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23.3085 · Mozione · 2023-03-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato, in virtù degli articoli 25 della legge sull'asilo nonché 25 segg. del codice frontiere Schengen, di avviare senza indugio le misure necessarie per frenare l'afflusso di richiedenti l'asilo e ripristinare i controlli di frontiera.

Begründung

Conformemente all'articolo 29 del codice frontiere Schengen, in casi in cui sono constatate "carenze gravi ... nel controllo di frontiera alle frontiere esterne" è giustificato ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne. Altri motivi sono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna (art. 25).

L'aumento delle domande d'asilo e soprattutto anche l'elevato numero di migranti illegali sono direttamente correlati con gli accordi di Schengen e di Dublino, in base ai quali la Svizzera non può più controllare sistematicamente le sue frontiere. La possibilità di respingere l'immigrazione illegale alle frontiere esterne di Schengen si è rivelata essere una pericolosa illusione.

È assodato che i controlli alle frontiere esterne Schengen non funzionano. Inoltre, determinati Paesi dell'UE non rispettano l'Accordo di Dublino, e lo dichiarano anche pubblicamente. Passatori e trafficanti di esseri umani senza scrupoli approfittano della frontiera esterna Schengen, in molti luoghi non protetta. Il massiccio aumento degli stranieri illegali fermati alle frontiere la dice lunga: dal 2020 (11 043 fermi) a fine 2022 (52 077) questo numero è praticamente quintuplicato. Anche il fatto che la maggior parte delle persone illegali fermate proviene dall'Afghanistan e dal Marocco mostra che la protezione delle frontiere esterne Schengen non funziona affatto.

Alla luce della situazione, la Svizzera non può che riprendere in mano la protezione delle frontiere.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi mesi, sempre più migranti sono entrati in Svizzera e negli Stati limitrofi tramite la rotta dei Balcani occidentali e del Mediterraneo centrale. Gran parte di queste persone è transitata attraverso un altro Stato Schengen o ha già presentato una domanda d'asilo altrove. Molte vogliono soltanto attraversare la Svizzera e non chiedono asilo. Dato che la migrazione irregolare può essere combattuta in maniera efficace soltanto con la collaborazione internazionale, la Svizzera sostiene iniziative comuni, a livello europeo, in materia di politica migratoria. Ha inoltre elaborato con la Germania e l'Austria piani d'azione per prevenire la migrazione secondaria, che prevedono, oltre a misure di polizia di frontiera, anche misure nei confronti di Paesi terzi.

In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati Schengen possono, in via eccezionale e per un periodo massimo di 30 giorni o per la durata prevedibile della minaccia, ripristinare i controlli alle frontiere interne a determinati valichi o tratti di confine (art. 25 del codice frontiere Schengen; RS 0.362.380.067). Attualmente queste condizioni per l'introduzione di controlli alle frontiere interne non sono adempiute: né l'ordine pubblico né la sicurezza interna sono seriamente minacciati.

A prescindere da ciò, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è presente nella zona di confine nel quadro dei suoi controlli doganali ed esegue controlli in funzione del rischio. Le persone che entrano illegalmente in Svizzera e non presentano una domanda d'asilo sono oggetto di una decisione di allontanamento in virtù della legislazione sugli stranieri. L'introduzione di controlli sistematici avrebbe importanti ripercussioni per le regioni di confine, in quanto ogni giorno centinaia di migliaia di persone valicano la frontiera. Anche se i controlli alle frontiere interne fossero ripristinati, la Svizzera continuerebbe a essere obbligata a svolgere una procedura d'asilo se un richiedente non può essere trasferito in un altro Stato Dublino. Già oggi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se un altro Stato Dublino è competente per il trattamento di quest'ultima. Inoltre, guardando ad esempio i Paesi toccati dalla migrazione secondaria irregolare sulla rotta dei Balcani, si può constatare che il ripristino dei controlli alle frontiere interne non costituisce un mezzo efficace per arginare questo fenomeno. Infatti, l'anno scorso anche i nostri vicini tedeschi e austriaci hanno registrato un forte aumento della migrazione irregolare; inoltre, il numero di domande d'asilo è aumentato sensibilmente in questi Paesi.

La legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) disciplina le situazioni eccezionali: in periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di persone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono (art. 55 cpv. 1 LAsi). Uno Stato non può oggettivamente accogliere rifugiati al di là delle sue capacità reali. In una situazione eccezionale il Consiglio federale può, in deroga alla legge, limitare le condizioni per la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati e stabilire disposizioni procedurali speciali. Nonostante il numero comparativamente elevato di domande d'asilo, attualmente le condizioni per far valere questa disposizione non sono adempiute. Inoltre, anche in caso di applicazione dell'articolo 55 LAsi andrebbe rispettato in particolare il principio di non respingimento dei rifugiati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.