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23.3260 · Postulato · 2023-03-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e di riferire come colmare le importanti lacune nell'attuale sistema dei sussidi all'istruzione e come contrastare in maniera efficace il trend negativo di tale sistema.

I sussidi all'istruzione devono poter essere erogati in particolare:

a. indipendentemente dallo status di soggiorno;

b. per le spese indirette di formazione degli adulti;

c. per la formazione continua e di recupero degli adulti con un basso livello di formazione e con scarse possibilità sul mercato del lavoro;

d. per le riqualificazioni e gli ingressi da altri settori in seconde formazioni promettenti;

e. in sostituzione dell'assistenza sociale o di altre prestazioni sociali.

Inoltre, è necessario chiarire le cause della tendenza negativa a lungo termine (diminuzione dei beneficiari di borse di studio, aumento delle disparità tra i Cantoni, stagnazione dell'importo totale nonostante l'aumento del fabbisogno) e sviluppare proposte su come almeno raddoppiare la quota dei sussidi cantonali all'istruzione sulla spesa pubblica per la formazione (attualmente dell'1 %).

Begründung

Diversi rapporti sulla formazione confermano che la Svizzera ha molto da recuperare in termini di pari opportunità.

Le possibilità di accedere a una formazione superiore dipendono ancora in modo decisivo dall'estrazione sociale, a tutto svantaggio degli interessati, della coesione sociale e dell'economia, che è alla disperata ricerca di lavoratori qualificati.

Senza l'immigrazione di rifugiati e lavoratori, la popolazione svizzera starebbe calando da decenni con conseguenze drammatiche per l'economia e la sostenibilità finanziaria del nostro sistema sociale. Le possibilità d'integrazione nel mercato del lavoro aumentano quanto prima si inizia. I limiti previsti dalla legge sull'immigrazione per ricevere le borse di studio (permesso C o cinque anni permesso B) sono controproducenti. L'articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche dimostra che il sistema può funzionare anche senza queste inutili barriere.

Il federalismo si auto abolisce se i Cantoni usano le loro competenze solo per varare programmi di austerità. L'importo totale delle borse di studio è stagnante da decenni. Il Cantone più ricco spende cinque volte di meno in sussidi alla formazione (18 franchi a testa) rispetto al Cantone meglio classificato (102 franchi). Il cambiamento di paradigma richiesto da COSAS nel 2011("Stipendien statt Sozialhilfe") non è stato quasi mai attuato fino a oggi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione può concedere ai Cantoni sussidi all'istruzione solo per gli studenti del livello terziario (art. 66 della Costituzione federale). Secondo la legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (RS 416.0), i sussidi sono legati al rispetto dei requisiti e degli standard minimi definiti dall'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio (Concordato sulle borse di studio), entrato in vigore nel marzo 2013. Dal momento che tutti i Cantoni soddisfano le disposizioni della legge federale, ricevono i sussidi corrispondenti. La legge non stabilisce le condizioni per la concessione di borse e prestiti di studio, lasciando così ai Cantoni la loro autonomia e un margine di manovra sufficiente per tenere conto delle situazioni specifiche e andare oltre queste disposizioni tramite la loro legislazione. Ad esempio, i Cantoni possono concedere borse di studio agli stranieri ammessi provvisoriamente e ai richiedenti asilo, anche se il Concordato prevede sussidi solo per gli stranieri con permesso di domicilio o di dimora se soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni e per le persone domiciliate in Svizzera riconosciute come rifugiati o apolidi dalla Svizzera.

Secondo il Concordato, l'aiuto allo studio non serve a garantire il livello minimo di sussistenza, ma a coprire le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente, la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate e/o quella di terzi (art. 18). Inoltre, conformemente all'articolo 3 dello stesso Concordato, le borse di studio sono sempre sussidiarie. Pertanto, il sistema delle borse di studio si basa in primis sull'aiuto sociale, che si fa carico della garanzia del livello minimo di sussistenza qualora necessario.

Per quanto riguarda la formazione professionale, esistono già sussidi per gli apprendisti. La formazione continua e la riqualificazione professionale sono in primo luogo responsabilità dell'individuo (art. 5, cpv. 1, legge federale sulla formazione continua [LFCo], RS 419.1) ma possono essere sostenute dai datori di lavoro (molti contratti collettivi di lavoro e fondi settoriali contengono disposizioni relative alla formazione continua dei dipendenti). La Confederazione e i Cantoni creano condizioni quadro favorevoli (art. 4 LFCo) e intervengono solo in modo sussidiario (cfr. art. 5, cpv. 4 LFCo).

Nell'ambito delle misure volte a rafforzare la promozione del potenziale di manodopera residente, la Confederazione e i Cantoni hanno introdotto il servizio gratuito Viamia, che consente agli ultraquarantenni di analizzare periodicamente la propria situazione personale e professionale, tenendo conto delle mutate esigenze del mercato del lavoro. Inoltre, nel periodo 2023-2026 le strutture di promozione verranno potenziate per integrare l'offerta di formazione continua nel settore dell'aiuto sociale in tutta la Svizzera.

Considerate le numerose attività di promozione descritte e la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, il Consiglio federale non ritiene necessario redigere un rapporto con analisi e raccomandazioni.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.