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23.1045 · Interrogazione · 2023-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L’11 settembre 2023 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha informato l’Ufficio della migrazione del Cantone di San Gallo in merito alla modifica della prassi per le richiedenti l’asilo afghane. A causa delle pessime condizioni di vita conseguenti alla presa di poteri dei talebani, le richiedenti l’asilo afghane devono poter essere considerate vittime non soltanto dei classici motivi di persecuzione rilevanti in materia di asilo, ma anche di una legislazione discriminatoria e di una persecuzione per motivi religiosi. A partire dal 17 luglio può dunque essere riconosciuta loro la qualità di rifugiato.

Nella sua risposta a un intervento parlamentare, il governo del Cantone di San Gallo ha espresso la propria irritazione per questa importante modifica della prassi decisa in maniera inattesa e non concordata, nonostante il Cantone sia responsabile di fornire alloggio e assistenza nel settore dell’asilo a un numero di richiedenti in forte aumento e nonostante l’aiuto sociale sia finanziato dai Comuni.

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. In che momento il Consiglio federale ha preso atto di questa modifica della prassi?

2. Condivide l’opinione secondo cui le importanti modifiche della prassi previste nel settore dell’asilo debbano essere decise soltanto d’intesa con i Cantoni? Il Consiglio federale è disposto a istruire la SEM in tal senso?

3. Per quali categorie di richiedenti l’asilo o per quali Paesi di origine sono previste altre normative speciali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La nuova prassi della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è in vigore dal 17 luglio 2023. Nella sua risposta del 24 maggio 2023 all'interpellanza 23.3041 Klopfenstein Broggini «Che accoglienza in Svizzera per le donne e le ragazze provenienti dall'Afghanistan?», il Consiglio federale ha illustrato in dettaglio la prassi vigente per le richiedenti l’asilo afghane. 2. Conformemente alla legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), la SEM è l’autorità competente che decide sulla concessione o il rifiuto dell’asilo e sull’allontanamento dalla Svizzera (art. 6a LAsi). Quando decide se riconoscere una persona come rifugiato, la SEM deve sempre considerare le prescrizioni del diritto internazionale pubblico, della Costituzione federale e della legislazione in materia d’asilo. Per adempiere questo compito legale, analizza la situazione nei Paesi di origine e di provenienza dei richiedenti l'asilo e se necessario adegua la sua prassi in materia di asilo e allontanamento. Il Consiglio federale sottolinea che i compiti nel settore dell’asilo, in quanto missione congiunta di Confederazione, Cantoni e Comuni, possono essere svolti con successo soltanto in stretta collaborazione. Compete tuttavia alla SEM definire la prassi in materia di asilo e allontanamento. 3. Il Consiglio federale fa notare che il cambio di prassi concernente le donne e le ragazze provenienti dall’Afghanistan non costituisce un «disciplinamento d’eccezione»: la legislazione discriminatoria e la persecuzione a carattere religioso cui sono sottoposte le Afghane costituiscono motivi di persecuzione sanciti nella legge sull’asilo e nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), ossia l’appartenenza a un determinato gruppo sociale e la religione. La SEM continua a esaminare ogni domanda d’asilo di donne afghane in maniera individuale. Come indicato nella risposta alla domanda 2, la SEM osserva costantemente la situazione nei Paesi di origine e di provenienza dei richiedenti l'asilo e se necessario adegua la sua prassi in materia di asilo e allontanamento. Attualmente non sono previste modifiche concrete fondamentali della prassi.