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23.3115 · Interpellanza · 2023-03-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

I lavori o i beni di una certa importanza commissionati dagli enti pubblici svizzeri sottostanno alle rigide norme dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC. Queste norme sono state elaborate per garantire una sana concorrenza tra i vari operatori economici e assicurare la parità di trattamento, a prescindere dal Paese in cui viene aggiudicato un appalto e dal Paese di provenienza delle imprese che presentano un'offerta.

Si constata inoltre che alcuni Paesi sondano i limiti degli aiuti statali, che sono gestiti in modo molto diverso da un Paese all'altro, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea (UE). Eppure, l'UE spesso non esita a condannare pratiche del genere riscontrate al di fuori dei propri confini. Parallelamente, e in particolare nel quadro dell'allargamento dell'UE ai Paesi dell'Est, ha fornito ingenti aiuti alle imprese che volevano stabilirvi la propria attività, ad esempio finanziando l'intera infrastruttura produttiva. Con simili aiuti è ovvio che le imprese in questione possono offrire prezzi estremamente concorrenziali. In questo contesto può essere difficile garantire pari opportunità agli offerenti.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. A parte le commesse militari, che possono essere escluse dall'Accordo dell'OMC, la Confederazione aggiudica appalti all'estero in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici? Per quali importi annui e in quali settori economici?

2. Considerati gli aiuti talvolta concessi a determinate aziende dagli Stati dell'UE o dall'UE stessa, come si tiene conto di tali aiuti nella valutazione delle offerte?

3. La stessa domanda vale per le imprese svizzere che subappaltano tutta o parte della produzione oggetto della gara d'appalto a loro filiali o succursali all'estero.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sì, la Confederazione aggiudica commesse pubbliche anche a imprese estere. Ciò avviene in applicazione della legge e dell'ordinanza sugli appalti pubblici (LAPub, RS 172.056.1 e OAPub, RS 172.056.11). Nel 2021 l'8 per cento dei pagamenti per acquisti (550 mio. fr.) dell'Amministrazione federale è stato effettuato a favore di aziende con sede all'estero. Nel 2020 i pagamenti per acquisti ammontavano al 12 per cento (886 mio. fr.) e nel 2019 al 9 per cento (559 mio fr.). Questi valori riguardano tutti i pagamenti, anche quelli per gli acquisti di armamenti, e si suddividono nelle seguenti categorie di acquisto:

Anni201920202021

Importi in migliaia di franchi

Categoria d'acquisto559 030886 389550 16901Derrate alimentari e bevande144587966402Tessili e abbigliamento19 45147 07970 04003Olio da riscaldamento, benzina, carburanti, prodotti chimici35773047303304Macchinari, beni d'armamento, armi, installazioni di protezione e di difesa126 351118 31396 33005Apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici1421140 86917 69906Prestazioni di trasporto (trasporti di merci e di persone) e alberghi13251754132707Autoveicoli, parti di veicoli, mezzi di trasporto160 959226 28389 97808Beni e prestazioni di servizi nell'ambito dello sport e dello svago41743338609Pubblicazioni, stampati e supporti d'informazione della Confederazione11012094112310Burotica212187711Fotocopiatrici6512Arredamento degli uffici e dei locali per l'amministrazione civile1415827713Materiale d'ufficio e materiale generico di consumo e per il servizio di portineria3921287914Servizi postali e di corriere1012915Informatica e mezzi di telecomunicazione18 89327 28118 59616Mezzi informatici e di telecomunicazione per i sistemi di condotta e d'impiego dell'esercito106 405190 642129 23717Prestazioni di servizi necessarie per la messa a disposizione, l'esercizio e la manutenzione di beni22031006111618Prestazioni di servizi80 26794 20995 65819Costruzioni civili14 1328326428820Costruzioni militari13281831157521Costruzione di strade nazionali (USTRA)11 72511 893831122Beni per campi d'applicazione specifici740210 11710 285#nessuna attribuzione01716

2. e 3. Nella valutazione delle offerte presentate nel quadro di un appalto pubblico, la Confederazione non tiene conto degli aiuti di Stato che le imprese offerenti - anche imprese svizzere con filiali o succursali all'estero - hanno ricevuto dall'UE, dai suoi Stati membri o da altri Stati.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato potenzialmente distorsivi per la concorrenza, il Consiglio federale rinvia ai seguenti interventi: 17.3402, 15.3387, 13.3175. Ricorda inoltre che, di recente, si è espresso in merito al nuovo regolamento UE 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (Foreign Subsidies Regulation) nella sua risposta all'interpellanza Würth 22.3565.

Per il resto l'Esecutivo osserva costantemente la situazione riguardante gli aiuti di Stato, anche alla luce degli sviluppi più recenti.

Risposta del Consiglio federale.