23.3077 · Interpellanza · 2023-03-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande sulla legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi, in particolare sugli articoli 8 e 20:
1. A quali servizi su richiesta e di piattaforma si applica esattamente la legge? Ai servizi svizzeri, ai servizi esteri che si rivolgono direttamente a clienti svizzeri o a tutti i fornitori?
2. La legge si applica a tutti i contenuti o soltanto a quelli che rientrano nell'ambito della protezione dei minori?
3. Sono previste prescrizioni sul tipo di controllo dell'età? Ad esempio, è necessaria una registrazione, compreso l'obbligo di identificarsi, prima del primo utilizzo di un servizio? Oppure è accettata una semplice autodichiarazione?
4. Come vengono trattati i servizi che propongono la loro offerta (o parti di essa) senza login o abbonamento? Questa modalità non sarà più ammessa in futuro?
5. Come viene garantita l'applicazione (a livello internazionale)?
6. Come viene garantita la protezione dei dati, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dell'uso ulteriore o per scopi diversi da quelli previsti dei dati dei documenti d'identità e dei dati personali a fini di profilazione?
7. Id-e/SSI quale requisito per l'attuazione della legge:
a. Un mezzo di identificazione elettronico (Id-e) affidabile dal punto di vista della protezione dei dati che consenta di controllare l'età in forma anonima è un requisito per l'attuazione della legge?
b. Fino a quando il settore avrà tempo, nell'ambito della coregolamentazione, per presentare proposte concernenti il controllo dell'età?
c. C'è un coordinamento temporale con l'Id-e attualmente in fase di sviluppo?
d. Da quando anche i fornitori esteri potrebbero utilizzare l'Id-e per i loro servizi?
e. Quali sono le conseguenze per i fornitori esteri che non vogliono implementare l'Id-e nei loro sistemi?
Begründung
Dopo la sua adozione, la nuova legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi ha suscitato discussioni. Gli articoli 8 e 20 possono essere interpretati in modo che in futuro sarà obbligatorio identificarsi quando si utilizzeranno le piattaforme Internet, in particolare nei settori dei videogiochi e dei video. Ciò costituirebbe un'ingerenza eccessiva e inutile nella sfera privata degli utenti di Internet.
In seguito, da un lato si è tentato di lanciare un referendum, dall'altro l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, poco prima della scadenza del termine per la raccolta delle firme, ha dichiarato che il previsto controllo dell'età dovrà essere attuato con l'Id-e svizzero, attualmente in fase di sviluppo. Questo approccio potrebbe chiarire o definire alcune delle questioni sollevate, ma di gran lunga non tutte. Soprattutto nel caso dei piccoli fornitori esteri non si può presumere che implementeranno l'Id-e.
Anche se il referendum non è riuscito, è di particolare importanza chiarire per tempo le questioni ancora in sospeso e, se del caso, apportare i correttivi necessari.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV; FF 2022 2406) si applica per principio a tutti gli operatori che rendono accessibili film o videogiochi nell'ambito della loro attività economica (p. es. proiezione pubblica, noleggio o vendita). Per quanto concerne i servizi su richiesta e quelli di piattaforma, la LPMFV si applica ai servizi svizzeri e ai servizi esteri che si rivolgono a consumatori svizzeri.
2. Nell'ambito di eventi (proiezioni cinematografiche, tornei di videogiochi ecc.), nel commercio al dettaglio (DVD ecc.) e per i servizi su richiesta, la LPMFV si applica a tutti i contenuti proposti. Tutti i film e i videogiochi devono essere muniti di un'indicazione dell'età minima, che stabilisce a chi possono essere resi accessibili. Nel caso dei servizi di piattaforma, i cui contenuti sono generati dagli utenti, la legge non prevede l'obbligo d'indicazione dell'età minima. I fornitori sono tuttavia tenuti ad adottare misure adeguate per proteggere i minorenni da contenuti inadeguati per loro.
3./4./7a.-e. Una semplice autodichiarazione non è sufficiente per la protezione dei minori. La legge non stabilisce lo strumento con il quale va effettuato il controllo dell'età. Spetta ai singoli settori definire nella propria regolamentazione quali sistemi sono ammessi per il controllo dell'età nel commercio online di film e videogiochi e per i servizi su richiesta. Questo è in linea con l'approccio della coregolamentazione, adottato per l'impostazione della LPMFV, e vale anche per i servizi accessibili senza login o abbonamento.
L'Id-e non è un requisito per l'attuazione della legge, ma rappresenta una possibilità per effettuare il controllo dell'età. I singoli settori stabiliranno nella propria regolamentazione in materia di protezione dei minori le regole e i sistemi riconosciuti per il controllo dell'età. Dopo l'entrata in vigore della LPMFV, avranno due anni di tempo per elaborare tale regolamentazione (una per il settore dei film e una per il settore dei videogiochi). Non è previsto alcun coordinamento temporale con lo sviluppo dell'Id-e. Se però i settori proponessero l'Id-e quale soluzione per il controllo dell'età ed esso non fosse ancora disponibile al momento dell'attuazione della legge, il Consiglio federale potrà valutare la sospensione dell'attuazione fino al momento in cui lo sarà. L'Id-e sarà disponibile al più presto alla metà del 2025.
Anche i fornitori di servizi di piattaforma potranno basarsi sulle regole fissate nella regolamentazione settoriale. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni legali per i servizi online spetterà sia ai settori stessi che alla Confederazione. In caso di violazione sono previste multe fino a 40 000 franchi.
5./6. Il trattamento dei dati personali è retto in linea di massima dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Sia nella versione vigente che in quella totalmente riveduta (nLPD; FF 2020 6695), è prescritto tra l'altro il principio della destinazione vincolata, secondo cui i dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo (art. 6 cpv. 3 nLPD). Inoltre, non possono essere utilizzati più dati di quelli necessari per lo scopo previsto (principio della proporzionalità; art. 6 cpv. 2 nLPD).
Come anche in altri settori di Internet, garantire l'applicazione del diritto svizzero da parte di operatori internazionali rappresenta una sfida. Nell'ambito dell'attuazione della mozione Glättli 18.3306 "Rafforzare l'applicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piattaforme commerciali in rete", sono state prese misure a diversi livelli per rafforzare l'applicazione del diritto in Internet. Nell'ambito della revisione totale della LPD sono state introdotte disposizioni che impongono ai titolari privati del trattamento di dati con sede all'estero di designare un rappresentante in Svizzera, se trattano dati personali concernenti persone in Svizzera e adempiono ulteriori condizioni (art. 14 seg. nLPD). Inoltre, alla fine del 2021 il Consiglio federale ha adottato il rapporto dell'Ufficio federale delle comunicazioni "Intermediari e piattaforme di comunicazione" (disponibile all'indirizzo www.ufcom.admin.ch > Digitalizzazione e internet > Comunicazione digitale > Intermediari e piattaforme di comunicazione) e incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni di illustrare se e come le piattaforme di comunicazione potrebbero essere regolamentate in futuro. In questo contesto rientra anche la regolamentazione dei fornitori in questione con sede all'estero. Va altresì tenuto presente che i fornitori esteri nell'Unione europea sono già soggetti a regolamentazioni analoghe (p. es. tramite il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva sui servizi di media audiovisivi dell'UE).
L'esperienza mostra inoltre che, per motivi reputazionali, i grandi fornitori internazionali vogliono operare nell'ambito del quadro normativo dei diversi Paesi e si interessano alle normative nazionali specifiche.
Risposta del Consiglio federale.