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Offrire maggiore flessibilità alle reti di aziende di tirocinio, un modello che contribuisce a sostenere l'economia formando nuove leve qualificate e locali

23.3130 · Interpellanza · 2023-03-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Le reti di aziende di tirocinio, menzionate fra l'altro all'articolo 16 capoverso 2 della legge federale sulla formazione professionale, sono costituite da imprese singole che si riuniscono in una rete per poter formare gli apprendisti utilizzando risorse comuni. Così facendo, anche le aziende specializzate possono formare apprendisti.

Le reti consentono di creare nuovi posti di tirocinio, di mantenere quelli esistenti, di ottimizzare l'acquisizione delle competenze, di ridurre l'onere amministrativo per le imprese e di ripartire i rischi.

Inoltre, queste reti inquadrano, sostengono e permettono di coordinare e sgravare la formazione pratica garantendo la qualità sul piano metodologico, pedagogico e organizzativo, nonché il raggiungimento degli obiettivi del piano di formazione. Le reti fanno anche in modo che le imprese offrano un contesto e delle infrastrutture adeguate; in tal senso fungono da garanti per una formazione di qualità, come conferma il numero di tirocini portati a termine.

Ad oggi, l'associazione svizzera delle reti di aziende di tirocinio raggruppa le reti attive nei Cantoni di Argovia, Zugo, Zurigo, Friburgo e Neuchâtel.

Le ordinanze in materia di formazione della SEFRI non includono tuttavia il modello delle reti di aziende di tirocinio nei requisiti minimi di cui devono disporre i formatori (art. 44 cpv. 1 lett. a e b OFPr), e non tengono nemmeno conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della società.

1. Le disposizioni in vigore non andrebbero integrate prevedendo regole particolari per le persone in formazione inserite in una rete di aziende di tirocinio?

2. Si potrebbe ipotizzare un maggiore margine di manovra delle autorità cantonali nel rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti in collaborazione con una rete di aziende di tirocinio?

3. Ad oggi, un formatore con un titolo conforme a quanto richiesto dall'ordinanza che lavora all'80 per cento ed è accompagnato da una rete di aziende di tirocinio non è autorizzato a formare apprendisti. Questa situazione frena numerose imprese che vorrebbero formare nuove leve. Non sarebbe ora di adeguare questi criteri includendo anche le occupazioni a tempo parziale e il job-sharing, quando queste forme lavorative permettono di formare le nuove leve, considerato che i giovani non sono presenti tutti i giorni in azienda?

4. Attualmente, i CFP e gli AFC rilasciati menzionano la rete di aziende di tirocinio: la formazione, infatti, non si considera svolta nell'azienda in cui ha avuto luogo la formazione professionale pratica. È però fondamentale conferire visibilità e riconoscimento ai formatori. Allora perché sui titoli rilasciati non si riportano il nome dell'azienda di tirocinio e della rete?

Stellungnahme des Bundesrates

Dell'attuazione della rete di aziende di tirocinio sono responsabili le imprese e i Cantoni; a questi ultimi spetta anche la vigilanza in materia di attuazione della formazione professionale di base. Le ordinanze in materia di formazione professionale di base (ordinanze di formazione) disciplinano le professioni e la formazione duale. Le reti di aziende di tirocinio non sono altro che una modalità di svolgimento della formazione e di messa in pratica del contenuto delle ordinanze di formazione. Includere il modello della rete di aziende come requisito minimo per i formatori porterebbe a una sovraregolamentazione, limitando la flessibilità dei Cantoni in sede di attuazione.

L'istituzione e lo sviluppo delle formazioni professionali di base spettano innanzitutto alle organizzazioni del mondo del lavoro (oml). Sottoponendo le formazioni a una regolare verifica e adeguandole alle esigenze e ai mutamenti del mondo del lavoro, si hanno professioni sempre al passo con i progressi economici e sociali. Le oml si impegnano inoltre affinché le imprese offrano un numero sufficiente di posti di tirocinio. La creazione di una rete di aziende di tirocinio è una delle possibili modalità formative.

Conformemente agli articoli 54 della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e 63 della relativa ordinanza (OFPr; RS 412.101), la Confederazione può cofinanziare i primi quattro anni di una rete di aziende di tirocinio. Negli ultimi cinque anni sono state sostenute quattro reti di aziende per un importo complessivo di 1,3 milioni di franchi.

1. Non si ravvisa alcuna necessità di regole particolari, dato che le reti di aziende di tirocinio non sono altro che una forma specifica di organizzazione della formazione professionale di base. Per le reti valgono i requisiti definiti nelle ordinanze, e non vi è bisogno di emanare nuove prescrizioni.

2. Le autorizzazioni per le reti di aziende di tirocinio non sono legate a regole specifiche o più restrittive di quelle previste per le singole aziende di tirocinio. L'autorità cantonale dispone dell'intero margine di manovra che la legge le conferisce per la vigilanza.

3. Da anni le ordinanze di formazione prevedono la possibilità del lavoro a tempo parziale e del job sharing per i formatori. A seconda della situazione sul mercato del lavoro per la singola professione, possono anche prevedere formatori con un tasso di attività dell'80 per cento. In tal caso le aziende organizzano il tempo di lavoro dei formatori a tempo parziale e degli specialisti di modo che l'apprendista non rimanga mai senza supervisione.

4. Se la formazione di base ha luogo in una rete di aziende di tirocinio, il contratto di tirocinio (art. 8 OFPr) viene stipulato fra la persona in formazione e l'azienda di tirocinio o l'organizzazione di riferimento. Da questo punto di vista aziende e Cantoni dispongono della necessaria flessibilità. Il contratto di tirocinio è un tipo particolare di contratto di lavoro (art. 319 segg. e art. 344 seg. del codice delle obbligazioni); la legge non prevede la stipula di un contratto con più di un datore di lavoro. Sul contratto di tirocinio è riportata l'azienda di tirocinio che l'ha stipulato anche se una parte della formazione è stata impartita nell'ambito di una rete di aziende di tirocinio.

Risposta del Consiglio federale.

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