23.3053 · Mozione · 2023-03-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre un adeguamento dell'articolo 37 capoverso 1 LAMal sulle eccezioni all'obbligo per i medici provenienti dall'estero di esercitare per tre anni in un centro svizzero riconosciuto in caso di comprovata penuria di medici. Questo adeguamento concerne il caso dei medici specialisti la cui penuria è particolarmente grave in alcune regioni del Paese, in particolare quelle periferiche. Il trattamento di una domanda eccezionale per l'insediamento di un medico proveniente dall'estero sarebbe di competenza delle autorità cantonali interessate, sulla base di una penuria comprovata.
Begründung
Per dar seguito all'iniziativa parlamentare CSSS-N 22.431 "Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni di cui all'articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici", chiedo di estendere la possibilità di deroga alla regola dei tre anni anche ai medici specialisti provenienti dall'estero nel caso delle regioni periferiche del Paese. In effetti, in alcune parti della Svizzera (p. es. il Giura e il Vallese), la penuria di medici non riguarda soltanto i medici di base, ma anche gli specialisti. Da più di dieci anni, circa il 50 per cento degli specialisti che esercitano in Svizzera proviene dall'estero: l'assunzione di specialisti entro i confini nazionali è dunque insufficiente da molto tempo. Attualmente in alcuni casi il personale basta a malapena per coprire il fabbisogno, ma con l'avvicinarsi dell'età di pensionamento alcuni specialisti faticano a trovare un successore a causa della carenza di candidati svizzeri. Ne consegue semplicemente che la prestazione in questione sparirà dalla regione o, nel migliore dei casi, che vi sarà un onere supplementare per i colleghi ancora attivi. In qualità di medico generalista nell'Ajoie, sono confrontato con questa situazione in prima persona. Tengo anche a sottolineare che oggi un generalista non può lavorare in modo efficace se non può contare su una rete di base di medici specialisti (cardiologo, pneumologo, reumatologo, gastroenterologo, neurologo, otorinolaringoiatra ecc.).
Il requisito di tre anni di pratica in un centro svizzero riconosciuto mira a garantire la qualità delle prestazioni offerte alla popolazione del nostro Paese. È però un po' paradossale concedere un'eccezione a questa regola ai medici di base e non agli specialisti, che, com'è noto, beneficiano di un perfezionamento più solido.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Lo scopo della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10; autorizzazione dei fornitori di prestazioni) era di rafforzare la qualità e l'economicità delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (AOMS) rendendo più severi i requisiti per i fornitori di prestazioni. Le nuove condizioni di autorizzazione per i medici e per gli altri fornitori di prestazioni ad esercitare a carico dell'AOMS nel settore ambulatoriale sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Il nuovo diritto prevede in particolare che i medici devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto (art. 37 cpv. 1 LAMal).
Questa condizione è motivata, tra l'altro, dal fatto che tutti i medici devono familiarizzarsi con il sistema sanitario svizzero e disporre di sufficienti conoscenze prima di poter esercitare a carico dell'AOMS.
Anche se il nuovo tenore dell'articolo 37 LAMal non è in vigore da molto tempo, la CSSS-N ha tenuto conto dei timori espressi dai Cantoni, secondo i quali questa disposizione rischierebbe di comportare una copertura sanitaria insufficiente nel settore della medicina ambulatoriale di base, soprattutto nelle regioni periferiche. Tuttavia, nel rapporto del 29 novembre 2022 la CSSS-N ha sottolineato che non rimette in discussione l'idea di fondo della disposizione, ossia la volontà di garantire la qualità delle prestazioni assicurandosi che i medici autorizzati a esercitare a carico dell'AOMS dispongano delle conoscenze del sistema sanitario svizzero. Durante la sessione primaverile del 2023, il Parlamento ha approvato il progetto di modifica di legge elaborato dalla CSSS-N sotto forma di legge federale urgente nel quadro dell'iniziativa parlamentare 22.431. La modifica intende completare l'articolo 37 LAMal con un nuovo capoverso 1bis che consente ai Cantoni, in caso di copertura insufficiente, di autorizzare alcuni medici che non dispongono dei tre anni di attività richiesti dall'articolo 37 capoverso 1 LAMal a esercitare a carico dell'AOMS. La deroga all'obbligo dei tre anni di attività si applica soltanto a quattro campi di specializzazione: medicina interna generale, medicina generica, pediatria e psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza. Nel quadro dei dibattiti, è stata valutata anche l'estensione della disposizione derogatoria a tutti i campi di specializzazione. Tuttavia una proposta in questo senso è stata respinta dal Consiglio degli Stati durante la sessione primaverile.
Poiché una proposta simile è già stata dibattuta e respinta dal Consiglio degli Stati, il Consiglio federale non ritiene opportuno affrontare di nuovo la questione dell'estensione del campo di applicazione della disposizione derogatoria.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.