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23.3122 · Interpellanza · 2023-03-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 74 capoverso 2 LAsi le persone bisognose di protezione con statuto S ottengono, dopo cinque anni di residenza in Svizzera, un permesso di dimora B "valido fino all'abrogazione della protezione provvisoria".

La revoca dei permessi B è possibile soltanto a determinate condizioni e con grande difficoltà.

1. Quali condizioni devono essere adempiute per revocare un permesso di dimora ottenuto dopo cinque anni di residenza da una persona in origine titolare dello statuto S tenendo quindi conto di tale statuto originariamente orientato al ritorno?

2. Il permesso B delle persone con statuto di protezione S può essere revocato a condizioni meno severe, più severe o identiche a quelle applicabili ai permessi summenzionati?

3. L'articolo 74 capoverso 2 LAsi è vincolante?

4. Qual è la differenza tra un permesso di dimora di questo tipo e quelli accordati alle persone beneficianti della libera circolazione e ai rifugiati?

5. Dopo un soggiorno di dieci anni in Svizzera, il Cantone può concedere un permesso di domicilio C. Qual è la situazione giuridica in questo caso?

6. Si tratta di una disposizione potestativa: i Cantoni possono procedere in maniera diversa?

Begründung

Il legislatore ha concepito lo statuto S in maniera orientata al ritorno. Non appena cessa il pericolo generale grave, lo statuto di protezione è revocato e gli interessati devono tornare nel Paese di provenienza. In seguito all'aggressione militare russa contro l'Ucraina, il 12 marzo 2022 il Consiglio federale aveva attivato lo statuto di protezione S per le persone provenienti da questo Paese. Lo statuto S intende offrire protezione provvisoria per la durata di un pericolo generale grave e, secondo le spiegazioni ufficiali, vale fino alla sua revoca da parte del Consiglio federale.

Stellungnahme des Bundesrates

1 e 2. Le persone con statuto di protezione S ottengono un permesso di dimora (permesso B) dopo cinque anni di permanenza in Svizzera. Questo permesso è tuttavia vincolato alla durata della protezione provvisoria (art. 74 cpv. 2 della legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31] in combinato disposto con l'art. 46 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.311]). Pertanto, il permesso di dimora è valido soltanto per la durata della protezione provvisoria e scade quando il Consiglio federale decide di abrogarla (art. 46 cpv. 2 OAsi 1). A differenza del permesso di dimora rilasciato in virtù del diritto degli stranieri, non si tratta dunque di un diritto duraturo di soggiorno.

3. Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, il permesso di dimora è rilasciato sistematicamente. La validità di questo permesso continua tuttavia a dipendere dalla durata della protezione provvisoria.

4. La differenza risiede nel fatto che i permessi di dimora sono rilasciati ai beneficiari dello statuto S a condizione che abbiano ottenuto una protezione da parte del Consiglio federale. I permessi rilasciati ai cittadini UE/AELS sono accordati per un determinato scopo (p. es. per esercitare un'attività lucrativa) e in virtù del diritto alla libera circolazione delle persone interessate. Lo statuto di protezione è invece accordato collettivamente a un determinato gruppo di persone bisognose di protezione per la durata di un pericolo generale grave (art. 4 LAsi). Accordato all'unico scopo di proteggerle provvisoriamente, è successivamente revocato, il che vale anche per il permesso di dimora di cui all'articolo 74 capoverso 2 LAsi. A differenza di un permesso di dimora rilasciato ai cittadini UE/AELS o ai rifugiati riconosciuti, il permesso accordato alle persone con statuto S non conferisce alcun diritto duraturo di soggiorno.

5 e 6. Se lo statuto S non è ancora stato abrogato dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, i Cantoni possono rilasciare un permesso di domicilio (permesso C) alle persone bisognose di protezione conformemente all'articolo 74 capoverso 3 LAsi. Non sussiste alcun diritto automatico al rilascio del suddetto permesso, che rientra nel margine discrezionale dei Cantoni. Nella fattispecie, essi dispongono della medesima discrezionalità prevista nel caso di altri stranieri e devono applicare i criteri di valutazione prescritti dalla legge (cfr. art. 34 in combinato disposto con l'art. 58a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI] nonché l'art. 60 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA]). La protezione provvisoria si estingue con il rilascio di un permesso di domicilio (art. 79 lett. c LAsi).

Risposta del Consiglio federale.