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23.3409 · Interpellanza · 2023-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quali provvedimenti prende la Svizzera per individuare il virus negli allevamenti commerciali di pollame, negli uccelli selvatici e nei mammiferi (animali da reddito e fauna selvatica)? In che modo si potrebbero ulteriormente rafforzare?

2. Quando si prevede che in Svizzera saranno disponibili vaccini per il pollame (non a virus inattivato) che consentano di distinguere tra animali vaccinati e animali infetti? In che modo si potrebbe accelerare questo processo?

3. Di quante dosi di vaccino destinato all'essere umano dispone la Svizzera come scorta di emergenza? Non si potrebbero incrementare queste scorte? Vi sono piani che consentono di acquistare rapidamente il prodotto in caso di emergenza e che cosa prevedono in relazione al problema dovuto al fatto che la maggior parte dei vaccini è prodotta mediante uova di gallina (il che, in caso di influenza aviaria, rende potenzialmente impossibile l'approvvigionamento)?

4. Di quante dosi di farmaci antivirali potenzialmente efficaci in caso di influenza aviaria dispone la Svizzera come scorta di emergenza? Non si potrebbero incrementare queste scorte?

Begründung

La pandemia di influenza aviaria (H5N1) si sta diffondendo. Il virus ha già ucciso oltre 200 milioni di uccelli e sta infettando sempre più mammiferi, il che aumenta il rischio di trasmissione anche all'essere umano. Finora, casi isolati di influenza aviaria hanno causato la morte di circa il 50 per cento delle persone contagiate.

In risposta all'aumento del rischio, la Confederazione sta potenziando il monitoraggio e il sequenziamento di ogni caso di influenza aviaria. È senz'altro un approccio positivo al problema. Allo stesso tempo, tuttavia, ci si chiede se le precauzioni possano essere ulteriormente rafforzate.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In caso di rischio, gli allevamenti commerciali di pollame sono sottoposti a test annuali per l'individuazione dell'influenza aviaria nell'ambito del programma di sorveglianza nazionale. Anche campioni di uccelli selvatici morti sono analizzati sistematicamente. La presenza del virus è oggetto di sorveglianza anche nei suini e i casi sospetti nei mammiferi selvatici vengono esaminati nel quadro di un monitoraggio sanitario della fauna selvatica. Allo scopo di rafforzare il sistema, le varie parti interessate (ovvero veterinari, allevatori, cacciatori e popolazione in generale) ricevono regolarmente informazioni specifiche e vengono incoraggiate a partecipare alle misure di prevenzione.

2. L'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) prevede che le vaccinazioni degli animali contro le epizoozie altamente contagiose siano vietate, tranne in situazioni d'emergenza (cfr. art. 81 e 96 lett. b OFE). Tuttavia, anche in questi casi, la vaccinazione contro l'influenza aviaria non è attualmente possibile né in Svizzera né nell'Unione europea, poiché non è ancora stato omologato un vaccino contro la malattia. Diversi produttori di vaccini hanno sviluppato o stanno sviluppando vaccini contro l'influenza aviaria che sono in fase di autorizzazione nell'UE.

In Svizzera, l'Istituto di virologia e di immunologia è stato recentemente autorizzato a testare un vaccino geneticamente modificato contro l'influenza aviaria degli uccelli detenuti nei giardini zoologici. Queste sperimentazioni sono una tappa obbligatoria nello sviluppo dei vaccini e dovrebbero essere condotte anche sul pollame prima di un'eventuale commercializzazione.

In Svizzera, per mettere in commercio medicamenti e vaccini, è necessario presentare una domanda di omologazione a Swissmedic. Quest'ultimo può anche omologare, per una durata limitata e nel quadro di una procedura semplificata, medicamenti in grado di agire contro le malattie che possono avere esito letale o essere invalidanti (cfr. art. 9a della legge sugli agenti terapeutici [LATer, RS 812.21] e art. 18 dell'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata di medicamenti e l'omologazione di medicamenti con procedura di notifica [RS 812.212.23]). Se l'omologazione è già stata rilasciata in un Paese con un sistema di controllo dei medicamenti equivalente, Swissmedic prende in considerazione i risultati degli esami già eseguiti in modo da accelerare il processo (art. 13 LATer).

3. Non esiste al giorno d'oggi un vaccino contro il virus attuale dell'influenza aviaria che possa essere impiegato per gli esseri umani. La Confederazione segue gli sforzi dell'industria farmaceutica nello sviluppo di nuovi vaccini e, in caso di pandemia, dispone di un cosiddetto "contratto di prenotazione" con un produttore di vaccini antinfluenzali. Questo contratto prevede che l'azienda fornisca risorse per lo sviluppo, la produzione, l'autorizzazione e la consegna di un vaccino antinfluenzale specifico che copra fino all'80 per cento della popolazione svizzera.

I vaccini possono essere prodotti con uova di gallina che vengono tenute in isolamento e per le quali l'influenza aviaria non rappresenta una minaccia. Sono però possibili anche molti altri procedimenti.

4. L'Ufficio federale della sanità pubblica gestisce una scorta obbligatoria di medicamenti antivirali, amministrata dall'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese. Le basi giuridiche per la scorta obbligatoria sono l'ordinanza del Consiglio federale concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti (RS 531.215.31) e l'ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti (RS 531.215.311).

La quantità totale di medicamenti antivirali potenzialmente efficaci in caso di influenza aviaria a uso umano è attualmente la seguente:

Tamiflu(R) 75 mg: 23 000 000 capsule; Tamiflu(R) 45 mg: 850 000 capsule; Tamiflu(R) 30 mg: 3 000 000 capsule; principio attivo: Oseltamivir: 1 300 kg.

Secondo le raccomandazioni mediche e i calcoli dei piani di prevenzione, queste riserve obbligatorie sono attualmente sufficienti.

Risposta del Consiglio federale.