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Nuova regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore sanitario. Semplificazione, neutralità concorrenziale e sgravio a favore dei consumatori

23.3132 · Postulato · 2023-03-14

Dipartimento delle Finanze

Proposta di stralcio è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare la possibilità di modificare la legge sull'IVA (LIVA)come segue.

1. Tutte le eccezioni previste all'articolo 21 LIVA che riguardano il settore sanitario sono soppresse.

2. Le compagnie di assicurazione sono autorizzate a dedurre l'imposta precedente su tutti i costi dei trattamenti che si assumono nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria (ed eventualmente anche di quella sovraobbligatoria) contro le malattie e gli infortuni.

L'Esecutivo dovrà presentare un rapporto di verifica completo e illustrare in particolare come si può assicurare che lo sgravio dell'IVA vada a favore delle persone che pagano i premi.

Begründung

Molte delle eccezioni attualmente previste nella legislazione sull'IVA sono volte a sgravare i consumatori nei settori caratterizzati da prestazioni indispensabili (il cosiddetto "consumo obbligatorio"), segnatamente nel settore sanitario.

L'attuale soluzione dell'esclusione dall'imposta per le prestazioni sanitarie, combinata al divieto di procedere alla piena deduzione dell'imposta precedente in caso di fornitura di prestazioni escluse dall'imposta, fa sì che le imprese sanitarie debbano sostenere una tassa occulta. A causa di questa tassa, i fornitori incorrono in rischi imprenditoriali, in particolare per quanto concerne l'imposta precedente, nonché in costi aggiuntivi per l'amministrazione e le consulenze.

Oggi la sanità contribuisce in modo significativo alle entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Nel quadro dei lavori preliminari relativi alla revisione totale della LIVA del 2020, le entrate provenienti dal settore sociosanitario sono state stimate a 1,1 miliardi di franchi all'anno (rapporto dell'incaricato P. Spori in materia di riforma dell'imposta sul valore aggiunto). Sebbene risultino in parte dalle prestazioni imponibili, le entrate sono generate soprattutto dalla tassa occulta.

La riorganizzazione del settore sanitario (Finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie) rappresenta l'occasione per ridefinire il suo trattamento ai fini dell'IVA. Gli obiettivi principali sono la semplificazione e la conseguente riduzione dei costi, nonché l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza, che oggi sono numerose nell'ambito dell'IVA applicata alle prestazioni sanitarie. La modifica di legge di cui è incaricato il Consiglio federale prevede la soppressione di tutte le eccezioni dell'articolo 21 LIVA che riguardano il settore sanitario. In cambio, verrebbe creata una nuova disposizione speciale che consentirebbe alle compagnie di assicurazione (in particolare alle casse malati e agli assicuratori contro gli infortuni) di dedurre l'imposta precedente su tutti i costi che si assumono, perlomeno nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni. In questo contesto è irrilevante - ai fini di una nuova disposizione speciale - che le compagnie di assicurazione non utilizzino queste prestazioni per i propri scopi imprenditoriali, ma che tali prestazioni siano utilizzate dagli assicurati. La modifica di legge avrebbe i seguenti effetti:

1. La soppressione delle eccezioni comporterebbe l'applicazione dell'IVA a tutte le prestazioni fornite da imprese sanitarie. Poiché l'IVA è addebitata ai consumatori, in una prima fase si verificherebbe un aumento degli importi delle fatture. Tuttavia. nel momento in cui le imprese sanitarie potranno dedurre l'imposta precedente, le loro spese si ridurranno. Secondo una stima approssimativa, nel caso di un'aliquota d'imposta dell'8 per cento, le spese potrebbero ridursi del 4 per cento. Questo cambiamento di sistema permetterebbe quindi alle suddette imprese di ridurre ogni anno le loro spese in maniera sostanziale.

Tuttavia, a seguito di questo cambiamento di sistema, alle imprese sanitarie che fino a quel momento non erano assoggettate all'IVA sarebbero imposti obblighi di rendiconto supplementari, ma le operazioni in questione sarebbero ampiamente automatizzate nel lavoro quotidiano e dovrebbero rimanere gestibili. Questo perché non ci sarebbero più prestazioni escluse dall'imposta e quindi, in linea di massima, tutte le prestazioni sarebbero equivalenti ai fini dell'IVA e permetterebbero di procedere alla piena deduzione dell'imposta precedente (senza correzioni). Al contrario, per molte imprese sanitarie già assoggettate all'imposta i costi amministrativi e delle consulenze diminuirebbero. Al contempo, le distorsioni della concorrenza (dovute ad es. a regolamentazioni cantonali differenti in materia di autorizzazione all'esercizio della professione) sarebbero eliminate.

Le prestazioni diventerebbero più costose per i pazienti stranieri, poiché in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettera a LIVA le cure mediche sono tassate nel luogo di esecuzione dell'attività; se necessario questo svantaggio potrebbe essere eliminato adeguando l'articolo 8 LIVA.

La modifica legislativa comporterebbe un deflusso di fondi una tantum per la Confederazione a causa dello sgravio fiscale successivo che potrebbe essere fatto valere dalle imprese sanitarie in occasione del cambiamento di sistema. La possibilità di richiedere a posteriori la deduzione dell'imposta precedente versata ma non dedotta sgraverebbe i fornitori di prestazioni sanitarie e consentirebbe ulteriori investimenti nello sviluppo del personale e nell'ampliamento delle infrastrutture. L'effetto finanziario una tantum per la Confederazione deriverebbe da un cambiamento di sistema e potrebbe quindi essere assimilato a un onere straordinario (analogamente all'effetto una tantum verificatosi in occasione dell'introduzione della NPC).

2. Se le compagnie di assicurazione (in particolare le casse malati e gli assicuratori contro gli infortuni) fossero autorizzate a dedurre - da un punto di vista economico - l'imposta precedente nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al posto dei loro assicurati, i costi sanitari in questo ambito sarebbero realmente esentati dall'IVA. Di conseguenza, la Confederazione perderebbe il gettito derivante dalla tassa occulta, ma i consumatori beneficerebbero di uno sgravio maggiore rispetto al sistema attuale.

Idealmente la nuova regolamentazione dovrebbe essere concepita in modo da essere applicabile anche alle fatture che riguardano la franchigia.

Se la soppressione delle eccezioni fosse estesa all'ambito della cura degli anziani e dell'aiuto a domicilio, si dovrebbero valutare approcci analoghi a livello di prestazioni complementari.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In linea di principio il Consiglio federale riconosce la legittimità del postulato e approva la soppressione delle esclusioni dall'imposta laddove tecnicamente possibile e corretto sotto il profilo della sistematica fiscale. L'Esecutivo aveva già proposto la soppressione di dette esclusioni nel settore sanitario in occasione della revisione totale della LIVA (08.053) respinta dal Parlamento, al fine di semplificare la legislazione sull'IVA e ridurre di conseguenza l'aliquota unica. Sottolinea però che, a seconda dell'impostazione, la soluzione esposta nel postulato potrebbe comportare minori entrate per la Confederazione che secondo una stima approssimativa potrebbero variare da 700 milioni a 1,7 miliardi di franchi. A queste si aggiungerebbero, nell'anno di introduzione della nuova regolamentazione, minori entrate una tantum dovute allo sgravio fiscale successivo, che potrebbero toccare i 2 miliardi di franchi. Alla luce dell'elevata necessità di correzione nel bilancio della Confederazione, dovuta a uscite crescenti e a nuove uscite non compensate, il Consiglio federale ritiene che al momento un esame della proposta non sia opportuno.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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