23.3431 · Interpellanza · 2023-03-17
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Nel 2016 è emerso che commercianti svizzeri esportano in Africa, passando dai Paesi Bassi, carburanti a tenore di zolfo estremamente elevato e quindi nocivi per la salute, che in Europa non potrebbero essere venduti. Nel 2020 i ministri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) hanno deciso di ridurre massicciamente i valori limite dello zolfo secondo le raccomandazioni del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). Il processo di attuazione, tuttavia, procede a rilento. Nella sua risposta all'interpellanza 16.3686 il Consiglio federale ha affermato che la Svizzera "può e deve contribuire" a tali standard e alla loro applicazione nei Paesi in via di sviluppo. In quest'ottica i Paesi Bassi, in virtù dell'obbligo di diligenza di cui alla legge sulla gestione ambientale, hanno deciso che dal 2022 avrebbero consentito l'esportazione verso i Paesi in via di sviluppo di soli carburanti a basso tenore di zolfo.
Finora i commercianti di materie prime svizzeri non hanno mostrato di voler agire volontariamente in tal senso.
Nel 2016 Trafigura dichiarava che fornire unilateralmente una migliore qualità rispetto a quanto prescritto dal Paese d'importazione fosse "simply not possible", mentre è esattamente quello che fa Shell dall'autunno 2021.
Secondo quanto annunciato dal Tages-Anzeiger, i commercianti svizzeri di materie prime si spingono addirittura oltre e negano alle autorità olandesi le necessarie informazioni sulla qualità dei carburanti facendo riferimento all'articolo 271 del Codice penale svizzero. Vitol mette addirittura decisamente in discussione la legittimità della normativa.
1. Le informazioni sul contenuto di sostanze nocive delle miscele di carburanti esportati attraverso i Paesi Bassi rappresentano reati ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale?
2. Esistono disposizioni legali, per esempio di assistenza amministrativa o giudiziaria, che consentono di fornire le informazioni richieste? In alternativa, vi è la possibilità di ottenere, in virtù dell'articolo 31 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), un'autorizzazione per il caso singolo o forfettaria?
3. Sono state inoltrate rispettive domande presso i servizi competenti?
4. In caso affermativo: quante, a chi e con quale risultato?
5. Se sono state respinte: è necessario intervenire sotto il profilo legislativo?
6. In Svizzera esiste un obbligo di diligenza legale simile a quello dei Paesi Bassi, sulla cui base potrebbero essere emanate limitazioni specifiche al commercio (transito) di "dirty diesel"?
7. Dieci anni fa nel suo rapporto di base sulle materie prime il Consiglio federale ha affermato che "i commercianti di materie prime fisiche sostanzialmente non sono sottoposti ad alcuna vigilanza". Concorda nel ritenere che tale situazione non sia totalmente soddisfacente, anche in considerazione del contesto geopolitico?
8. Il Consiglio federale considera il comportamento dei commercianti svizzeri di materie prime un rischio per la reputazione della Svizzera a livello europeo? O che potrebbe causare danni a livello diplomatico?
Stellungnahme des Bundesrates
1, 2, 3 e 4: Le autorità federali non sono a conoscenza di richieste di informazioni da parte di autorità straniere sulle transazioni di carburante di società svizzere. Pertanto, non è possibile stabilire se in Svizzera siano stati commessi atti ufficiali stranieri vietati ai sensi dell'art. 271 del Codice penale (CP, RS 311.0). Non è inoltre possibile valutare quali disposizioni di assistenza reciproca possano essere applicate tra la Svizzera e i Paesi Bassi. Le autorità olandesi sono libere di chiedere l'autorizzazione al dipartimento competente in base all'art. 31 della Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1).
5: Il Consiglio federale non ritiene necessario un intervento legislativo. L'applicazione della disposizione penale dell'art. 271 CP è limitata agli atti che costituiscono esercizio di autorità sovrana.
6, 7 e 8: Non esiste alcuna base giuridica che limiti il commercio di carburanti non importati o esportati dalla Svizzera. Di conseguenza, non esiste una vigilanza sul mercato.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente", il 1° gennaio 2022, per le grandi aziende svizzere è previsto l'obbligo di rendicontazione sui temi quali la sostenibilità nei settori dell'ambiente, le preoccupazioni sociali, i dipendenti, i diritti umani e la corruzione (art. 964b del Codice delle obbligazioni (CO, RS 220)), nonché la due diligence (compresa la rendicontazione) nei settori dei minerali di conflitto e del lavoro minorile (art. 964j CO).
Affinché il carburante possa essere importato e distribuito legalmente, devono essere soddisfatti i requisiti normativi del Paese importatore, compresi i limiti di zolfo. Le autorità locali sono responsabili della conformità a queste normative. Il Consiglio federale si aspetta inoltre che le imprese con sede in Svizzera applichino standard e linee guida sulla responsabilità sociale d'impresa riconosciuti a livello internazionale, sia in patria che all'estero, lungo l'intera catena del valore. Tra questi, le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani.
Nel 2016, il Consiglio federale ha pubblicato il primo Piano d'azione nazionale per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU. In questo quadro, il DEFR e il DFAE sensibilizzano le imprese su una condotta aziendale responsabile e in particolare sul rispetto dei diritti umani attraverso workshop, linee guida dettagliate e una piattaforma internet specifica.
Inoltre, la Svizzera sostiene l'iniziativa del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) di armonizzare gli standard per i carburanti a basso tenore di zolfo in Africa.
Risposta del Consiglio federale.