23.3406 · Mozione · 2023-03-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nel settore delle prestazioni di maternità affinché le madri che soffrono di problemi di salute direttamente legati alla maternità o al parto siano esentate dalla partecipazione ai costi fino a un anno dal parto.
Begründung
Attualmente l'esenzione dalla partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità si applica fino al 56° giorno dopo il parto. Di conseguenza, le madri cui sono riscontrate complicazioni o problemi di salute soltanto dopo queste otto settimane (p. es. prolasso dell'utero e/o della vescica) o che attendono a lungo per un'operazione conseguente al parto devono partecipare ai costi a causa della cessazione "artificiale" del diritto all'esenzione. Poiché problemi di salute direttamente legati alla maternità possono insorgere anche dopo le otto settimane o può accadere che operazioni successive necessarie siano posticipate dopo tale termine, a seconda della disponibilità o meno dei ginecologici e degli ospedali curanti, è opportuno che l'esenzione dalla partecipazione ai costi per tutte le prestazioni direttamente legate alla maternità non abbia fine "artificialmente" già dopo 56 giorni dal parto. È infatti inaccettabile che una madre i cui residui di placenta sono rimossi chirurgicamente soltanto 60 giorni dopo il parto per questioni di agenda sia trattata in modo differente da una madre che ha avuto la "fortuna" di potersi sottoporre all'intervento prima della scadenza dei 56 giorni. Tenendo presente che la maternità non è una malattia e che ci sono validi motivi per cui gli assicuratori non possono riscuotere una partecipazione ai costi per le prestazioni specifiche di maternità, non ha alcun senso ed è discriminatorio ed economicamente penalizzante per le madri in questione che l'esenzione dalla partecipazione ai costi per le prestazioni direttamente legate alla maternità si estingua artificialmente 56 giorni dopo il parto. Estendendone la durata a 12 mesi si potrebbero coprire le problematiche principali che insorgono in rapporto diretto o a causa della maternità o del parto. Ovviamente tale esenzione si applicherebbe soltanto ai problemi di salute direttamente legati alla maternità o al parto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Soltanto le prestazioni specifiche di maternità di cui all'articolo 29 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) sono esentate dalla partecipazione ai costi per un periodo illimitato. Conformemente all'articolo 64 capoverso 7 lettera b LAMal, ne sono attualmente esentate anche altre fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza fino a otto settimane dopo il parto, comprese quelle che non hanno un nesso causale con la gravidanza. La limitazione a otto settimane è motivata dal periodo di recupero fisiologico dopo il parto, che si estende in generale da sei a otto settimane. Queste otto settimane corrispondono inoltre al periodo minimo di versamento delle indennità giornaliere facoltative dopo il parto (art. 74 cpv. 2 LAMal) e sono conformi al divieto di occupazione delle puerpere durante le otto settimane dopo il parto (art. 35a cpv. 3 della legge sul lavoro; RS 822.11). Come già esposto nel suo parere in risposta alla mozione Piller Carrard 21.4319 "Prolungare il termine di assunzione dei costi delle terapie post-partum", il Consiglio federale non vede alcuna ragione di estendere tale periodo. Spesso non è possibile dimostrare quali problemi di salute siano direttamente connessi alla gravidanza o al parto e con il passare del tempo ciò diventa sempre più difficile. Una disposizione di questo tipo porterebbe a un'applicazione differenziata a seconda della prestazione, mettendo a rischio la parità di trattamento delle persone assicurate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.