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23.3021 · Mozione · 2023-02-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione affinché i progetti d'ampliamento e modernizzazione degli impianti idroelettrici possano essere realizzati anche se le parti non riescono a trovare un accordo conformemente all'articolo 67 capoverso 4 LUFI, in particolare per quanto riguarda l'accordo sul valore residuo.

Begründung

La Strategia energetica 2050, accettata dal Popolo, intende incrementare la produzione di energia idroelettrica. Secondo lo studio dell'UFE sul potenziale idroelettrico della Svizzera, una grande parte di tale incremento dovrebbe derivare da ampliamenti e ottimizzazioni di impianti esistenti. Anche diversi progetti della Tavola rotonda riguardano impianti esistenti.

I titolari di concessioni per gli impianti possono di regola utilizzare gli ampliamenti e le ottimizzazioni realizzati durante il periodo della concessione solo fino allo scadere della concessione stessa. Dal momento che molte parti di impianti hanno lunghe durate di ammortamento che possono variare fra i 40 e gli 80 anni, tali parti non possono essere ammortizzate completamente se la durata residua della concessione è breve oppure l'economicità dei progetti è messa in discussione in caso di ammortamenti straordinari. Numerosi progetti di ampliamenti sono confrontati con tale problema poiché una grande parte delle concessioni per impianti idroelettrici in Svizzera scadrà tra il 2035 e il 2045. Per garantire l'incremento e la sicurezza dell'approvvigionamento è importante che gli attuali titolari di concessioni pianifichino già oggi degli ampliamenti e li eseguano il più rapidamente possibile. Dal momento che oggi non è possibile avere la certezza che una concessione sia rinnovata dopo la sua scadenza, la motivazione ad assumere rischi legati alla pianificazione e alla realizzazione risulta limitata. L'articolo 67 capoverso 4 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80) prevede già oggi che in caso di riversione, gli investimenti di modernizzazione e ampliamento sono indennizzati al concessionario, se l'ente pubblico li ha approvati prima della loro attuazione. Per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità per il valore residuo è di norma stabilito un valore massimo. Tuttavia in alcuni casi, per diverse ragioni, il titolare della concessione e l'ente pubblico non riescono a trovare un accordo e di conseguenza gli investimenti non sono effettuati.

Il Consiglio federale, coinvolgendo rappresentanti sia degli enti pubblici che rilasciano le concessioni sia dei titolari di concessioni, è quindi chiamato ad elaborare una soluzione normativa che consenta di realizzare progetti d'ampliamento e modernizzazione anche in mancanza di un accordo ai sensi dell'articolo 67 capoverso 4 LUFI. La soluzione dovrà valere in particolare per i progetti importanti nel quadro della strategia energetica e dell'ampliamento dei serbatoi di accumulo, mentre andrà esaminata la possibilità di un disciplinamento generale per tutti i progetti d'ampliamento e modernizzazione.

Il ventaglio di possibili soluzioni è ampio: oltre a una norma chiara per stabilire il valore residuo oppure un obbligo di concludere un accordo sul valore residuo, occorre prendere in considerazione anche altre soluzioni quali meccanismi di mediazione o una maggiore flessibilità delle condizioni quadro legali per le concessioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.