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23.3162 · Mozione · 2023-03-15

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili della sostanza privata nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sui costi immobili, RS 642.116.1) nonché l'Ordinanza concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego delle energie rinnovabili (RS 543.116.1) come e dove necessario, affinché ai Cantoni sia data la possibilità di introdurre deduzioni fiscali riferite a lavori di inverdimento di tetti e facciate.

Begründung

La necessità di adeguarsi ai mutamenti climatici è ampiamente e largamente riconosciuta. Tra le misure possibili, sensate e di facile attuazione, c'è l'inverdimento di tetti e facciate. Questo in particolare nelle zone urbane, in cui i diversi benefici dei tetti e delle facciate verdi assumono una grande importanza. Infatti tetti e facciate verdi portano ad una riduzione l'inquinamento atmosferico e sonoro, ad una riduzione della velocità di deflusso delle acque, ad un miglioramento della biodiversità nelle città e ad una riduzione della temperatura dell'ambiente esterno. Oltre a ciò contribuiscono alla regolazione della temperatura interna degli stabili, contribuendo al risparmio energetico.

L'inverdimento dei tetti è quindi particolarmente prezioso in zone urbane toccate ricorrentemente da eventi canicolari e precipitazioni di grande intensità. Tra queste regioni conta chiaramente anche il Ticino.

I Cantoni possono prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente e per provvedimenti di risparmio energetico, nella misura stabilita dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con i Cantoni (art. 9 cpv. 3 Legge armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID; RS 642.14). Nonostante i riconosciuti benefici dell'inverdimento dei tetti e la loro importanza dell'ambito dell'adattamento ai cambiamenti climatici, ai Cantoni non è data oggi la possibilità di incoraggiare gli investimenti di questo tipo tramite lo strumento delle deduzioni fiscali. Questa possibilità è invece data esplicitamente nel caso di altri investimenti destinati al risparmio energetico.

Difatti, l'Ordinanza sui costi di immobili (RS 642.116) limita gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente alle spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. L'Ordinanza concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili (RS 643.116.1) si limita ad elencare i "provvedimenti per limitare la perdita di energia dall'involucro dell'edificio" ed i "provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia degli impianti domestici".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il legislatore ha stabilito, nel caso degli immobili privati di proprietà del contribuente, che gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente sono assimilati alle spese di manutenzione (art. 32 cpv. 2 secondo periodo LIFD). Questo principio viene precisato in due ordinanze esecutive: l'ordinanza sui costi di immobili e l'ordinanza concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili. I provvedimenti che danno diritto a deduzioni fiscali riguardano l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi in edifici esistenti. L'elenco non è esaustivo, tuttavia l'ordinanza non cita esplicitamente i lavori di inverdimento di tetti e facciate.

Nella LAID, la regolamentazione speciale che consente di applicare deduzioni fiscali per gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente è formulata quale disposizione potestativa (art. 9 cpv. 3 lett. a LAID). Ormai tutti i Cantoni offrono questa possibilità. Se l'incentivo fiscale per il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente è disciplinato anche nel diritto cantonale, sono determinanti le disposizioni previste dal diritto federale.

Non esiste ancora una prassi fiscale consolidata in merito alla fattispecie esposta dall'autrice della mozione. La valutazione sulla deducibilità fiscale dipende da quanto l'inverdimento di tetti e facciate possa contribuire in modo soddisfacente al risparmio energetico o alla protezione dell'ambiente.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è quindi disposto, in collaborazione con i Cantoni e con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, a esaminare la questione e, se del caso, a modificare l'ordinanza del DFF summenzionata. Il Consiglio federale si riserva la possibilità di presentare una relativa modifica alla seconda Camera, nel caso in cui il Consiglio nazionale accolga la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.