La rimunerazione delle cure di base ai familiari senza formazione specifica va a scapito della qualità delle cure?
23.3191 · Interpellanza · 2023-03-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
A seguito di una sentenza del Tribunale federale del 2019, le organizzazioni di aiuto e cure a domicilio che beneficiano di un'autorizzazione d'esercizio da parte delle autorità cantonali possono fatturare le prestazioni di cure di base fornite da familiari curanti, ossia da persone senza alcuna formazione specifica. Questa soluzione permette di fronteggiare la penuria di manodopera qualificata del settore infermieristico e della sanità, rispondendo al contempo ai desideri delle persone assistite dai propri familiari, i quali possono percepire anche una piccola entrata. Tuttavia, è opportuno esaminare più da vicino l'organizzazione di questo mercato recente affinché sia garantita un'elevata qualità delle cure.
Le prestazioni di cure di base fornite da familiari curanti sono rimunerate all'organizzazione che li impiega dall'assicurazione malattie, sulla base di una prescrizione medica o di un mandato medico. La Confederazione fissa la tariffa oraria, che ammonta a 54.60 franchi. Il salario percepito direttamente dal familiare curante si situa attorno ai 30-35 franchi. La differenza di una ventina di franchi l'ora va dunque a beneficio dell'organizzazione datrice di lavoro. Inoltre, quest'ultima non assume i costi di trasporto dei familiari, che si trovano già sul posto, né quelli di formazione. Sebbene non necessitino di una formazione specifica per fornire le cure di base, i familiari curanti hanno il diritto di essere formati dall'organizzazione che li impiega, come stabilito indirettamente dall'articolo 13 capoverso 4 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro.
Il Consiglio federale non ritiene che occorrerebbe esaminare le prassi dei servizi di aiuto e cure a domicilio che impiegano persone senza formazione specifica affinché forniscano cure di base ai loro familiari e presentare un rapporto in materia? In caso affermativo, si tratterebbe di:
1. interessarsi a come è investito il guadagno sui servizi risultante dalla differenza tra la tariffa rimunerata dalle casse malati e quella effettivamente pagata ai familiari;
2. elaborare statistiche sul numero di persone impiegate nella maniera descritta;
3. fare un inventario delle misure e delle raccomandazioni ai diversi attori affinché sia garantita un'elevata qualità delle cure rimunerate;
4. studiare le modalità di una formazione continua adeguata e ripetuta che rafforzi la qualità delle cure prestate dalle persone interessate.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale concorda con l'interpellante: le questioni sollevate devono essere approfondite. Elaborerà pertanto un rapporto in cui analizzerà questa pratica.
1. La differenza tra i contributi rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e i salari corrisposti ai familiari assistenti non corrisponde a un profitto netto per l'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio che li impiega. In effetti, oltre al salario, l'organizzazione deve sostenere altri costi, quali i costi salariali accessori, le spese amministrative o i costi salariali del personale infermieristico diplomato che provvede alla sorveglianza e all'accompagnamento dei familiari assistenti.
2. Nella statistica dell'assistenza e cura a domicilio l'Ufficio federale di statistica rileva su base annua la formazione delle persone occupate dalle organizzazioni che forniscono queste prestazioni. Nel 2021, questi fornitori di prestazioni occupavano complessivamente 27 134 equivalenti a tempo pieno (ETP) ripartiti tra 59 176 persone. Di queste, 20 713 avevano assolto soltanto un corso di base, erano stagisti o non avevano una formazione specifica, per un totale di 7798 ETP. Le organizzazioni a scopo di lucro di diritto privato sembrano ricorrere in modo particolare a questa categoria di personale, che rappresenta circa il 40 per cento del totale dei loro ETP, contro il 27 per cento delle organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico. La statistica non permette tuttavia di stimare il numero di familiari assistenti che forniscono prestazioni per conto delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio. Sarebbe quindi opportuno studiare questo aspetto.
3. A livello federale, il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per esercitare a carico dell'AOMS (art. 58a cpv. 7 della legge federale sull'assicurazione malattie; RS 832.10). Le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio devono in particolare disporre del necessario personale qualificato, di un adeguato sistema di gestione della qualità e di un sistema interno di rapporti e d'apprendimento appropriato (art. 58g dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). La verifica del rispetto dei requisiti compete ai Cantoni nel quadro dell'autorizzazione dei fornitori di prestazioni e della vigilanza.
4. Secondo la giurisprudenza vigente, le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio possono, se lo ritengono necessario, assumere familiari curanti senza formazione professionale specifica per erogare le cure di base (art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 dell'ordinanza sulle prestazioni; RS 832.112.31), ma devono provvedere alla loro sorveglianza o al loro accompagnamento da parte di personale infermieristico diplomato (v. in particolare la decisione del Tribunale federale del 18 aprile 2019 145 V 161).
Risposta del Consiglio federale.