23.3187 · Mozione · 2023-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) affinché gli orfani e il genitore coniuge superstite, sia esso donna o uomo, non vengano discriminati. In sostanza che:
1. ogni orfano maggiorenne in formazione o bisognoso di assistenza abbia diritto a che il genitore coniuge superstite che si occupa di esso, anche se divorziato, padre o madre indiscriminatamente, riceva la rendita vedovile;
2. i coniugi superstiti divorziati (padri o madri), senza figli in formazione o senza persone bisognose di assistenza a carico, abbiano diritto ad una rendita vedovile unicamente se la sentenza di divorzio cresciuta in giudicato prevede dei contributi alimentari a loro favore. L'ammontare della rendita vedovile (AVS e PP cumulativamente) può raggiungere al massimo l'importo del contributo alimentare dovuto dall'ex coniuge deceduto (padre o madre) stabilito nella sentenza di divorzio. Il diritto alla rendita si estingue con il diritto al contributo alimentare.
Begründung
La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha accolto il ricorso di un uomo, domiciliato in Svizzera, a cui la rendita per vedovo è stata revocata quando la figlia più giovane ha raggiunto la maggiore età (Dec. 20.10.2020: AFF.E B. c. SUISSE, Requête no 78630/12). Dopo la morte della moglie, l'uomo ha cresciuto i due figli da solo e ha ricevuto una rendita per la vedovanza. Tale rendita non sarebbe stata annullata, se il vedovo fosse stato una donna. Il diritto limitato alla rendita per vedovo si basa sul concetto che il marito paga per le spese di sostentamento della moglie. Nello specifico l'attuale formulazione della Legge sancisce una chiara e ingiustificata discriminazione tra uomini e donne. Questa visione, contraria al principio di uguaglianza, non corrisponde più al contesto sociale odierno, ha determinato la CEDU. Gli orfani non devono essere discriminati in caso di decesso di uno dei genitori coniugati: gli orfani di madre devono avere diritto alla stessa rendita complessiva LAVS (e, conseguentemente, anche alla rendita LPP) degli orfani di padre. Oggi i figli maggiorenni in formazione o bisognosi di cure a cui muore la madre non dispongono cumulativamente della stessa rendita rispetto a quelli a cui muore il padre, non essendo concessa la rendita vedovile al vedovo superstite che li accudisce. Infatti, gli uomini sposati o divorziati, la cui moglie o ex moglie è deceduta, ricevono una rendita per vedovi solo fino a quando hanno figli al di sotto dei 18 anni, dopodiché il diritto si estingue. Paradossalmente, il diritto alla rendita vedovile è invece riconosciuto alle donne divorziate se il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni. Oggi, infatti, la donna divorziata, economicamente indipendente e non creditrice di contributi alimentari dall'ex marito, anche senza figli o con figli maggiorenni in formazione, può beneficiare di una rendita vedovile al momento del decesso dell'ex coniuge, indipendentemente dal di lei reddito e nonostante abbia già incassato al divorzio dall'ex marito la metà dei contributi AVS e LPP. Il marito divorziato invece non può beneficiare di una rendita vedovile alla morte della sua ex moglie. Concedere la rendita vedovile alle donne divorziate rappresenta una discriminazione verso i figli ancora in formazione e l'ex marito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non contesta la necessità di ridefinire le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti dell'AVS per tenere conto dei cambiamenti sociali intervenuti dall'introduzione della rendita per vedove e per orfani nel 1948 e della rendita per vedovi nel 1997. Ritiene inoltre che le prestazioni per superstiti dell'AVS debbano essere principalmente incentrate sul periodo di educazione dei figli e che occorra eliminare le disparità di trattamento tra le vedove e i vedovi.
Al momento sono in corso i lavori preparatori in vista di una revisione delle rendite per superstiti dell'AVS volta a conformare la legislazione svizzera alla sentenza emanata l'11 ottobre 2022 dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nella causa B. contro la Svizzera, che censura la soppressione della rendita per vedovi dell'AVS al raggiungimento della maggiore età del figlio più giovane. In occasione della sua seduta del 29 marzo 2023, il Consiglio federale ha adottato linee guida per eliminare la disparità di trattamento tra le vedove e i vedovi, stabilendo quale limite per il diritto alla rendita vedovile dell'AVS di norma il raggiungimento dei 25 anni da parte del figlio più giovane. Al momento si sta vagliando anche l'adeguamento delle rendite per i figli. L'applicazione di un regime transitorio alle rendite correnti garantirà un'attuazione il più sostenibile possibile sul piano sociale.
Concedere rendite di lunga durata a vedove e vedovi divorziati, beneficiari di un contributo di mantenimento e senza figli a carico al momento del decesso sarebbe in contraddizione con le linee guida adottate dal Consiglio federale, come pure con il principio delle rendite essenzialmente incentrate sul periodo di educazione e assistenza dei figli. Non è opportuno far dipendere il diritto alla rendita per superstiti dell'AVS e l'importo di quest'ultima da una sentenza di divorzio definitiva. Una regolamentazione del genere era prevista in passato nell'AVS, ma è stata abbandonata in occasione della 10a revisione dell'AVS, soprattutto a causa delle difficoltà che implicava a livello attuativo. Vi sarebbe infatti il rischio di generare effetti soglia indesiderati e disparità di trattamento tra gli assicurati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.