23.3196 · Interpellanza · 2023-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Qualche settimana fa è stato reso noto che un copresidente della Federazione delle sezioni vodesi di Diana, corporazione di cacciatori vodesi, ha rassegnato le dimissioni dopo aver ricevuto numerose minacce di morte nei suoi confronti e di quelli della sua famiglia.
Agli occhi dei cofirmatari, è inammissibile che nel 2023 un membro di un comitato associativo debba dimettersi con effetto immediato a causa di minacce di morte ricevute nell'esercizio della sua passione.
Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
- Quali sono gli strumenti giuridici e finanziari esistenti che permettono di proteggere i nostri concittadini dalle minacce di morte?
- I servizi di polizia hanno avuto occasione di prendere posizione riguardo a tali mezzi?
- All'epoca della trasmissione rapida via Internet delle informazioni, questi mezzi dovrebbero essere rivalutati?
- Il Consiglio federale dispone di informazioni in merito ad altri casi di cittadini impegnati in ambito associativo che sono stati costretti a rassegnare le dimissioni dopo aver ricevuto minacce di morte?
Stellungnahme des Bundesrates
La diffusione di minacce e di odio e l'istigazione all'odio, soprattutto tramite Internet, costituiscono un grave e crescente problema sociale che può tra l'altro spingere le vittime di discorsi d'odio e di minacce a ritirarsi dalla vita pubblica.
1. Le minacce di morte sono punibili a querela di parte in virtù dell'articolo 180 del Codice penale (CP; RS 311.0). In base alla querela, le autorità di perseguimento penale avviano le indagini. Se del caso, può essere disposta la carcerazione preventiva. In luogo di quest'ultima possono essere ordinate anche misure sostitutive quali il divieto di avere contatti con determinate persone o il divieto di lasciare e di accedere a un'area determinata (art. 237 cpv. 2 lett. g e c del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]). La violazione dell'articolo 180 CP è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La persona oggetto di una minaccia ha inoltre la possibilità di difendersi in sede civile, a condizione che conosca l'autore della minaccia. Nello specifico, può chiedere al giudice competente di pronunciare diverse misure di protezione, in particolare un divieto di avvicinamento, di trattenersi in determinati luoghi o di contatto (art. 28b del Codice civile [CC; RS 210]). Le misure di protezione possono essere accompagnate da una comminatoria della pena per disobbedienza a decisioni dell'autorità ai sensi dell'articolo 292 CP. Su richiesta del querelante, il giudice che ordina un divieto ai sensi dell'articolo 28b CC e il giudice dell'esecuzione possono ordinare l'impiego di un dispositivo di sorveglianza elettronica da fissare sull'autore della minaccia (art. 28c CC). Anche il diritto cantonale in materia di polizia contempla disposizioni di protezione dalle minacce quali i colloqui preventivi di polizia o i divieti di polizia di avvicinamento e di contatto.
In caso di minacce nei confronti di personale federale da proteggere quali membri della Camere federali o del Consiglio federale, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) adotta le necessarie misure di protezione.
2 e 3. Il Consiglio federale non è in grado di fornire indicazioni sui mezzi impiegati nei Cantoni per combattere e perseguire le minacce nonché per proteggere le persone minacciate, visto che tali mezzi possono divergere da Cantone a Cantone. Le autorità politiche cantonali decidono infatti in maniera autonoma la quantità di risorse da mettere a disposizione della polizia. Il Consiglio federale non è a conoscenza del fatto che i Cantoni giudichino insufficienti le attuali basi giuridiche.
Il Consiglio federale allestirà un rapporto in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza 21.3450 "Discorsi di odio. Ci sono lacune nella legislazione?" nel quale illustrerà le misure e i mezzi di diritto penale, di polizia preventiva e di diritto pubblico (p. es. diritto delle telecomunicazioni) esistenti per contrastare le incitazioni pubbliche all'odio (i cosiddetti discorsi di odio, "hate speech"). Indicherà altresì le eventuali lacune a livello legislativo. Inoltre, il DATEC (Ufficio federale delle comunicazioni) ha esaminato, su incarico del Consiglio federale, l'opportunità di regolamentare in Svizzera le grandi piattaforme digitali e le eventuali modalità. È previsto in particolare che gli utenti possano segnalare con facilità alle piattaforme l'incitamento all'odio, le rappresentazioni di violenza e le minacce. Le piattaforme dovranno in seguito esaminare le segnalazioni ricevute per decidere se cancellare i contenuti in questione e informarne gli utenti. Il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di elaborare entro fine marzo 2024 un avamprogetto in tal senso da porre in consultazione.
4. Il Consiglio federale non è a conoscenza di ulteriori casi oltre a quelli descritti dall'autore dell'interpellanza.
Risposta del Consiglio federale.