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23.3159 · Interpellanza · 2023-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Come valuta il Consiglio federale la presa in considerazione del grado di occupazione o delle deduzioni fiscali per la riduzione dei premi, in particolare per quanto riguarda la commisurazione ai bisogni dei sussidi e gli effetti di incentivazione sul mercato del lavoro? Quali Cantoni dispongono di apposite norme e quali sono le loro esperienze?

2. Vi sono altre prestazioni sociali per le quali il grado di occupazione è o potrebbe essere preso in considerazione nel calcolo per la determinazione del diritto al sussidio?

3. Vede la possibilità di realizzare un catalogo di criteri che renda attuabile la proposta (presa in considerazione delle situazioni assistenziali e di altri motivi giustificati per una riduzione volontaria del grado di occupazione)?

4. A quanto ammonterebbe il potenziale di risparmio se nella decisione di concedere una riduzione dei premi si prendessero in considerazione il grado di occupazione o le deduzioni fiscali elevate?

5. Come ritiene che possa essere strutturato un cambiamento del sistema?

Begründung

L'obiettivo della riduzione dei premi delle casse malati è sgravare gli assicurati di condizione economica modesta mediante il versamento di sussidi federali e cantonali. Il diritto a usufruirne è disciplinato a livello federale.

Secondo la LAMal, i Cantoni devono accordare riduzioni dei premi delle casse malati agli assicurati di condizione economica modesta. I Cantoni dispongono di ampie competenze per disciplinare tali riduzioni per la popolazione assicurata. Per questo motivo le condizioni per l'ottenimento di riduzioni dei premi (limiti di reddito e di sostanza), nonché l'ammontare e il tipo di versamento della riduzione (automatico o su richiesta, termine) dipendono dal Cantone di domicilio.

Tuttavia, non si tiene conto degli abbassamenti volontari del grado di occupazione. Per questa ragione capita che persone con livello salariale medio o addirittura elevato beneficino di riduzioni dei premi grazie a un abbassamento volontario del grado di occupazione o a investimenti deducibili dalle imposte.

In alcuni Cantoni si è già discusso della possibilità di tenere conto del grado di occupazione nella concessione di riduzioni dei premi. Nel Cantone di Basilea Città vi è persino già una regolamentazione in merito: se i membri dell'economia domestica lavorano in misura inferiore a quanto sarebbe ragionevolmente esigibile, viene computato un reddito ipotetico.

Se si procedesse a un adeguamento del sistema, bisognerebbe tenere conto delle ragioni dell'attività a tempo parziale distinguendo tra situazioni assistenziali e motivi di altro genere. In caso contrario, le riduzioni dei premi comportano disincentivi al lavoro. Alla luce della carenza, in parte grave, di personale qualificato, ciò è inaccettabile e dannoso per l'economia. Inoltre, in questo modo al sistema vengono a mancare risorse per le persone effettivamente bisognose di sostegno.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) obbliga i Cantoni ad accordare riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Per i redditi medi e bassi i Cantoni sono tenuti a ridurre di almeno l'80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 quelli dei giovani adulti in formazione (art. 65 cpv. 1bis LAMal). Nel quadro di quanto prescritto dal diritto federale, ogni Cantone stabilisce autonomamente a chi e di quanto ridurre i premi, in modo da poter commisurare la riduzione alle rimanenti prestazioni sociali fornite e alle imposte riscosse. È il Cantone a decidere se tener conto del grado di occupazione o di eventuali deduzioni fiscali nella concessione della riduzione dei premi. Nel Cantone di Basilea Città, per esempio, un reddito da attività lucrativa a cui si rinuncia (reddito ipotetico) può essere considerato nel calcolo del reddito computabile. I Cantoni tengono conto in maniera differente delle deduzioni fiscali. Sono tenuti a fornire alla Confederazione i dati concernenti i beneficiari della riduzione dei premi (art. 65 cpv. 6 LAMal), ma non a informarla sulle proprie norme ed esperienze in materia.

2. Nelle assicurazioni sociali federali, il tasso di occupazione non determina né il diritto alle prestazioni né il loro calcolo. A essere determinanti sono l'ammontare dei contributi versati alle diverse assicurazioni sociali e il rischio assicurato. È d'altronde molto difficile considerare il tasso di occupazione nel calcolo delle prestazioni e nella determinazione del diritto a beneficiarne, soprattutto per gli indipendenti e le persone in rapporti di lavoro atipici. Le prestazioni sociali in funzione del bisogno (aiuto sociale, prestazioni complementari per le famiglie ecc.) rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni, che fissano le condizioni di diritto in modo da ridurre al massimo gli incentivi controproducenti.

I Cantoni sono competenti anche per la custodia di bambini complementare alla famiglia. La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha elaborato un progetto con il quale propone di sostituire il programma d'incentivazione di durata limitata della Confederazione per la custodia di bambini complementare alla famiglia (Iv. Pa. 21.403 "Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna"). Il progetto prevede tra l'altro un contributo federale ai costi sostenuti dai genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il Consiglio federale si dichiara contrario al contributo federale in quanto la custodia di bambini è di competenza dei Cantoni (FF 2023 598). Se il contributo federale intende essere un incentivo positivo al lavoro, dovrebbe essere imperativamente correlato a un grado minimo cumulativo di occupazione dei genitori, come ha nel frattempo previsto il Consiglio nazionale nel quadro della trattazione del progetto.

3 e 5. I Cantoni dispongono, per esempio nell'ambito della riduzione dei premi, di sistemi sviluppati in base alle loro condizioni specifiche.

Per le ragioni esposte, il Consiglio federale reputa difficile realizzare un catalogo di criteri per tenere conto del tasso di occupazione.

4. Il Consiglio federale non dispone dei dati necessari per calcolare il potenziale di risparmio dei Cantoni, poiché i sistemi di riduzione dei premi cantonali sono impostati in modo molto eterogeneo. Per consentire anche alla Confederazione di beneficiare di eventuali risparmi, occorrerebbe ridurre il sussidio federale alla riduzione dei premi di cui all'articolo 66 capoverso 2 LAMal, che corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed è versato ai Cantoni indipendentemente dalle condizioni di diritto da loro stabilite. D'altra parte, le spese lorde non dipendono dal tasso di occupazione.

Risposta del Consiglio federale.