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23.3129 · Postulato · 2023-03-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto che illustri:

a. le misure concrete necessarie per ridurre entro pochi anni l'impatto della selvaggina sulla rinnovazione del bosco e ridimensionarlo conformemente alla legge su tutto il territorio nazionale;

b. in che modo impostare un controlling affidabile e significativo dell'impatto della selvaggina sul bosco svizzero che, oltre a indicatori e metodi di rilevamento forestali e venatori, includa anche obiettivi (intermedi) concreti e corredati di un termine.

Begründung

Il bosco fornisce servizi indispensabili per la Svizzera. Ciò vale in modo particolare per i boschi di protezione. L'adattamento del bosco al cambiamento climatico rappresenta una sfida particolarmente impegnativa. È necessario un cambiamento rapido ed esteso della composizione delle specie arboree. Un ostacolo notevole a questo adattamento è costituito dalla brucatura della selvaggina, in molti casi decisamente eccessiva, che compromette la crescita degli alberi giovani. Di fatto molte delle specie arboree adatte al clima sono quelle preferite dagli ungulati. La legge forestale stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire i danni alla foresta. I Cantoni sono incaricati di tenere conto delle esigenze di una selvicoltura naturalistica e garantire un minimo di cure ai boschi di protezione. Nella legge forestale e in quella sulla caccia è stabilito che, nel bosco, l'effettivo della selvaggina deve essere regolamentato in modo da garantire la rigenerazione del bosco senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Inoltre, la legge sui sussidi chiede che la Confederazione garantisca che i soldi dei contribuenti investiti nel bosco siano impiegati in modo efficiente ed efficace.

L'impatto effettivo della selvaggina sui boschi è particolarmente esteso soprattutto nella regione alpina dove, in alcuni casi da decenni, è decisamente eccessivo e per niente conforme alla legge. Una parte dei provvedimenti finanziati con i contributi non raggiunge gli obiettivi perseguiti. Questo è il parere inequivocabile espresso da specialisti di organismi centrali come le associazioni Verbund Waldbau Schweiz e Gruppo svizzero per la selvicoltura di montagna (GSM). Gli studi condotti sul Rigi o nel Cantone dei Grigioni mostrano che i costi socio-economici che ne risultano sono esorbitanti. Pertanto, gli specialisti chiedono con insistenza che siano adottati miglioramenti rapidi e costanti. Anche l'Inventario forestale nazionale non individua alcuna inversione di tendenza, bensì segnala un forte aumento della brucatura della selvaggina. Nella politica forestale attuale della Confederazione e nel rapporto del Consiglio federale sull'adattamento del bosco ai cambiamenti climatici pubblicato di recente si fa riferimento ai problemi di rinnovazione dovuti alla selvaggina, ribadendo gli obiettivi definiti nella legge forestale e chiedendo vari miglioramenti. Tuttavia, per l'attuazione concreta si rimanda unicamente ai Cantoni e si elencano le possibili soluzioni già sperimentate che, da anni, oltre a non dare risultati nel complesso positivi, non sono in grado di impedire un ulteriore aggravamento della situazione. È invece necessario introdurre con urgenza modifiche sostanziali nell'esecuzione in materia forestale e in particolare venatoria da parte della Confederazione e dei Cantoni, come pure obiettivi intermedi chiari che riducano in modo rapido e deciso l'impatto della selvaggina sul bosco svizzero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alla legge sulla caccia (RS 922.0) e alla legge forestale (RS 921.0), i Cantoni hanno il compito di regolamentare l'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Laddove ciò non è possibile, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina. L'esecuzione nel settore del bosco e della selvaggina è di competenza e di responsabilità dei Cantoni, i quali assolvono ai compiti previsti dalla legge conformemente alle relative prescrizioni cantonali (art. 25 LCP e art. 50 LFo). La Confederazione sostiene e consiglia i Cantoni nell'espletamento dei loro compiti; a tal proposito, in collaborazione con i Cantoni, ha elaborato per esempio l'aiuto all'esecuzione "Bosco e selvaggina". Un approccio, questo, adatto alle diverse situazioni: esistono problemi tra bosco e selvaggina a livello regionale, ma non su tutto il territorio nazionale. Sulla base delle competenze sancite dal diritto, il Consiglio federale non intravede la necessità di attuare misure supplementari o di redigere un rapporto a livello federale.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.