsauszug», commissionato dall’Ufficio federale di giustizia, sottolineando più volte i problemi ivi illustrati.

Su mandato della Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni della città di Zurigo, è stato di recente realizzato un nuovo studio di fattibilità per un’informazione nazionale sul registro delle esecuzioni, pubblicato e sostenuto dall’Amministrazione digitale svizzera e reperibile all’indirizzo: https://www.digitale-verwaltung-schweiz.ch/download_file/477/226. In sintesi, il nuovo studio si fonda sul fatto che, secondo istruzione dell’Ufficio federale di giustizia, a partire dal 1° gennaio 2025 in ogni procedura d’esecuzione avviata dovrà essere indicato il numero AVS o il numero d’identificazione delle imprese (IDI) quale identificatore vincolante per le autorità. Nel contempo, ogni giorno (o ogni ora) gli uffici d’esecuzione salveranno, per ciascun numero AVS o IDI, in una cloud gestita da un centro di calcolo in Svizzera, i dati rilevanti per l’informazione sul registro delle esecuzioni. In tal modo sarà garantita un’informazione nazionale, contrariamente alla situazione attuale, in cui l’informazione del registro riguarda soltanto il pertinente circondario d’esecuzione.

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Ha preso atto del nuovo studio di fattibilità per un’informazione nazionale sul registro delle esecuzioni?

2. Qual è la sua posizione in merito? Reputa tale studio una base adeguata per portare avanti il progetto?

3. È disposto a considerare il nuovo studio quale base per il futuro sviluppo ed elaborazione di un sistema d’informazione sulle esecuzioni a livello svizzero?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha preso atto del citato studio di fattibilità.2 e 3. Lo studio di fattibilità fornisce un contributo prezioso alla concretizzazione dell’idea di un sistema nazionale di informazione sulle esecuzioni. Presenta varie soluzioni concrete per mettere in rete i registri delle esecuzioni e permettere uno scambio di dati tra questi registri. In tale ambito si chiede l’allestimento di una banca dati centrale e sicura con dati per l’informazione sui registri delle esecuzioni; il numero AVS e il numero di identificazione delle imprese (IDI) sarebbero gli unici identificatori dei debitori e dovrebbero essere imperativamente rilevati in ogni atto ufficiale (cfr. pagg. 17 e 32 dello studio). Nel suo rapporto del 4 luglio 2018 in adempimento del postulato 12.3957 Candinas «Arginare il turismo dei debitori», il Consiglio federale aveva già constatato che una gestione centralizzata dei dati o uno scambio di dati tra tutti gli uffici d’esecuzione con l’utilizzazione di un identificatore univoco che rimandi a un registro delle persone già esistente costituiva un prerequisito per la realizzazione di un sistema nazionale di informazione sulle esecuzioni (cfr. pagg. 2 seg., 23 segg., 26 segg. e 54 segg. del citato rapporto, disponibile in tedesco e francese). Per contro, questioni di fondo sull’attuazione del progetto identificate dal Consiglio federale nel suddetto rapporto sono rimaste senza risposta. Ad esempio, non è chiaro se sia possibile, né come sia possibile, garantire con un onere proporzionato per gli uffici d’esecuzione che, per ogni esecuzione e ogni domanda di estratto, il debitore sia identificato correttamente e il numero AVS associato correttamente al debitore medesimo (cfr. pag. 29 segg. e in particolare pag. 36 segg. del citato rapporto); ciò rappresenta un presupposto necessario di un sistema nazionale di informazione sulle esecuzioni. Conformemente alla nuova istruzione n. 10 del 1° settembre 2023 dell’ufficio di alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento dell’Ufficio federale di giustizia, dal 1° gennaio 2025 tutti gli uffici d’esecuzione saranno tenuti a rilevare, per ogni domanda d’esecuzione, il numero AVS del debitore (se si tratta di una persona fisica). Le esperienze maturate con l’impiego del numero AVS mostreranno la praticabilità di questa soluzione. Con la nuova istruzione si getta una base concettuale essenziale per l’allestimento di un un sistema nazionale di informazione sulle esecuzioni.Il citato studio di fattibilità menziona diversi altri presupposti tecnici e giuridici. Si tratta in particolare della base legale necessaria per una banca dati centrale e del finanziamento necessario alla sua realizzazione e gestione. Siccome l’organizzazione degli uffici d’esecuzione è un compito dei Cantoni (cfr. art. 1 segg. LEF), questi ultimi sono competenti per portare avanti, sulla base dello studio di fattibilità, il progetto di sistema nazionale di informazione sulle esecuzioni e in linea di massima per assicurarne il finanziamento. Il Consiglio federale apprezza gli sforzi profusi dai Cantoni per far avanzare il progetto, in quanto permetteranno di chiarire i citati presupposti e di determinare quali basi legali del diritto federale dovranno essere eventualmente adeguate.Parallelamente, il Consiglio federale ha avviato il progetto legislativo «Modernizzazione del settore delle esecuzioni», che mira ad accelerare la digitalizzazione in materia d’esecuzione, e ha avanzato proposte, in particolare nel quadro dei lavori di attuazione della mozione 16.3335 Candinas «Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni», per migliorare il valore informativo degli estratti. Presenterà il pertinente messaggio probabilmente nel corso del primo semestre del 2024.

Nuovo studio di fattibilità per un'informazione nazionale sul registro delle esecuzioni | Lexipedia | Lexipedia