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Margine di manovra del Consiglio federale in materia di neutralità nella fornitura di materiale bellico proveniente da Stati terzi

23.3372 · Interpellanza · 2023-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nelle ultime settimane si è tenuto un acceso dibattito in seno all'opinione pubblica e al Parlamento in merito alla riesportazione da Paesi terzi di materiale bellico di produzione svizzera, incentrato anche sulle condizioni in cui tutto ciò avviene (vedi motivazione sotto).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Supponendo che il Parlamento non avesse approvato l'abrogazione dell'articolo 22b della legge federale sul materiale bellico (LMB) e che quest'ultimo fosse ancora in vigore, in che modo il Consiglio federale potrebbe applicare la disposizione derogatoria per le transazioni estere sancita dall'articolo 22 anche alla riesportazione (art. 18 LMB)?

2. Supponendo che il Parlamento non avesse approvato l'abrogazione dell'articolo 22b e che quest'ultimo fosse ancora in vigore, in che modo il Consiglio federale potrebbe concedere eccezioni a favore di una sola parte belligerante senza violare il diritto della neutralità (principio della parità di trattamento)?

3. Il riferimento del Consiglio federale all'articolo 22b è forse una pretesa di protezione politica per non dover cambiare nulla e per "scaricare" la responsabilità sul Parlamento?

4. Quali adeguamenti nella legge e/o nell'ordinanza sarebbero necessari per dare al Consiglio federale un margine di manovra (pur nel rispetto della neutralità) nel valutare le richieste di riesportazione da parte di Stati amici?

Begründung

Negli ultimi dodici mesi, il Consiglio federale e l'Amministrazione hanno trattato le richieste di Germania, Danimarca e Spagna per il trasferimento di materiale bellico dalla Svizzera all'Ucraina, restituendo al termine un esito negativo in virtù dell'articolo 22a capoverso 2 lettera a LMB (RS 514.51). Nella riunione del 10 marzo 2023, il Consiglio federale ha confermato che manterrà la sua posizione e non apporterà alcuna modifica. Nel comunicato stampa pubblicato lo stesso giorno, ha ricordato di voler mantenere nella revisione della LMB il margine di manovra garantitogli dall'articolo 22b; eppure, tale articolo era già stato abrogato dal Parlamento nel corso della revisione stessa. Il Consiglio federale ha quindi ribadito che, se l'articolo non fosse stato abrogato, avrebbe utilizzato questo margine di manovra per evitare che la Svizzera si trovasse nella situazione attuale. Nel frattempo, la pressione e l'incomprensione da parte degli Stati amici continuano a crescere, e un atteggiamento categoricamente isolazionista del nostro Paese non appare né sostenibile né giustificabile dal diritto della neutralità.

Secondo l'attuale messaggio concernente l'iniziativa popolare "Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)" e il controprogetto indiretto (modifica della legge sul materiale bellico) (FF 2021 623), l'articolo 22b con l'ingresso "Deroga del Consiglio federale ai criteri di autorizzazione per affari con l'estero" dovrebbe far riferimento all'articolo 22. Concretamente, ciò significa autorizzare la produzione, l'intermediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico a favore di destinatari esteri, per quanto in tal caso non si parli della riesportazione da parte di Paesi terzi del materiale bellico prodotto in Svizzera (art. 18 LMB).

Stellungnahme des Bundesrates

1., 2. e 3.:

I Paesi che acquistano materiale bellico proveniente dalla Svizzera devono presentare una dichiarazione di non riesportazione con la quale si impegnano a non fornirlo a terzi senza previa autorizzazione scritta della Svizzera. Lo scopo è impedire che del materiale bellico elvetico possa finire in un Paese verso il quale l'esportazione non potrebbe essere autorizzata secondo la legislazione sul materiale bellico. Per questo motivo il Consiglio federale ha esaminato le domande di autorizzazione di riesportazione sulla base degli stessi criteri applicati a un'esportazione di materiale bellico dalla Svizzera. Poiché l'esportazione di materiale bellico dalla Svizzera verso l'Ucraina non potrebbe essere autorizzata in virtù dell'articolo 22a capoverso 2 lettera a della legge sul materiale bellico (LMB), il Consiglio federale ha risposto negativamente alle domande di autorizzare la riesportazione di materiale bellico verso l'Ucraina. L'articolo 22b della proposta del Consiglio federale per un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)" avrebbe consentito in linea di principio di derogare ai criteri di autorizzazione previsti dalla suddetta legge. Dal punto di vista materiale, nel derogare ai criteri di autorizzazione di cui all'articolo 22a LMB, il Consiglio federale deve rispettare i limiti assoluti fissati dall'articolo 22 LMB. In altri termini, la disposizione di deroga si applica solo agli affari con l'estero che non sono in contrasto con il diritto internazionale pubblico, gli impegni internazionali e i principi della politica estera svizzera.

Se l'articolo 22b LMB fosse oggi in vigore e il Consiglio federale disponesse di una competenza di deroga, si presenterebbero diversi interrogativi in materia di diritto e di politica della neutralità.

Il diritto della neutralità non regola esplicitamente la questione della riesportazione di materiale bellico, bensì prevede unicamente che il materiale bellico non possa essere fornito a Stati terzi con l'intenzione di destinarlo a una delle parti belligeranti. Se però a seguito di una dichiarazione di non esportazione uno Stato è tenuto a chiedere alla Svizzera un'autorizzazione di riesportazione di materiale bellico elvetico, si applica il principio della parità di trattamento ai sensi della legge sulla neutralità. In tal caso è la Svizzera a stabilire in ultima analisi se il materiale bellico sarà fornito a una parte belligerante. In questo senso, esiste un legame tra riesportazione e neutralità.

4.:

Se la Svizzera deve valutare una specifica domanda di riesportazione verso una delle parti belligeranti, dovrà rifarsi al diritto della neutralità per prendere una decisione. Un'eventuale modifica alla legge dovrebbe quindi lasciare a Stati partner selezionati la decisione sull'eventuale riesportazione.

Risposta del Consiglio federale.

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