23.320 · Iniziativa cantonale · 2023-10-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Zurigo presenta la seguente iniziativa.
L’Assemblea federale è invitata a garantire che la Confederazione vieti l’importazione di vere pellicce provenienti da allevamenti stranieri che infliggono sofferenze agli animali o da animali catturati allo stato selvatico.
Begründung
I prodotti con pelliccia autentica sono molto diffusi. Tuttavia, molti di coloro che indossano questi capi di abbigliamento non sono affatto consapevoli che nella produzione vengono utilizzati metodi crudeli per gli animali. Inoltre, i prodotti realizzati in pelliccia sintetica contengono spesso pelliccia vera perché la sua lavorazione risulta comunque meno cara.
L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce, entrata in vigore nel 2013, aveva lo scopo di creare trasparenza sull’origine dell’animale allevato o cacciato e sul modo di ottenimento della sua pelliccia. Tuttavia, i controlli effettuati dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria nel 2020 hanno rivelato che quasi l’80 per cento delle dichiarazioni era lacunoso. Questa prassi vigente in materia di dichiarazioni non tiene conto in maniera adeguata dei bisogni d’informazione dei consumatori che vogliono fare acquisti eticamente consapevoli. Alla luce di quanto esposto, considerato che esistono sufficienti alternative alla vera pelliccia, che la Svizzera non dovrebbe sostenere i prodotti stranieri contenenti pelliccia autentica e che un divieto di importazione deve essere compatibile con gli impegni commerciali internazionali della Svizzera, andrebbe vietata l’importazione di vere pellicce ottenute con metodi crudeli da animali di allevamento o da animali catturati allo stato selvatico.