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23.3374 · Interpellanza · 2023-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Le misure collaterali, in particolare l'esecuzione (compresi i sistemi di controllo e di sanzioni), tutelano i salari e le condizioni di lavoro in Svizzera. Nei settori con contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, le violazioni possono essere sanzionate con pene convenzionali e l'addebitamento delle spese di controllo, come avviene nel caso di tre aziende inadempienti su quattro. Tuttavia, per quanto riguarda le aziende attive nei settori privi di contratti collettivi o di contratti normali di lavoro sussiste un vero e proprio problema: contro di esse, infatti, non è possibile applicare sanzioni individuali in caso di dumping salariale. Si tratta di una lacuna eclatante nella protezione dei salari in Svizzera. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

Soltanto se in una regione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali è possibile chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro oppure emanare un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi per il ramo o la professione. Il Consiglio federale riconosce questo problema?

Nell'ambito delle procedure di conciliazione le aziende inadempienti vengono esortate a rispettare le condizioni salariali. Queste procedure vanno a buon fine per l'82 per cento delle aziende estere ma solo per il 60 per cento dei datori di lavoro svizzeri. Ciò mina il sistema delle misure collaterali, fondamentale per la tutela dei salari e delle condizioni di lavoro. Cosa sta facendo il Consiglio federale per garantire che i datori di lavoro svizzeri siano maggiormente disponibili a collaborare nell'ambito della protezione dei salari?

Nel rapporto di verifica CDF-20062, il Controllo federale delle finanze ha rilevato la necessità di intervenire. A suo parere risulta infatti problematico che le aziende che praticano il dumping salariale rifiutino la proposta della commissione tripartita di adeguare i salari senza essere sanzionate.

È disposto ad adeguare le basi legali in modo da rendere possibili sanzioni individuali contro le aziende inadempienti che operano nei settori privi di contratti collettivi o di contratti normali di lavoro?

Antrag des Bundesrates

Risposta del Tribunale federale

Stellungnahme des Bundesrates

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea è entrato in vigore nel 2002. Il 1° giugno 2004 sono state introdotte misure collaterali per tutelare i lavoratori dall'offerta abusiva di condizioni salariali e lavorative inferiori a quelle usuali in Svizzera. Tali misure si basano essenzialmente sui seguenti principi.

Quando distaccano lavoratori stranieri in Svizzera, i datori di lavoro devono rispettare le condizioni salariali e lavorative minime vigenti in Svizzera. I datori di lavoro inadempienti sono soggetti a sanzioni di diritto collettivo e amministrativo. Se in un ramo vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali, le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro (CCL), in particolare quelle riguardanti i salari minimi e la durata del lavoro, possono essere dichiarate di obbligatorietà generale a condizioni agevolate. Nei rami privi di CCL, le commissioni tripartite cantonali (CT) monitorano il mercato del lavoro svizzero e possono controllare le aziende nazionali e quelle estere. Se constatano che vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo e il ramo, le CT possono chiedere che venga emanato un contratto normale di lavoro di durata limitata con salari minimi vincolanti.

Il legislatore ha optato per un sistema duale e decentralizzato di esecuzione delle misure collaterali per lasciare un margine di manovra sufficiente che permetta di tener conto delle realtà regionali e settoriali. Le CT cantonali definiscono i salari usuali per il luogo e il ramo, la soglia a partire dalla quale vi è un'offerta abusiva di salari, le procedure di conciliazione e i criteri che determinato il tasso di successo di queste procedure. Quest'ultimo varia quindi notevolmente a seconda della prassi cantonale e dipende, ad esempio, dalla necessità o meno di un adeguamento salariale retroattivo. Nell'ambito del suo piano d'azione, il Consiglio federale ha adottato già dal 2014 misure per migliorare le procedure di conciliazione, provvedendo così a una maggiore uniformità delle prassi cantonali.

Il rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) citato nell'interpellanza si basa sui dati relativi al periodo 2015-2019, quando il tasso di successo riguardante i datori di lavoro svizzeri era in media del 46,5 per cento, ossia significativamente più basso rispetto a oggi. Nel 2021, tale tasso ammontava in media al 60 per cento. Le raccomandazioni del CDF per migliorare gli scambi tra i Cantoni e definire le buone pratiche (best practice) sono state implementate nell'esecuzione delle misure collaterali all'interno dei gruppi di lavoro federali e cantonali esistenti e continueranno a essere discusse anche in futuro.

Il Consiglio federale ritiene che una sanzione statale sia possibile solo in caso di violazione di un salario minimo vincolante previsto per legge. Qualsiasi sanzione inflitta nel quadro di una procedura di conciliazione infruttuosa equivarrebbe a una sanzione per il mancato rispetto di un salario vincolante. Un'offerta abusiva di salari inferiori a quelli usuali significa invece che il salario versato è inferiore alla soglia del salario usuale o a una fascia salariale stabilita dalla CT. In assenza di un carattere vincolante, tali offerte non possono essere sanzionate.

Inoltre, il fatto di sanzionare un'offerta di salari inferiori a quelli usuali non permetterebbe comunque ai lavoratori di esigere un salario usuale con un'azione di diritto civile. Il Consiglio federale respinge quindi l'opzione di introdurre sanzioni nelle procedure di conciliazione che non portano a un adeguamento dei salari usuali.

Inoltre, nel contesto della politica europea, il 29 marzo 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare, in stretta collaborazione con le parti sociali e i Cantoni, proposte in grado di garantire, mediante misure complementari, il livello di protezione attuale sul mercato del lavoro.

Risposta del Tribunale federale