23.3234 · Mozione · 2023-03-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di ridurre da sei a tre mesi il termine di cui all'articolo 17d capoverso 3 dell'ordinanza sul CO2. L'adeguamento pone fine alla doppia tassazione dei veicoli d'occasione recenti ed elimina lo svantaggio degli importatori e dei consumatori svizzeri rispetto al mercato europeo, adeguando la legislazione svizzera.
Begründung
La misura proposta non avrà alcun effetto sull'obiettivo di protezione ambientale, poiché la tassa sul CO2, che dal 2018 deve essere versata anche in Svizzera, era già stata pagata al momento della prima immatricolazione. Secondo la legge sul CO2, i veicoli nuovi - contrariamente a quelli usati - devono essere tassati. Nell'ordinanza, tuttavia, anche le automobili usate in circolazione da non oltre sei mesi erano considerate nuove. Ciò significa che solo i veicoli usati la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera non sono soggetti al pagamento della tassa sul CO2 nel nostro Paese. Un sistema di monitoraggio implementato dal 2012 verifica le eventuali disparità di trattamento tra gli importatori diretti (cittadini svizzeri) o paralleli (rivenditori svizzeri) e gli importatori generali nonché gli eventuali abusi. Uno studio scientifico della ZHAW basato su tale monitoraggio ha concluso che non ci sono state irregolarità significative e che si dovrebbe prendere in considerazione una riduzione del termine. Il termine di sei mesi è superato in relazione a ognuno dei seguenti elementi:
- distorsione della concorrenza: la doppia tassazione dei veicoli immatricolati da non oltre sei mesi comporta una disparità di trattamento ingiustificata tra importatori generali e importatori diretti o paralleli. Essa infatti protegge gli importatori generali stranieri dalla concorrenza delle importazioni e fa perdere agli importatori diretti o paralleli quote di mercato pari al 60 per cento circa;
- aumento dei prezzi: il fatto che la concorrenza delle importazioni sia limitata dal termine di sei mesi fa aumentare i prezzi a scapito dei consumatori svizzeri; dal 2014 è tornato in auge il cosiddetto "supplemento Svizzera", con un aumento dei prezzi di oltre il 30 per cento;
- nessun abuso: l'unica ragione che giustifica il limite di sei mesi, ovvero un potenziale teorico di abuso, si è finora rivelata infondata nell'ambito del monitoraggio; l'aumento delle immatricolazioni dei veicoli di oltre sei mesi è stato nell'ordine dei per mille di tutte le immatricolazioni.
L'effettiva doppia tassazione è dimostrata tra l'altro dalla sanzione sulle emissioni di CO2 che è stata inflitta al gruppo Volkswagen nell'UE nel 2020. Per eliminare le distorsioni della concorrenza e prevenire la doppia tassazione, il termine dovrebbe essere armonizzato a tre mesi.
(Nuovo deposito della mozione 20.4221)
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Negli anni passati pochi produttori dell'UE, la maggior parte dei quali opera nel segmento del lusso, hanno mancato gli obiettivi in materia di CO2 e hanno quindi dovuto pagare le relative sanzioni. La maggior parte dei produttori nell'UE non ha dovuto pagare sanzioni. La "doppia tassazione" citata nella mozione rappresenta quindi un'eccezione con un impatto quasi nullo sui prezzi dei veicoli in Svizzera.
Una riduzione del termine eluderebbe le prescrizioni sulle emissioni di CO2 e una grossa fetta di importatori che importano veicoli soggetti a tali prescrizioni ne sarebbe svantaggiata. Il monitoraggio periodico delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) mostra che è notevolmente aumentata la quota di veicoli ad alte emissioni che dopo una prima immatricolazione all'estero vengono importati in Svizzera solo una volta che è trascorso il periodo di sei mesi. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) propone un adeguamento dell'articolo 17d dell'ordinanza sul CO2 (RS 641.711). In futuro i veicoli dovranno essere assoggettati alle prescrizioni anche per un periodo di tempo compreso tra i sei e i dodici mesi dopo la prima immatricolazione all'estero, se presentano un chilometraggio inferiore a 5000 km al momento dell'importazione. I veicoli d'occasione di uso medio provenienti dall'estero sono esclusi, dato che il loro chilometraggio, dopo sei mesi, è decisamente superiore alla soglia dei 5000 km.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.