23.301 · Iniziativa cantonale · 2023-02-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra
visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999;
visto l'articolo 115 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale;
visto l'articolo 156 della legge del 13 dicembre 1985 concernente il regolamento del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,
in considerazione
- del suicidio di un rifugiato afghano arrivato in Svizzera come rifugiato minorenne non accompagnato (RMNA);
- della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF);
- del cambiamento brusco di statuto con il compimento dei 18 anni;
- delle difficoltà incontrate per costruire un progetto d'inserimento e seguire una formazione, legate a questo cambiamento di statuto;
- della fragilità psicologica dei RMNA;
- della mozione 2524 e della relativa risposta del Consiglio di Stato (M 2524-B);
- della presa di posizione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS);
- del rapporto di audit della Corte dei conti della Repubblica e Cantone di Ginevra (136-2018),
chiede all'Assemblea federale di proteggere i RMNA fino alll'età di 25 anni.
Begründung
Tutti i rifugiati minorenni non accompagnati hanno il diritto di essere protetti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF) adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa Convenzione è entrata in vigore in Svizzera il 26 marzo 1997.
Questa Convenzione contiene i principi che possono influire in modo diretto o indiretto sullo svolgimento della procedura d'asilo qualora si tratti di richiedenti minorenni.
Secondo il diritto internazionale (in particolare l'art. 22 CDF), i RMNA hanno diritto a una protezione speciale durante la durata del loro soggiorno in Svizzera. Con l'ultima revisione della legislazione svizzera in materia d'asilo è stata rafforzata la protezione dei RMNA. Il Consiglio federale ha in effetti emanato disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo per i minorenni non accompagnati (art. 17 cpv. 2-6 LAsi). In questo contesto l'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi) è stata modificata, in particolare all'articolo 7 che definisce la rappresentanza legale esercitata dalla persona di fiducia incaricata di difendere gli interessi del RMNA nell'ambito della procedura d'asilo.
La questione del rinvio di un minorenne nel suo Paese d'origine o in un Paese terzo non è stata disciplinata né nella legislazione svizzera né nel diritto internazionale, benché siano applicabili all'occorrenza i principi generali. Il Consiglio federale, il TAF e la SEM hanno tuttavia sviluppato un approccio particolare per i minorenni.
Di fatto, un rinvio è pressoché impossibile a meno che non avvenga nell'ambito di un ricongiungimento famigliare e che il Paese verso il quale avviene il rinvio applichi la CDF.
Il RMNA ha dunque diritto a una presa a carico individuale da parte dei Cantoni. Beneficia di un'assistenza massima e di un progetto d'inserimento personalizzato (insegnamento della lingua, classe di accoglienza, possibilità di apprendistato...).
Nonostate tutte queste precauzioni, il nostro Gran Consiglio aveva rilevato che, appena raggiunta la maggiore età, il rifugiato o la rifugiata si ritrovava senza protezione, senza sostegno e, se una misura di rinvio era stata decisa, perdeva automaticamente il diritto alla formazione (interruzione degli studi o dell'apprendistato).
Nel 2019 il nostro Gran Consiglio aveva adottato la M 2524 di Marjorie de Chastonay che chiedeva una presa a carico fino a 25 anni dei giovani adulti richiedenti l'asilo.
Gli esperti del settore raccomandano di mantenere l'accompagnamento dei giovani anche dopo i 18 anni. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) raccomanda ai Cantoni di istituire al bisogno prestazioni di assistenza che permettano di seguire dal punto di vista sociopedagogico i RMNA che hanno raggiunto la maggiore età, finché non avranno concluso una prima formazione e acquisito le capacità necessarie per condurre una vita autonoma. Per la CDOS bambini e giovani fino a 25 anni devono beneficiare delle prestazioni previste dalla politica dell'infanzia e della gioventù.
Nel suo audit sui RMNA (136-2018) la Corte dei conti della Repubblica e Cantone di Ginevra indica che è fondamentale una loro integrazione alle migliori condizioni.
Nonostante queste belle parole e la risposta del Consiglio di Stato (M 2524-B del 14 ottobre 2020), un giovane afghano si è suicidato dopo che gli era stato annunciato che sarebbe stato rinviato in Grecia.
La Commissione del controllo di gestione (CCG) del Cantone di Ginevra ha deciso di partire da questa tragedia per capire il rapporto tra la SEM (che decide il rinvio) e il Cantone.
Nonstante si siano dati questo compito i firmatari di questa risoluzione hanno deciso di portare il dibattito a livello nazionale.
Chiedono che i RMNA siano presi a carico fino a 25 anni, continuando a essere protetti dalla CDF. Chiedono inoltre di seguire le proposte della CDOS.
Vi ringraziamo della buona accoglienza che darete a quest'iniziativa cantonale.
Verhandlungen
Notizia ATS
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Il Consiglio degli Stati ha respinto un'iniziativa cantonale di Ginevra che chiede di concedere maggiore protezione ai rifugiati minorenni non accompagnati fino all'età di 25 anni.
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